Ricorso  del  presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia
 Giulia, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare  Pacia  e  dall'avv.
 Renato  Fusco,  con  domicilio  eletto presso l'ufficio della regione
 Friuli-Venezia Giulia in Roma  -  piazza  Colonna  n.  355,  come  da
 mandato  in calce contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per
 la  risoluzione  del  conflitto  di  attribuzioni,  determinato   dal
 provvedimento  -  enunciato nella lettera 12 giugno 1992 n. 81163 del
 Ministero dell'agricoltura e delle foreste -,  con  il  quale  si  e'
 disposto  il  traferimento  del  sig. Fabio Sciancalepore, dipendente
 delle  Ferrovie  dello  Stato,  al  Commissariato  regionale  per  la
 liquidazione   degli   usi   civici  del  Friuli-Venezia  Giulia,  in
 attuazione del principio di mobilita' del personale pubblico.
    I. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325 del
 5 agosto 1988 (in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1988 n. 185) e la legge
 29  dicembre  1988  n.  554  (art.  5)  prevedono  due  sistemi   per
 l'attuazione  del principio di mobilita' del personale pubblico: uno,
 di carattere generale, riguardante il personale delle amministrazioni
 pubbliche diverse da quelle che fanno capo alle regioni; l'altro,  di
 carattere  particolare, riguardante il personale delle regioni, degli
 enti pubblici non economici, dipendenti dalle regioni, e delle unita'
 sanitarie locali.
    Il primo sistema  si  svolge  in  ambito  nazionale,  a  cura  del
 Dipartimento  per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
 dei Ministri. Il secondo sistema si svolge  in  ambito  regionale,  a
 cura delle regioni.
    Il  provvedimento,  enunciato  nella  lettera  in epigrafe, con il
 quale  e'  stato  ordinato  il   trasferimento   del   signor   Fabio
 Sciancalepore  dall'Ente  Ferrovie dello Stato (dove egli occupava un
 posto in  esubero  con  il  profilo  di  coadiutore  -  IV  qualifica
 funzionale)  al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi
 civici in Trieste (dove si e' supposto  fosse  disponibile  un  posto
 vacante  con  il  medesimo  profilo),  attiene  evidentemente  ad una
 procedura di mobilita', avviata ed attuata in ambito nazionale.
    La  lettera  de  qua,  pervenuta  al Commissariato addi' 18 giugno
 1992, e' stata da esso inoltrata, addi' 7 luglio 1992, alla Direzione
 regionale della  Organizzazione  e  del  Personale.  E  quest'ultima,
 rilevando  che la procedura di mobilita' in ambito nazionale non puo'
 essere applicata agli  Uffici  ed  al  personale  delle  regioni,  ha
 rivolto  invito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste perche'
 disponga la immediata revoca del contestato trasferimento.
    A tale invito non essendo pervenuta risposta in  tempo  utile,  la
 regione si vede, ora, costretta a sollevare il presente conflitto.
    II.  La  regione  Friuli-Venezia Giulia ha competenza esclusiva in
 materia di ordinamento dei propri uffici (art. 4, n. 1, dello statuto
 speciale) ed ha competenza parimenti  esclusiva  in  materia  di  usi
 civici  (art. 4, n. 4, stesso statuto). In questa materia le funzioni
 amministrative, gia' esercitate da organi centrali e periferici dello
 Stato, sono state gia' da tempo trasferite alla  regione  (art.  1  e
 Titolo V del d.P.R. n. 1116 del 26 agosto 1965; artt. 6, 7, 8 e 9 del
 d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469).
    Sullo  spessore  e  sull'ampiezza  di  tale trasferimento, codesta
 ecc.ma Corte ha avuto piu' volte occasione di pronunciarsi (cfr.,  da
 ultimo,  la sentenza n. 511/1988, con la quale fu dichiarato che "non
 spetta allo  Stato  il  potere  di  approvare  le  legittimazioni  di
 occupazioni  di  terre  di  uso  civico,  comprese nel Friuli-Venezia
 Giulia").
    Interessa anche sottolineare che, nell'ambito dell'Amministrazione
 regionale del Friuli-Venezia Giulia, il Commissariato  regionale  per
 la  liquidazione  degli  usi  civici e' l'Ufficio regionale, deputato
 allo svolgimento di tutte le funzioni amministrative  (residuali)  in
 materia  di  usi  civici,  che,  gia'  attribuite all'omonimo Ufficio
 Statale  (immedesimato  -  prima  della  scissione  determinata   dal
 passaggio di dette funzioni amministrative alla Regione - nell'Organo
 giurisdizionale,  avente  giurisdizione  nella  stessa  materia), non
 siano state smistate con legge regionale ad  altri  Uffici  regionali
 (cfr., ad esempio, art. 98-bis legge regionale 1ยบ marzo 1988 n. 7).
    Tale  essendo  la  posizione  del  Commissariato  regionale per la
 liquidazione degli  usi  civici,  nel  quadro  della  Amministrazione
 regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia,  non  v'e'  dubbio  che detto
 Commissariato non poteva essere incluso, in ambito nazionale, fra  le
 Amministrazioni  pubbliche  con  posti  vacanti  da  coprire mediante
 mobilita' secondo le norme del d.P.C.M. n. 325/1988 e della legge  n.
 554/1988.
    Se  ed  in  quanto un proceso di mobilita', riguardo all'anzidetto
 Commissariato, fosse stato da attivare, sarebbe spettato alla Regione
 di provvedervi, in ambito regionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  terzo
 comma, della citata legge n. 554/1988.
    D'altronde,  un problema di posti vacanti da coprire non si e' mai
 posto per il Commissariato. Nessuna carenza di personale e' stata mai
 segnalata e non si comprende su quale base il processo  di  mobilita'
 sia stato attivato.
    Manifesta e', dunque, la invasione della competenza primaria della
 Regione  in materia di ordinamento dei propri Uffici ed in materia di
 usi civici.
   Per le considerazioni suesposte, che si fa riserva di  integrare  e
 di illustrare nel corso del giudizio;
    Si  chiede che l'ecc.ma Corte Costituzionale voglia compiacersi di
 dichiarare che non spetta allo Stato il potere di  attivare  processi
 di  mobilita', in ambito nazionale, ai sensi del d.P.C.M. n. 325/1988
 e della legge n. 554/1988, riguardo  al  personale  da  destinare  al
 Commissariato  regionale  per  la  liquidazione  degli usi civici del
 Friuli-Venezia Giulia;