ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Liguria  riapprovata  il  26  febbraio  1992 dal Consiglio regionale,
 avente per oggetto: "Trattamento delle assenze per malattia dei figli
 inferiori a tre anni di eta' e per adozioni",  promosso  con  ricorso
 del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, notificato il 16 marzo
 1992, depositato in cancelleria il 24 successivo ed iscritto al n. 29
 del registro ricorsi 1992;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
    Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1992 il Giudice relatore
 Giuseppe Borzellino;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per  il  ricorrente,  e
 l'avv. Federico Sorrentino per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
    1.1  -  Con  ricorso  notificato  il 16 marzo 1992 e depositato il
 successivo 24 marzo (iscritto al R.r. n. 29 del 1992), il  Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
 dello Stato, ha impugnato nei confronti della  Regione  Liguria,  "la
 delibera  legislativa  riapprovata  dal  Consiglio  regionale  il  26
 febbraio 1992, comunicata al Commissario del Governo il 2 marzo 1992,
 e recante trattamento delle assenze per malattia dei figli  inferiori
 a tre anni di eta' e per adozioni".
    Rileva  il ricorso che l'atto in questione prevede la retribuzione
 di assenze, relative a malattie dei figli, per complessivi due mesi -
 il secondo con riduzione del venti per cento - nell'arco  di  ciascun
 anno del triennio (art.1).
    Si   intende   poi   introdurre  (art.4)  l'istituto  del  congedo
 straordinario (della durata massima di un  mese)  per  i  "dipendenti
 genitori   adottivi"  -  rectius,  aspiranti  tali  -  ai  quali  sia
 "richiesta la permanenza"  nello  Stato  di  provenienza  del  minore
 adottando.
    1.2  -  Le  disposizioni  contrasterebbero  con  l'art.  117 della
 Costituzione e segnatamente con i  "principi  fondamentali  stabiliti
 dalle  leggi  dello  Stato" contenuti nella legge quadro sul pubblico
 impiego (29 marzo 1983, n. 93). L'intervento della  Regione,  si  de-
 duce,  non  potrebbe introdurre un privilegio per i dipendenti di una
 singola regione, con violazione del "principio  di  omogeneizzazione"
 enunciato nell'art.4 della citata legge n. 93.
    Si  argomenta  che  l'ipotizzato  art.1,  secondo  comma, non puo'
 essere collocato - se non altro per il ristretto novero dei possibili
 beneficiari - nel quadro  degli  ausili  alla  natalita';  e  che  il
 successivo  art.4  interferisce  nella  politica  della immigrazione,
 nonche' nella normativa di stato civile.
    Conclusivamente,  si  chiede  "di  dichiarare  la   illegittimita'
 costituzionale della delibera regionale impugnata, quanto all'art. 1,
 secondo comma, ed all'art. 4".
    2.  -  Con  atto  depositato il 13 aprile 1992 si e' costituita in
 giudizio la Regione Liguria,  che  prospetta  l'inammissibilita'  del
 ricorso,  in  quanto l'impugnazione conterrebbe, ancorche' in termini
 sommari, ulteriori profili  d'illegittimita'  "concernenti  i  limiti
 delle    materie    (pretesa    interferenza    con    la    politica
 dell'immigrazione)  e  del  rispetto  degli  obblighi  internazionali
 (timore di incentivazione di comportamenti elusivi delle legislazioni
 estere in materia di stato civile)".
    Viene   contestata   poi   l'avvenuta   violazione   di   principi
 fondamentali poiche' non identificati ne' identificabili  sulla  base
 delle allegazioni.
    Nel  merito,  la censura sarebbe infondata, quanto all'art. 1, per
 l'irreperibilita'  di  norme   puntuali   in   materia   di   congedi
 straordinari    e    per    l'inapplicabilita'   del   principio   di
 omogeneizzazione alla disciplina dei congedi per malattia dei figli.
    Nei confronti, poi, dell'art. 4 della legge regionale, poiche' con
 esso si ammette il congedo straordinario retribuito,  per  la  durata
 massima  di  un  mese,  in  favore  dei  dipendenti  che  soggiornino
 all'estero per il compimento di pratiche di adozione, si  ricorda  la
 disciplina  dei  congedi  straordinari  per i pubblici impiegati, che
 sistematicamente riconosce al personale, in aggiunta al  congedo  per
 situazioni  tipiche,  la  possibilita'  di  un  congedo genericamente
 fondato su "gravi  motivi",  da  accertarsi  caso  per  caso.  Ed  in
 proposito,   la   norma   regionale   si  limita  ad  introdurre  una
 predeterminazione la' dove la gravita' del  motivo  e'  apprezzata  e
 riconosciuta in via generale.
