IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio proposto dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tullio Buzzelli, elettivamente domiciliato presso il proprio difensore in L'Aquila, via San Basilio, 3, contro il comune di L'Aquila, in persona del sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Egidio D'Angelio e Luciano Torelli dell'avvocatura comunale, presso cui domicilia per l'annullamento del provvedimento 21 settembre 1990, n. 35605, con il quale il sindaco del comune di L'Aquila ha respinto la richiesta di cui alla l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di L'Aquila; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie ragioni; Visti gli atti tutti del giudizio; Udita alla pubblica udienza del 19 febbraio 1992 la relazione del consigliere Michele Eliantonio e uditi, altresi', l'avv. Tullio Buzzelli per la parte ricorrente e l'avv. Egidio D'Angelo per il comune di L'Aquila; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Con istanza del 9 giugno 1988 la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova ha chiesto al comune di L'Aquila la concessione dei contributi di cui l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, al fine di poter realizzare un edificio di culto in localita' Cappelli. Detta richiesta veniva respinta con provvedimento 21 settembre 1990, n. 35605, del sindaco del comune di L'Aquila e cio' sulla base della considerazione che la richiedente non e' in possesso dei "requisiti di cui all'art. 8 terzo comma, della Costituzione, richiamato nell'art. 1 della legge regionale", in quanto, cioe', i rapporti tra la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e lo Stato italiano non sono regolati "per legge sulla base di intese". Avverso tale provvedimento di diniego insorge l'interessata dinanzi questo tribunale, deducendo la censura di violazione degli artt. 1 e 5 della l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29. Osserva, in merito, che la motivazione del diniego si fonda su un'interpretazione rigorosa ed in contrasto con i principi costituzionali dell'art. 1 della l.r. in questione, che limiterebbe l'applicabilita' della legge alla sola Chiesa cattolica ed alla Tavola valdese, unica confessione non cattolica i cui rapporti con lo Stato italiano sono attualmente regolati con legge. In realta', la norma di cui all'articolo in questione non e' volta ad identificare le confessioni religiose aventi diritto ai contributi, ma unicamente all'individuazione degli "enti istituzionalmente competenti" della Chiesa cattolica e delle confessioni regolate per legge, nonche' delle "attribuzioni" loro spettanti in materia. Ove, al contrario, l'interpretazione corretta della norma in questione fosse quella fornita dalla amministrazione la legge regionale in parola sarebbe affetta da illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 83, primo comma, 13, 20, 117 e 120, terzo comma. Tali censure la ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria del 7 febbraio 1992. Il comune di L'Aquila si e' costituito in giudizio e con memoria depositata il 10 febbraio 1992 ha pregiudizialmente eccepito l'inammissibilita' del ricorso in ragione della mancata notifica dello stesso alla Chiesa cattolica ed alle altre Confessioni religiose i cui rapporti sono disciplinati con legge sulla base di intese, da ritenersi quali controinteressati nel presente giudizio. Nel merito l'Amministrazione resistente ha diffusamente confutato il fondamento delle doglianze dedotte. Con sentenza parziale, decisa nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992, e' stata rigettata detta eccezione dedotta dalla amministrazione resistente. D I R I T T O Con il ricorso in esame - come precedentemente esposto in narrativa - la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova ha impugnato dinanzi questo tribunale il provvedimento 21 settembre 1990, n. 35605, con il quale il sindaco del comune di L'Aquila ha respinto la richiesta della ricorrente di concessione dei contributi di cui alla l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29. Detto atto impugnato e' motivato con riferimento alla considerazione che la richiedente non e' in possesso dei "requisiti di cui all'art. 8, terzo comma, della Costituzione, richiamato nell'art. 1 della legge regionale" in quanto, cioe', i rapporti tra la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e lo Stato italiano non sono regolati "per legge sulla base di intese". Con l'unico mezzo di gravame l'istante, nel dedurre la censura di violazione degli artt. 1 e 5 della l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, si lamenta nella sostanza del fatto che l'amministrazione abbia erroneamente interpretato la norma di cui agli articoli in questione, la quale, in realta' non sarebbe volta ad identificare le confessioni religiose aventi diritto ai contributi, ma unicamente ad individuare gli "enti istituzionalmente competenti" della Chiesa cattolica e delle confessioni regolate per legge, nonche' le "attribuzioni" loro spettanti in materia. Osserva in merito il collegio che detta interpretazione della norma - cosi' come dedotta nel gravame - non appare possa essere condivisa, in quanto trova un limite non superabile in via interpretativa nel tenore letterale dei predetti articoli 1 e 5, terzo comma, della l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, recante la "disciplina urbanistica dei servizi religiosi". Detto art. 1, invero, nel definire l'ambito di applicazione della legge dispone testualmente che "la presente legge regionale disciplina i rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro delle attribuzioni spettanti rispettivamente ai comuni ed agli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato sia disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e che abbiano una presenza organizzata nell'ambito dei comuni interessati dalle previsioni urbanistiche di cui ai successivi articoli". Il successico quinto comma dell'art. 5 dispone, poi, che gli speciali contributi previsti dalla legge stessa vengano corrisposti di comuni "dalle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 1, proporzionalmente alla loro consistenza ed incidenza sociale". Ad avviso del tribunale, appare evidente che la norma in questione limiti l'erogazione dei contributi in parola a favore della