LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Lanzoni Pierluigi avverso iscrizione ruolo tasse auto. Letti gli atti; Sentito il ricorrente ed il rappresentante dell'ufficio registro di Rapallo dott. Simonassi; Udito il relatore dott. Doris Maggenta; RITENUTO IN FATTO Con ricorso r.g. al n. 389/1992, ricorreva a questa commissione tributaria di primo grado e premettendo di avere ricevuto notifica delle seguenti cartelle esattoriali: n. 2002464 su avviso di liquidazione n. 84/000927 notificatogli il 25 settembre 1987 e relativo al veicolo targato GE 634124; n. 2002465 su avviso di liquidazione n. 86/000379 notificatogli il 26 giugno 1989 e riferito al veicolo targato GE 445726; n. 2002466 su avviso di liquidazione n. 86/000622 notificatogli il 21 giugno 1989 e riferito al veicolo targato GE 526854; n. 2002467 su avviso di liquidazione n. 86/000741 notificatogli il 19 luglio 1989 e riferito al veicolo targato GE 568286; n. 2002468 su avviso di liquidazione n. 86/000907 notificatogli il 16 agosto 1989 e riferito al veicolo targato GE 634124; n. 2002469 su avviso di liquidazione n. 87/000296 notificatogli il 18 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 445726; n. 2002470 su avviso di liquidazione n. 87/000486 notificatogli il 24 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 526854; n. 2002471 su avviso di liquidazione n. 87/000599 notificatogli il 24 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 568286; n. 2002472 su avviso di liquidazione n. 87/000768 notificatogli il 18 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 634124; n. 2002473 su avviso di liquidazione n. 88/000132 notificatogli il 30 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 445726, il tutto per un importo complessivo di L. 4.898.936, in via di riscossione coattiva, tramite ruoli emessi dall'ufficio del registro di Rapallo ( ex art. 16 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) sulla scorta di processo verbale di accertamento e contestuale avviso di liquidazione, riferiti come anzidetto, osservava ed opponeva che le autovetture in argomento, erano state escluse dalla circolazione su strada, dalla data dell'ultimo pagamento alla data della demolizione (1982) e della loro cancellazione dal pubblico registro automobilistico ed impugnava - pertanto - i citati atti, con i seguenti mezzi di censura; O S S E R V A