    Si conclude, pertanto, per la reiezione del ricorso.
                        Considerato in diritto
    1.1 - Con legge riapprovata il 26 febbraio 1992 la Regione Liguria
 dispone  (art. 1) che il congedo straordinario a dipendente regionale
 per  malattie  del  figlio  inferiore  a  tre  anni  di  eta'   venga
 retribuito,  per  ciascun  anno solare, in misura intera per il primo
 mese e con riduzione all'ottanta per cento per il successivo.
    Dispone ancora (art. 4) che il  dipendente  avente  in  corso  una
 pratica  di  adozione  di  minore  straniero  possa  fruire,  per  la
 necessaria  permanenza   nello   Stato   interessato,   del   congedo
 straordinario retribuito per la durata massima di un mese.
    1.2   -   Secondo   il   ricorrente   le   disposizioni   indicate
 contrasterebbero, ex art. 117  Cost.,  con  i  principi  fondamentali
 stabiliti  dalla  legislazione  statale:  nell'ipotesi di congedo per
 permanenza all'estero, ai fini di adozione,  verrebbe  ad  introdursi
 specifico  apposito  titolo  di  assenza  dal  lavoro  retribuita non
 contemplato  nella  normativa  generale  con  conseguente  beneficio,
 percio', a favore dei dipendenti di una singola regione. Quanto, poi,
 alle  previsioni  retributive  per i congedi seguiti a malattia della
 prole,  risulterebbero  violati  i  principi  di   "omogeneizzazione"
 stabiliti in materia dalla legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo
 1983, n. 93 (art. 4).
    2.  -  La Regione resistente deduce l'inammissibilita' del ricorso
 per assoluta genericita' dei suoi contenuti in relazione ai  principi
 costituzionali  invocati:  la  censura  non  ha pregio e va respinta.
 Senza che tra i contenuti del ricorso e quelli del precedente  rinvio
 operato  dal Governo possano assumersi a conferente divergenza talune
 argomentazioni ulteriori che non  rivestono  connotato  di  specifico
 motivo  di  illegittimita',  le  disposizioni  della legge quadro sul
 pubblico impiego  costituiscono  ex  se  sicuro  elemento  di  valida
 interposizione all'art. 117 Cost. (cfr. sentenza n.339 del 1990).
    3.  - Nel merito, e' fondata e va accolta la questione concernente
 la  previsione  di  un  titolo  normativo  specifico  istitutivo  del
 beneficio de quo per la permanenza in altro Stato a fini di adozione.
 La  Corte  ha  gia'  avuto modo di rilevare, per analoghe situazioni,
 trattarsi di integrazione ai generali accordi conclusi a tenore della
 legge quadro sul pubblico impiego, escludendosi -  come  nel  caso  -
 quanto   al  di  fuori  dell'area  del  mero  necessario  adeguamento
 conseguente a riconosciute specifiche esigenze proprie della  regione
 interessata  e  recante  per contro una disciplina regionale difforme
 dal sistema generale (sent. n. 38 del 1989).
    Non e' comunque a sottacersi che la significativa  qualificazione,
 nella causale di valore eminentemente etico della permanenza in terra
 straniera del dipendente, sia tale da consentire, quando ne ricorrano
 in  fatto  gli  estremi, il piu' favorevole positivo apprezzamento da
 parte dell'Amministrazione nell'ambito di quei "gravi motivi", atti a
 configurare l'ammissibilita' del congedo straordinario.
    4. - Non fondato, invece, e' l'altro assunto del ricorrente quanto
 al congedo straordinario, cosi' come disciplinato dalla normativa  in
 esame  per  malattia  della  prole del dipendente. Proprio nella piu'
 salda, efficace correlazione coi principi di  omogeneizzazione  e  di
 conseguente perequazione del trattamento economico, che in avverso si
 pretenderebbero  vulnerati,  vanno ricordate le compiute favorevoli e
 generali interpretazioni dei  Ministeri  dell'Interno  e  del  Tesoro
 nonche',  piu'  in  generale,  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 ministri sulla scorta di analoghi  assunti  della  Corte  dei  conti,
 relativamente al trattamento economico da disporsi in pro' di tutti i
 pubblici  dipendenti  per  le assenze dovute a malattia della prole e
 proprio nei sensi ora fatti propri dal disposto della legge regionale
 in esame.