Ricorso  della  regione  Lombardia, in persona del presidente della
 giunta regionale dott.  ing.  Giuseppe  Giovenzana,  autorizzato  con
 delibera   della  giunta  regionale  n.  26533  del  5  agosto  1992,
 rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero
 Rueca, ed elettivamente  domiciliato  presso  quest'ultimo  in  Roma,
 largo  della  Gancia,  1,  come  da  delega in calce al presente atto
 contro il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  pro  tempore  in
 relazione   all'ordinanza   dell'intendente   di  finanza  di  Milano
 protocollo n. 2/2428/92 con cui si intima  al  comune  di  Milano  di
 lasciare  libera  da  persone  e cose l'area demaniale costituente la
 darsena di Porta Ticinese del Naviglio Grande.
    1.  - Il comune di Milano, destinatario dell'ordinanza di sgombero
 in questa sede  censurata,  ha  in  godimento  la  darsena  di  Porta
 Ticinese in virtu' di un atto di concessione della regione Lombardia.
    Il  bene  in  questione  appartiene  infatti  al demanio regionale
 trattandosi di un porto per la navigazione interna  al  servizio  del
 Naviglio Grande, che e' linea navigabile di seconda classe.
    Tale  regime  giuridico  risulta  inequivocabilmente affermato dal
 decreto del Ministro delle finanze  21  dicembre  1984  (in  Gazzetta
 Ufficiale n. 117 del 20 maggio 1985: doc. 2) che approva, di concerto
 con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  gli  stati  di consistenza
 relativi  al  Naviglio  di  Pavia  e  Milano  e  dispone  il  formale
 trasferimento    di    tutti    i    beni    in   essi   identificati
 all'amministrazione regionale.
    Tale trasferimento trova la  sua  fonte  normativa  nell'art.  117
 Cost. e negli articoli 87, 88 e 97 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
 Con  le  prime  norme  del  d.P.R.  n.  616/1977  si  disciplinano le
 competenze regionali e statali in  materia  di  opere  pubbliche.  In
 particolare,  per  quanto attiene alle vie navigabili viene mantenuta
 la competenza statale solo su quelle appartenenti alla  prima  classe
 (art. 88, comma 1, n. 3).
    Conseguentemente  deve  ritenersi  che  le  vie  navigabili  della
 seconda classe - nella quale rientra il Naviglio Grande di  Milano  -
 siano da attribuirsi all'amministrazione regionale.
    L'art.  97 del d.P.R. n. 616/1977 riguarda poi specificatamente la
 navigazione e i porti lacuali e interni, disponendo che: "le funzioni
 amministrative relative alla  materia  navigazione  e  porti  lacuali
 concernono  la  navigazione  lacuale,  fluviale,  lagunare sui canali
 navigabili ed idrovie; i porti lacuali e  di  navigazione  interna  e
 ogni  altra attivita' riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali
 ed  interni".  "Le  predette   funzioni   comprendono   tra   l'altro
 l'autorizzazione  al  pilotaggio,  il demanio dei porti predetti e la
 potesta' di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di  aree
 ed altri beni nelle zone portuali ..".
    Non  potrebbe essere piu' chiara l'attribuzione alle regioni delle
 competenze attinenti al demanio idrico connesso  con  la  navigazione
 interna. Dal che consegue necessariamente il traferimento dei singoli
 beni  facenti  parte  di  tale  demanio  dallo  Stato  alle  regioni.
 Trasferimento che nel caso specifico della darsena di Porta  Ticinese
 e' gia' formalmente avvenuto, con il decreto ministeriale gia' citato
 del 21 dicembre 1984.
    Tale   appartenenza  e'  stata  tra  l'altro  anche  espressamente
 riconosciuta  dalla  stessa  Intendenza  di  finanza  di  Milano   in
 occasione  dell'introito  dei canoni demaniali. Infatti, come risulta
 dalla nota intendentizia 1º  maggio  1991,  protocollo  n.  2/963/91,
 relativa  all'occupazione  di  area  demaniale costituente pertinenza
 della darsena di  Porta  Ticinese,  si  riconosce  che  i  canoni  in
 questione  sono  da corrispondere alla regione Lombardia "trattandosi
 di demanio regionale" (doc. 3).
