IL TRIBUNALE Ha pronunciato e pubblicato, alla pubblica udienza del 15 maggio 1992, mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza, nel procedimento penale iscritto al n. 89/1992 r.g.t. nei confronti di Lo Scavo Vincenzo e lo Scavo Antonio, imputati, il primo dei reati di cui agli artt. 9, 10 e 14 della legge n. 497/1974, 23, comma terzo, legge n. 1910/1975, 697 c.p. e 81 cpv. e 648 c.p., e il secondo del reato di cui all'art. 697 c.p. Rilevato in fatto Che prima del compimento delle formalita' di apertura dell'odierno dibattimento il predetto Lo Scavo Vincenzino ha chiesto la definizione del procedimento mediante l'applicazione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 1.333.000 di multa, determinata come da verbale, subordinando la richiesta al beneficio delle sospensione condizionale della pena; Che il p.m. non ha prestato il proprio consenso, ritenendo non congrua la pena in relazione al comportamento processuale dell'imputato, alla obiettiva gravita' dei fatti e alla conseguente inapplicabilita' di attenuanti; Che il difensore ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 448, primo comma, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui viene prevista la possibilita' del giudice di provvedere sulla predetta richiesta dopo la chiusura del dibattimento di primo grado; Che lo stesso difensore ha chiesto che, in caso di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, venisse revocata la misura cautelare per insussistenza dei presupposti; Che il pubblico ministero ha espresso parere contrario sia all'eccezione di costituzionalita', sia alla richiesta di revoca della misura cautelare. Rilevato in diritto Che l'eccezione di costituzionalita' sollevata dalla difesa e' da condividere non solo sotto i profili dallo stesso indicati, ma anche sotto il profilo della ragionevolezza della disposizione impugnata. E infatti: 1) l'eventuale accoglimento della richiesta di applicazione della pena dopo la chiusura del dibattimento crea una disparita' di trattamento rispetto al provvedimento positivo emesso nel corso degli atti preliminari al dibattimento, in quanto il giudice, potendo ordinare l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero ai sensi dell'art. 135, disp. att. c.p.p., verrebbe a decidere tenendo anche conto dei risultati dell'istruzione dibattimentale, pur dovendo criticare il dissenso del p.m. manifestato in un momento antecedente a detta istruzione; in altri termini il giudice verrebbe a decidere con un materiale probatorio diverso rispetto a quello valutato dal p.m. e normalmente previsto come sufficiente nel caso di consenso; 2) la suddetta disparita' non verrebbe meno e anzi si accentuerebbe qualora dovesse ritenersi inapplicabile il citato art. 135, disp. att. c.p.p., perche' in tal caso il giudice del dibattimento dovrebbe valutare il dissenso del p.m. e la congruita' della pena sulla base della sola istruzione dibattimentale e non anche, come avviene di regola, sulla scorta del fascicolo del p.m.; 3) realmente, anche per effetto delle considerazioni che precedono, il sistema prospettato nell'art. 448, c.p.p. contrasta con i principi di buon andamento e imparzialita' dei pubblici uffici, di cui all'art. 97 della Costituzione, dettato, e' vero, con riguardo pubblica amministrazione, ma espressione di una esigenza piu' vasta che travalica l'ambito della funzione esecutiva dello Stato e coinvolge anche l'amministrazione della giustizia, imponendo in genere la ragionevolezza dei vari istituti, compresi quelli processuali; ragionevolezza in nome della quale si manifesta assurdo o comunque non logico posticipare la decisione sul dissenso del p.m. dopo avere, a volte e, comunque, teoricamente in ogni processo, svolto un defatigante lavoro istruttorio potenzialmente non utile, sicche' piu' logica sarebbe la facolta' del giudice di anticipare quella decisione alla fase degli atti preliminari al dibattimento; Ritenuto, di conseguenza, che la questione di costituzionalita' non appare manifestamente infondata; Ritenuto, in tema di rilevanza della stessa questione, che il tribunale si trova nella necessita' di procedere alla istruzione dibattimentale per poi esaminare e decidere in ordine al patteggiamento chiesto dall'imputato, ben potendo, invece, in caso di illegittimita' costituzionale del citato art. 448, primo comma, c.p.p., pronunciarsi di seguito al dissenso manifestato del p.m.; Ritenuto che permangono i presupposti di fatto e di diritto della costodia cautelare in carcere, in quanto, oltre a sussistere gravi indizi di colpevolezza, la contestazione riguarda reati per i quali l'art. 285, terzo comma, c.p.p. impone la suddetta misura, ne' sono stati sinora acquisiti elementi da cui risulti l'insussistenza di esigenze cautelari; Ritenuta l'opportunita' che il processo venga deciso unitariamente anche nei confronti del coimputato Lo Scavo Antonio;