sola Chiesa cattolica e "delle altre confessioni religionse, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione". Alla luce di tali considerazioni il ricorso dovrebbe, pertanto, essere respinto. Ritiene, tuttavia, il collegio di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dei predetti artt. 1 e 5, terzo comma, della l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, recante la "disciplina urbanistica dei servizi religiosi", nella parte in cui limitano la possibilita' di erogare contributi a favore - oltre che della Chiesa cattolica - anche delle sole confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione. Invero, tale individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi da utilizzare per le "attrezzature di interesse comune di tipo religioso" sembra presentare specifici elementi di contrasto con gli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8, primo comma, 13, 20, 117 e 120, terzo comma, della Carta costituzionale. Sembra, infatti, al collegio che la norma regionale, cosi' come formulata, nel richiedere per accedere ai contributi in parola anche l'aver disciplinato "per legge sulla base di intese" i rapporti con lo Stato italiano, impone il possesso di un requisito tutto sommato illogico, che introduce una inammissibile discriminazione tra confessioni religiose, che incide, in definitiva, sulla liberta' religiosa a danno, oltre tutto, di una confessione religiosa - la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova - che detti contributi a favore dell'edilizia religiosa gia' percepisce in altre Regioni e che ripetutamente ha chiesto allo Stato italiano di stipulare l'intesa di cui al predetto art. 8. Deve, invero, in relazione a tale ultimo aspetto ricordarsi che con d.P.R. 31 ottobre 1986, n. 783, e' stata riconosciuta alla confessione religiosa in parola la personalita' giuridica e, previamente, e' stata all'uopo vagliata - sulla scorta di quanto in merito evidenziato dal Consiglio di Stato (I, 30 luglio 1986, n. 1390) - la consistenza associativa dell'ente erigendo ed, in particolare, la conformita' dello statuto all'ordinamento giuridico italiano. Con d.m. 29 gennaio 1979 era stata, inoltre, fatta applicazione nei confronti dei Ministri di culto di detta confessione della legge 22 dicembre 1973, n. 303. Alcune regioni italiane, inoltre, hanno gia' erogato alla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova gli stessi contributi per l'edilizia religiosa richiesti con il ricorso in esame; in particolare, e' stata documentata l'erogazione di detti contributi da parte di comuni delle regioni Marche, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige e cio' anche in relazione alla circostanza che molte leggi regionali non pongono in merito discriminazioni tra confessioni religiose (cfr. ll.rr. Basilicata 17 aprile 1987, n. 8, Friuli- Venezia Giulia 22 agosto 1966, n. 23, Lombardia 15 aprile 1975, n. 51, Molise 21 gennaio 1975, n. 10, Sardegna 6 settembre 1976, n. 45, Trentino-Alto Adige 5 novembre 1968, n. 40 e Sicilia 5 febbraio 1956, n. 9). Detta confessione religiosa ha, infine, anche documentato di avere da tempo ripetutamente chiesto allo Stato italiano di addivenire alla stipula della intesa di cui al predetto art. 8 della Costituzione. Cio' premesso, ritiene il collegio che le predette norme contenute nella legge della regione Abruzzo n. 23/1988 si pongano in contrsto con le seguenti norme della carta costituzionale: l'art. 2, in quanto vengono ad incidere sui diritti inviolabili dell'uomo che detta norma tende a tutelare; l'art. 3, primo comma, per la creazione di inammissibili discriminazioni fra cittadini in base alla loro religione, anche con riferimento alla sopra ricordata diversa regolamentazione della materia da parte di altre regioni; l'art. 3, secondo comma, che impone di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini (quali le difficolta' di poter costruire edifici di culto); l'art. 8, che garantisce la liberta' religiosa nell'uguaglianza e che non puo' risolversi a danno di una confessione religiosa che ha ripetutamente chiesto di concludere l'intesa di cui al terzo comma; l'art. 19, che garantisce il diritto di professare liberamente la fede religiosa e di esercitare il culto e che viene violata con l'introduzione di ingiustificati e maggiori ostacoli alla realizzazione di edifici di culto; l'art. 20, che vieta ogni discriminazione fra associazioni ed istituzioni in relazione al loro fine religioso e di culto; l'art. 117, che limita la potesta' legislativa delle regioni alla sola materia "urbanistica" e che non consente al legislatore regionale di incidere in ordine alla materia della liberta' religiosa e della disciplina delle confessioni religiose; inoltre, ove voglia ritenersi che le regioni ben possano individuare i soggetti destinatari dei contributi in parola, la previsione contenuta nella legge della regione Abruzzo si pone in contrasto con quei principi generali di cui al primo comma dell'art. 117, desumibili dalle molteplici ll.rr. sopra ricordate; l'art. 120, terzo comma, in quanto il requisito richiesto viene di fatto a limitare il libero esercizio in una parte del territorio nazionale dell'attivita' dei ministri del culto della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. In definitiva, in base alle considerazioni che precedono, il sospetto di illegittimita' costituzionale dei predetti artt. 1 e 5 appare non manifestamente infondato. Circa la rilevanza della questione ai fini del decidere, va evidenziato che la sorte del ricorso - come gia' detto - appare indissolubilmente legata all'esito del giudizio di costituzionalita' delle norme predette, dal momento che la domanda del ricorrente puo' essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata questione di legittimita' costituzionale. Questo collegio ritiene, quindi, di sollevare nei limiti e nei sensi suindicati la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 5, terzo comma, della l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, recante la "disciplina urbanistica dei servizi religiosi", in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8, primo e terzo comma, 13, 20, 117 e 120, terzo comma, della Costituzione, con contestuale sospensione del presente giudizio sino all'esito di quello incidentale di legittimita' costituzionale.