IL PRETORE Premesso che Parodi Natalina esponeva, con ricorso depositato il 20 settembre 1990 di essere titolare di pensione cat. v/m.p. n. 200252, fruita ai sensi della legge n. 389/1963, e di avere senza esito positivo chiesto all'Inps, in data 16 febbraio 1990, la ricostituzione della pensione anzidetta previa rivalutazione dei contributi; di ritenere l'art. 9 della citata legge n. 389/1963, nella parte in cui introduce un meccanismo di determinazione della pensione mediante tariffe prestabilite, senza tuttavia prevedere altresi' la rivalutabilita' dei contributi versati, in contrasto con gli artt. 3, 38 e 47 della Costituzione; che siffatto contrasto, quanto agli artt. 3 e 38 della Costituzione, era stato, invero, gia' accertato con sentenza costituzionale n. 141 del 21 marzo 1989, relativamente all'art. 29, terzo comma, della legge n. 218/1952: norma quest'ultima, concernente il calcolo delle pensioni nella assicurazione facoltativa, e dichiarata appunto illegittima nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore in poi; Premesso altresi' che l'Inps, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda avversaria, eccependo la inammissibilita' e la manifesta infondatezza della questione di illegittimita' prospettata nel ricorso; Ritenuto che siffatta questione si appalesa, per contro, rilevante, per la decisione del ricorso proposto e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione; Considerato, quanto alla rilevanza, che la mancata previsione, da parte della sopra citata norma della legge n. 389/1963, di un meccanismo di adequamento dell'importo nominale dei contributi versati dalle assicurate, risulta di ostacolo determinante all'accoglimento della domanda, volta appunto ad ottenere la ricostituzione della pensione erogata alla Parodi sulla base dei contributi rivalutati; Considerato, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, con speficico riguardo agli artt. 3 e 38 della Costituzione, che, stante la indubbia analogia della disciplina pensionistica di cui alla legge n. 389/1963 con quella dettata per la assicurazione facoltativa gia' fatta oggetto della pronuncia costituzionale 141/1989, ed evidenziata altresi' la omogeneita' della ratio riconducibile all'una e all'altra disciplina, appaiono a questo pretore pertinenti, anche nella presente fattispecie, le osservazioni contenute nella suddetta sentenza della Corte, la' dove veniva rilevato come, avuto riguardo al fine previdenziale perseguito dalla assicurazione facoltativa - omogeneo, del resto, rispetto a quello perseguito, se pure con mezzi diversi, dalla assicurazione obbligatoria - la mancata adozione, da parte dell'art. 29 della legge n. 218/1952, di un congegno di rivalutazione dei contributi per gli anni successivi alla entrata in vigore della legge rendesse la norma medesima non rispondente al fine previdenziale che le e' proprio "sotto il profilo della effettivita', in esso naturalmente implicito ed attuato per le categorie degli assicurati obbligatoriamente"; Ritenuto che analoghi sospetti di irragionevolezza e di non rispondenza del disposto di legge al fine previdenziale ad esso inerente suscita, appunto, anche la omissione di adeguamento nel tempo dell'importo nominale dei contributi contenuta nell'art. 9 della legge n. 389/1963, dovendosi sottolinerare ancora, la diretta correlazione fra importo dei contributi ed entita' della prestazione pensionistica, desumibile dallo stesso art. 9; Ritenuto che va quindi disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con contestuale sospensione del procedimento pendente dinanzi a questo Ufficio.