LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Mencacci Luigi nato a Perugia il 21 agosto 1930 ivi residente in via del Lauro, 4, rappresentato e difeso dall'ing. Armando Fronduti, iscritto all'albo degli ingegneri; avverso l'applicazione da parte dell'ufficio tecnico erariale di Perugia delle tariffe d'estimo del catasto edilizio urbano, di cui al decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1991 (in suppl. straord. Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, cui ha fatto seguito, per la provincia di Perugia, l'avviso di rettifica in suppl. straord. n. 292 del 13 dicembre 1991), all'immobile di cui e' possessore nel comune di Perugia; Letti gli atti ed il verbale di udienza; Sentiti il ricorrente, come rappresentato, e, per l'ufficio tecnico erariale di Perugia, l'ing. Claudio Novelli; Udito il relatore dott. Gregorio Argento; RILEVATO IN FATTO Con decreto 27 settembre 1991 il Ministro delle finanze determinava per l'intero territorio nazionale le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane sia a destinazione ordinaria che di quelle a destinazione speciale o particolare, a decorrere dal 1º gennaio 1992, il cui procedimento amministrativo di revisione era stato autorizzato con precedente decreto ministeriale in data 20 gennaio 1990, con il quale veniva stabilito, altresi' che le tariffe venissero determinate, le prime "sulla base del valore unitario di mercato". A seguito di impugnazione, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con decisione n. 1184/1992 resa nella camera di consiglio del 1º, 15 e 29 aprile 1992, annullava ambedue i provvedimenti impugnati. Ancor prima di siffatta decisione, pubblicato mediante deposito in data 6 maggio 1992, diverse commissioni tributarie, tra cui anche questa, avevano disapplicato, ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 636, i decreti ministeriali e, in accoglimento dei ricorsi pervenuti al loro esame, avevano annullato le nuove rendite attribuite alle unita' immobiliari considerate. Con ordinanza del 26 maggio 1992, il consiglio di Stato (sez. IV giurisdizionale) rigettava la domanda incidentale di sospensione della esecuzione della suindicata sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, richiesta dall'appellante Ministro delle finanze, sul duplice rilievo che, con riguardo al fumus boni juris, dall'atto di impugnazione non emergevano elementi sufficienti a giustificare la richiesta sospensione e che dall'esecuzione non derivava un danno grave ed irreparabile. Nella stessa data del 26 maggio 1992 la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana pubblicava il decreto-legge n. 298 riguardante "Disposizioni concernenti ( ..), nonche' altre disposizioni tributarie", con il quale, all'art. 2.1 cosi' dispone: "L'art. 4, quarto comma, della legge 29 dicembre 1990, n. 405 deve intendersi nel senso che i criteri per la revisione delle tariffe di estimo delle unita' immobiliari urbane stabiliti dal Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno forza di legge". CONSIDERATO IN DIRITTO Osserva la commissione che la norma appena riferita - art. 2.1 del d.-l. 26 maggio 1992, n. 298 - dovrebbe farsi applicazione nella controversia all'esame, nella quale si contesta la legittimita' della applicazione delle nuove tariffe d'estimo all'unita' immobiliare urbana posseduta dal ricorrente. Il collegio e dell'avviso, tuttavia, che possa seriamente dubitarsi della sua legittimita' costituzionale, la cui questione solleva d'ufficio. Non sembra alla commissione, infatti, che sussistesse, relativamente alla materia che qui occupa, un "caso straordinario" di necessita' ed urgenza, situazione, soltanto, che legittima il Governo, ai sensi dell'art. 77 secondo comma, della Costituzione, ad adottare, sotto la sua responsabilita', provvedimenti provvisori aventi forza di legge. A parte la diversa espressione utilizzata nel preambolo, in questo non figura la indicazione delle circostanze straordinarie di necessita' ed urgenza prevista dall'art. 15, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei ministri), le quali avrebbero evidenziato la ragionevolezza dell'uso della decretazione d'urgenza da valorizzare su altri elementi di arbitrarieta' eventualmente riscontrabili. Sembra invero, che con l'art. 15 della legge n. 400 del 1988 il legislatore abbia inteso regolamentare, bilanciando il potere attribuito e la responsabilita' affermata di cui all'art. 77 della Costituzione, il concreto esercizio di una responsabile attivita' politico-discrezionale da parte del Governo, altrimenti sindacabile soltanto dal Parlamento, imponendo l'onere della espressa indicazione delle concrete circostanze straordinarie di necessita' ed urgenza, che giustificano l'adozione del provvedimento avente forza di legge, con l'effetto di coinvolgere, nell'interim, l'impegno del giudice che deve immediatamente applicarla. La norma impugnata, inoltre, si propone, all'interprete, come un mezzo di legislazione trasversale e di coonestazione dei provvedimenti ministeriali, gia' annullati o disapplicati nelle opportune sedi giudiziarie, mediante l'apparente interpretazione autentica dell'art. 4, quarto comma della legge 29 dicembre 1990, n. 405, recependo tout court il senso distorto che gli aveva attribuito il Ministro nel suo provvedimento amministrativo e senza alcun riferimento espresso alla normativa catastale (redio decreto-legge 13 aprile 1939 n. 652 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 1939, n. 1249; d.P.R. 1º dicembre 1949 n. 1142, i cui criteri di valutazione di fatto modificava con apparente interpretazione autentica di altra norma dettata per altri fini. La disposizione sospetta di illegittimita' appare, invero, costituire l'anticipata risposta dal Governo, - con un provvedimento avente "formalmente" forza di legge -, al tenuto o gia' conosciuto rigetto della istanza di sospensione della sentenza del t.a.r. del Lazio. Sorprende, infatti, che la stessa data del 26 maggio 1992 figuri sul deliberato decreto-legge, sulla data del fascicolo della Gazzetta Ufficiale che lo ha pubblicato, sulla decisione di rigetto della richiesta di sospensione della esecuzione e sulla certificazione di deposito di quest'ultimo provvedimento. In ogni caso, l'adozione da parte del Governo della norma censurata viola ancora, come sembra, il principio della divisione e/o separazione dei poteri dello Stato, potendosi intendere che con la stessa il Governo abbia voluto eludere e prevalere sulla valutazione che l'autorita' giudiziaria aveva espresso su situazioni giuridiche controverse, ma gia' fattualmente esaurite. Infine, appare violato, altresi', il principio di ragionevolezza, contrapposto al sospetto di arbitrarieta', che sembra dover presiedere anche nell'attivita' di statuizione dei contenuti e degli spazi di applicazione delle leggi e dei provvedimenti aventi forza di legge in ogni situazione incidente sui rapporti tra cittadini e attivita' degli organi dello Stato, e non soltanto rispetto alle specifiche situazioni o condizioni considerate nell'art. 3 della Costituzione. Conclusivamente, confermandosi dalle svolte considerazioni, la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 primo comma del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298 in relazione ai principi ed alle garanzie previste dagli artt. 3, 23, 24 e 77 della Costituzione, la commissione provvede come nel dispositivo della presente ordinanza.