IL TRIBUNALE Rilevato che: in data 2 aprile 1991, il p.m. presso la pretura circondariale di Verbania emetteva decreto di citazione a giudizio, dinanzi al pretore della sezione distaccata di Domodossola, di Vescio Tarcisio per rispondere dei reati di lesioni volontarie gravi (artt. 582, 583, primo comma, n. 1 del c.p.) e di danneggiamento, commessi l'8 giugno 1990 in danno di Bertagna Natale; all'udienza dibattimentale del 30 gennaio 1992 il pretore di Verbania, sezione distaccata di Domodossola, dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine al primo dei suddetti reati e, per connessione, anche in ordine al secondo, ordinando la trasmissione degli atti al "Tribunale di Verbania competente"; il presidente di detto tribunale invitava la procura della Repubblica in sede ad esprimere il suo parere sull'esattezza o meno dell'individuazione del tribunale di Verbania quale giudice competente ai sensi dell'art. 23 del c.p.p.; il p.m. esprimeva parere favorevole alla trasmissione del fascicolo al g.i.p. presso il tribunale perche' competente ai sensi della citata norma; Ritenuto che: il tenor letterale della norma in esame, correlato al principio permeante il nuovo c.p.p. della non regredibilita' del processo alla fase delle indagini preliminari - il c.d. principio della perpetuatio judicii - porta ad individuare nella locuzione "giudice competente" il giudice del dibattimento competente; tuttavia, cosi' argomentando appare palese l'omissione della ordinaria fase processuale prevista dagli artt. 416 e segg. del c.p.p., idonea a condurre alla definizione del processo senza la fase dibattimentale mediante sentenza di non luogo a procedere in tutte le ipotesi dall'art. 425 del c.p.p., o sentenza conclusiva di giudizio abbreviato o applicativa della pena richiesta dall'imputato; la ridetta omissione si risolverebbe nella violazione del principio di naturalita' e precostituzione del giudice (art. 25 della Costituzione) in relazione ad una specifica fase del processo penale, giudice al quale e' stata normativamente assegnata una funzione giurisdizionale in una distinta ed autonoma fase processuale; tanto piu' che tale fase potrebbe essere elusa (come nella specie) solo per effetto dell'erroneo incardinamento del procedimento dinanzi al pre- tore incompetente per materia; alla violazione del principio suddetto consegue altresi' la violazione dei principi dettati negli artt. 3 e 24 della Costituzione (parita' di trattamento del cittadino dinanzi alla legge e inviolabilita' del diritto alla difesa); il principio della perpetuatio judicii potrebbe essere salvaguardato nel contempo rispetto dei principi costituzionali considerando che con il decreto di citazione a giudizio emesso dal p.m. presso la pretura circondariale di Verbania e' stato gia' fornito al g.i.p. un impulso a procedere necessariamente assimilabile alla richiesta di rinvio a giudizio che prelude alla fissazione dell'udienza preliminare nei procedimenti che si svolgono dinanzi al tribunale e, quindi, almeno potenzialmente alla fase dibattimentale;