    Ora, se e' pacifico che  il  bene  in  questione  appartiene  alla
 regione  e specificatamente al suo demanio, non vi puo' essere dubbio
 che sia inibito allo Stato e per esso all'intendente  di  finanza  di
 Milano  di  compiere qualsiasi attivita' di tutela amministrativa del
 bene, per di piu' nei confronti di un soggetto che ne ha il  possesso
 in virtu' di un atto di concessione emanato dalla regione.
    Nella  motivazione  dell'ordinanza qui contestata si fa cenno alla
 circostanza che "il Naviglio Grande e' da ritenere non solo un canale
 navigabile ma anche un canale di  irrigazione,  di  proprieta'  dello
 Stato,  per  cui  nel  rilascio  di  eventuali  autorizzazioni per la
 navigazione non puo' prescindersi da danni che  potrebbero  derivarne
 all'irrigazione  ..  dei  quali  e' responsabile, nei confronti degli
 utenti, l'Amministrazione statale".
    Tale assunto e' palesemente errato.
    Cio' in quanto, in primo luogo, la demanialita' regionale del bene
 in  questione  -  che  non  puo'  essere  messa  in  discussione   in
 conseguenza  degli  atti  formali  di  trasferimento  e consegna gia'
 perfezionatisi tra lo Stato e  la  regione  Lombardia  -  esclude  in
 radice   che  sullo  stesso  bene  possa  sussistere  un  diritto  di
 "proprieta'" dello Stato.
    Per di piu' la circostanza che la darsena di  Porta  Ticinese  sia
 servente  il  Naviglio  Grande, le cui acque sono utilizzate non solo
 per la navigazione ma anche per usi  irrigui,  nulla  muta  circa  la
 natura  giuridica  del  bene  e  le  competenze amministrative che la
 regione esercita su di esso.
    L'uso irriguo di per se' e' irrilevante ai fini della demanialita'
 dell'acqua, e non comporta competenze  concorrenti  dello  Stato.  Se
 cosi'  anche fosse, del resto - se cioe' in materia di utenze irrigue
 gravanti sul Naviglio Grande fosse sussistente una competenza statale
 - questa potrebbe essere pacificamente  esercitata  indipendentemente
 dai provvedimenti regionali di gestione delle aree della darsena.
    Peraltro  anche  in materia di opere e canali di irrigazione per i
 quali il regime demaniale sussiste solo nel caso di acque  pubbliche,
 la compentenza e' regionale.
    Infatti  detti  canali  sono  considerati  opere  di miglioramento
 fondiario soggetti alla disciplina generale della bonifica  (r.d.  13
 febbraio  1933, n. 215, art. 43), e pertanto ricompresi nella materia
 "agricoltura e foreste" di cui all'art. 117 della Costituzione e art.
 66 del d.P.R. n. 661/1977.
    Tale materia e'  stata  puntualmente  disciplinata  dalla  regione
 Lombardia  con la legge regionale 26 novembre 1984, n. 59, che affida
 il riordino irriguo ai consorzi di bonifica.
    Che poi i navigli, in quanto canali irrigui, siano di interesse  e
 di  competenza  regionale  e' espressamente confermato dalla legge 1º
 agosto 1978, n. 450 la quale con riferimento  al  Naviglio  di  Pavia
 (l'altro  dei  due  canali  che  fanno  capo  alla  darsena  di Porta
 Ticinese), nello stabilire che esso cessi di fare parte  delle  linee
 navigabili,  ha  disposto  il trasferimento del medesimo alla regione
 Lombardia e la sua sottoposizione "alla disciplina  prevista  per  le
 altre opere pubbliche di irrigazione d'interesse regionale" (doc. 4).
    Anche  sotto questo profilo si conferma l'irrilevanza - ai fini di
 fondare una pretesa competenza statale ad  adottare  atti  di  tutela
 amministrativa  del  bene  in questione - dell'utilizzabilita' a fini
 irrigui delle acque che lambiscono la darsena di Porta Ticinese.