Ricorso del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia e dall'avv. Renato Fusco, con domicilio eletto presso l'ufficio della regione Friuli-Venezia Giulia in Roma - piazza Colonna n. 355, come da mandato in calce contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la risoluzione del conflitto di attribuzioni, determinato dal provvedimento - enunciato nella lettera 12 giugno 1992 n. 81163 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste -, con il quale si e' disposto il traferimento del sig. Fabio Sciancalepore, dipendente delle Ferrovie dello Stato, al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici del Friuli-Venezia Giulia, in attuazione del principio di mobilita' del personale pubblico. I. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 325 del 5 agosto 1988 (in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1988 n. 185) e la legge 29 dicembre 1988 n. 554 (art. 5) prevedono due sistemi per l'attuazione del principio di mobilita' del personale pubblico: uno, di carattere generale, riguardante il personale delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle che fanno capo alle regioni; l'altro, di carattere particolare, riguardante il personale delle regioni, degli enti pubblici non economici, dipendenti dalle regioni, e delle unita' sanitarie locali. Il primo sistema si svolge in ambito nazionale, a cura del Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il secondo sistema si svolge in ambito regionale, a cura delle regioni. Il provvedimento, enunciato nella lettera in epigrafe, con il quale e' stato ordinato il trasferimento del signor Fabio Sciancalepore dall'Ente Ferrovie dello Stato (dove egli occupava un posto in esubero con il profilo di coadiutore - IV qualifica funzionale) al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici in Trieste (dove si e' supposto fosse disponibile un posto vacante con il medesimo profilo), attiene evidentemente ad una procedura di mobilita', avviata ed attuata in ambito nazionale. La lettera de qua, pervenuta al Commissariato addi' 18 giugno 1992, e' stata da esso inoltrata, addi' 7 luglio 1992, alla Direzione regionale della Organizzazione e del Personale. E quest'ultima, rilevando che la procedura di mobilita' in ambito nazionale non puo' essere applicata agli Uffici ed al personale delle regioni, ha rivolto invito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste perche' disponga la immediata revoca del contestato trasferimento. A tale invito non essendo pervenuta risposta in tempo utile, la regione si vede, ora, costretta a sollevare il presente conflitto. II. La regione Friuli-Venezia Giulia ha competenza esclusiva in materia di ordinamento dei propri uffici (art. 4, n. 1, dello statuto speciale) ed ha competenza parimenti esclusiva in materia di usi civici (art. 4, n. 4, stesso statuto). In questa materia le funzioni amministrative, gia' esercitate da organi centrali e periferici dello Stato, sono state gia' da tempo trasferite alla regione (art. 1 e Titolo V del d.P.R. n. 1116 del 26 agosto 1965; artt. 6, 7, 8 e 9 del d.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469). Sullo spessore e sull'ampiezza di tale trasferimento, codesta ecc.ma Corte ha avuto piu' volte occasione di pronunciarsi (cfr., da ultimo, la sentenza n. 511/1988, con la quale fu dichiarato che "non spetta allo Stato il potere di approvare le legittimazioni di occupazioni di terre di uso civico, comprese nel Friuli-Venezia Giulia"). Interessa anche sottolineare che, nell'ambito dell'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, il Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici e' l'Ufficio regionale, deputato allo svolgimento di tutte le funzioni amministrative (residuali) in materia di usi civici, che, gia' attribuite all'omonimo Ufficio Statale (immedesimato - prima della scissione determinata dal passaggio di dette funzioni amministrative alla Regione - nell'Organo giurisdizionale, avente giurisdizione nella stessa materia), non siano state smistate con legge regionale ad altri Uffici regionali (cfr., ad esempio, art. 98-bis legge regionale 1ยบ marzo 1988 n. 7). Tale essendo la posizione del Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici, nel quadro della Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia, non v'e' dubbio che detto Commissariato non poteva essere incluso, in ambito nazionale, fra le Amministrazioni pubbliche con posti vacanti da coprire mediante mobilita' secondo le norme del d.P.C.M. n. 325/1988 e della legge n. 554/1988. Se ed in quanto un proceso di mobilita', riguardo all'anzidetto Commissariato, fosse stato da attivare, sarebbe spettato alla Regione di provvedervi, in ambito regionale, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della citata legge n. 554/1988. D'altronde, un problema di posti vacanti da coprire non si e' mai posto per il Commissariato. Nessuna carenza di personale e' stata mai segnalata e non si comprende su quale base il processo di mobilita' sia stato attivato. Manifesta e', dunque, la invasione della competenza primaria della Regione in materia di ordinamento dei propri Uffici ed in materia di usi civici. Per le considerazioni suesposte, che si fa riserva di integrare e di illustrare nel corso del giudizio; Si chiede che l'ecc.ma Corte Costituzionale voglia compiacersi di dichiarare che non spetta allo Stato il potere di attivare processi di mobilita', in ambito nazionale, ai sensi del d.P.C.M. n. 325/1988 e della legge n. 554/1988, riguardo al personale da destinare al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici del Friuli-Venezia Giulia;