IL TRIBUNALE
    Rilevato che: in data 2 aprile 1991, il  p.m.  presso  la  pretura
 circondariale  di  Verbania emetteva decreto di citazione a giudizio,
 dinanzi al pretore della sezione distaccata di Domodossola, di Vescio
 Tarcisio per rispondere dei reati di lesioni volontarie gravi  (artt.
 582,  583,  primo comma, n. 1 del c.p.) e di danneggiamento, commessi
 l'8   giugno   1990   in   danno   di  Bertagna  Natale;  all'udienza
 dibattimentale del 30 gennaio 1992 il pretore  di  Verbania,  sezione
 distaccata  di  Domodossola,  dichiarava  la propria incompetenza per
 materia in ordine al primo dei suddetti  reati  e,  per  connessione,
 anche  in  ordine al secondo, ordinando la trasmissione degli atti al
 "Tribunale di Verbania competente"; il presidente di detto  tribunale
 invitava  la  procura  della  Repubblica  in sede ad esprimere il suo
 parere sull'esattezza o meno  dell'individuazione  del  tribunale  di
 Verbania  quale  giudice competente ai sensi dell'art. 23 del c.p.p.;
 il p.m. esprimeva parere favorevole alla trasmissione  del  fascicolo
 al  g.i.p.  presso  il  tribunale  perche'  competente ai sensi della
 citata norma;
    Ritenuto che: il tenor letterale della norma in  esame,  correlato
 al  principio  permeante il nuovo c.p.p. della non regredibilita' del
 processo alla fase delle indagini preliminari  -  il  c.d.  principio
 della  perpetuatio  judicii  -  porta  ad individuare nella locuzione
 "giudice  competente"  il  giudice   del   dibattimento   competente;
 tuttavia,   cosi'   argomentando   appare  palese  l'omissione  della
 ordinaria fase processuale prevista  dagli  artt.  416  e  segg.  del
 c.p.p., idonea a condurre alla definizione del processo senza la fase
 dibattimentale mediante sentenza di non luogo a procedere in tutte le
 ipotesi  dall'art.  425 del c.p.p., o sentenza conclusiva di giudizio
 abbreviato o  applicativa  della  pena  richiesta  dall'imputato;  la
 ridetta  omissione  si risolverebbe nella violazione del principio di
 naturalita'  e   precostituzione   del   giudice   (art.   25   della
 Costituzione) in relazione ad una specifica fase del processo penale,
 giudice  al  quale  e'  stata  normativamente  assegnata una funzione
 giurisdizionale in una distinta ed autonoma fase  processuale;  tanto
 piu' che tale fase potrebbe essere elusa (come nella specie) solo per
 effetto  dell'erroneo incardinamento del procedimento dinanzi al pre-
 tore incompetente per materia; alla violazione del principio suddetto
 consegue altresi' la violazione dei principi dettati negli artt. 3  e
 24  della  Costituzione (parita' di trattamento del cittadino dinanzi
 alla legge e inviolabilita' del diritto alla  difesa);  il  principio
 della  perpetuatio judicii potrebbe essere salvaguardato nel contempo
 rispetto dei principi costituzionali considerando che con il  decreto
 di   citazione   a   giudizio  emesso  dal  p.m.  presso  la  pretura
 circondariale di Verbania e' stato gia' fornito al g.i.p. un  impulso
 a  procedere  necessariamente assimilabile alla richiesta di rinvio a
 giudizio che prelude alla  fissazione  dell'udienza  preliminare  nei
 procedimenti  che  si svolgono dinanzi al tribunale e, quindi, almeno
 potenzialmente alla fase dibattimentale;