IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nell'udienza del 4 giugno 1992 sull'eccezione di difetto di legittimita' costituzionale dell' art. 23 n. 1 c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. sollevata dal p.m.; Sentita la difesa che si e' associata; O S S E R V A Con sentenza in data 31 gennaio 1992 il pretore di Celano dichiarava la propria incompetenza a pronunziare nel procedimento n. 11/92 r.g. a carico di Di Vito Cesarina e Rossi Franco e ordinava la trasmissione degli atti a questo tribunale, in applicazione dell'art. 23 1ยบ comma del codice di rito; la menzionata sentenza del pretore di Celano appare conforme al dettato della norma in parola che per la sua chiarezza non sembra suscettibile di interpretazioni alternative, anche perche' non sembra corretto intendere quale "giudice competente" ai sensi del citato art. 23 il g.i.p., poiche' cio' violerebbe il principio di non regressione del processo, priverebbe il p.m. presso il giudice competente dell'esercizio dei suoi poteri e comunque non risolverebbe il problema, poiche' il g.i.p. sarebbe investito della trattazione del processo senza la relativa richiesta del p.m. Cio' posto, si rileva la non manifesta infondatezza della sollevata eccezione, poiche' l'imputato viene cosi' privato dell'intera fase processuale dell'udienza preliminare, tipica del processo di tribunale, con riflessi ablativi di alcuni diritti e facolta' di difesa, quali ad esempio la richiesta di giudizio abbreviato ovvero, la possibilita' del proscioglimento all'esito della predetta udienza; si manifesta cosi' evidente la violazione dei principi costituzionali della parita' di trattamento e della inviolabilita' del diritto alla difesa di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione. La questione sollevata e' sicuramente rilevante, atteso che la decisione sulla competenza di questo tribunale dipende dalla sua soluzione.