IL PRETORE RILEVATO IN FATTO Che con ricorso depositato il 4 gennaio 1989 Prandato Severino, esperito senza esito il procedimento contenzioso amministrativo chiedeva venisse accertato l'obbligo dell'I.N.P.S. di riliquidare la pensione di vecchiaia - gestione speciale esercenti attivita' commerciali e turistiche - n. 36010861 cat. VO/comm. senza tener conto del limite di L. 10.000, per ogni anno di anzianita' contributiva utile a pensione, limite che l'Inps aveva applicato in sede di liquidazione avvenuta con decorrenza 1º settembre 1987; che il ricorrente sostiene che l'I.N.P.S. ha effettuato un calcolo erroneo della pensione de qua, essendo il suddetto limite previsto dall'art. 6, ottavo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 1983, per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1º ottobre al 31 dicembre 1983, ma non richiamato dall'art. 6, nono comma, stesso d.-l. relativo alle pensioni (come quella di cui e' titolare il ricorrente) aventi decorrenza successiva al 1983; che l'I.N.P.S. in sede di memoria di costituzione, ha, in via principale, chiesto il rigetto della domanda, ritenendo che il limite di L. 10.000, per ogni anno di anzianita' contributiva utile a pensione trovi applicazione anche in relazione alle pensioni aventi decorrenza successiva al 1983, mentre, in via subordinata, ha eccepito l'illegittimita' costituzionale, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, dell'art. 6, nono comma, del d.-l. n. 463/1983 per la manifesta disparita' di trattamento che la norma attua tra i titolari dipensione indentiche con decorrenza differente; che con ordinanza 15-26 ottobre 1990 la Corte costituzionale, considerando che nel frattempo era entrata in vigore la legge n. 218/1990, n. 233, recante "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi", la quale, nel dettare una nuova disciplina della materia, ha espressamente abrogato (art. 5 terzo comma) la norma impugnata, disponendo altresi' (art. 5, decimo comma, che "con effetto dal 1º luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se piu' favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1º gennaio 1982 ed il 30 giugno 1990", ha disposto la restituzione degli atti a questo giudice affinche' valutasse se la questione proposta fosse ancora rilevante; che entrambe le parti (memoria del ricorrente dd. 2 gennaio 1992 e note dell'I.N.P.S. per l'udienza dell'11 febbraio 1992), sebbene con motivazioni profondamente diverse, hanno ritenuto tutt'ora rilevante la questione di legittimita' costituzionale in precedenza sollevata; RITENUTO IN DIRITTO che la questione di legittimita' costituzionale da sollevarsi nel caso di specie deve essere precisata nel senso che viziata e' la disposizione ex art. 6, nono comma del d.-l. n. 463/1983, nella parte in cui, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, non prevede per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1983 lo stesso limite (di L. 10.000, per ogni anno di anzianita' contributiva utile a pensione) imposto, al fine di mantenere una proporzionalita' tra contributi versati e pensione erogata, per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1º ottobre al 31 dicembre 1983 e per quelle liquidate con decorrenza anteriore al 1º ottobre 1983, rispettivamente dell'art. 6, ottavo comma, e dall'art. 6, decimo comma, del d.-l. n. 463/1983; che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla questione di legittimita' costituzionale, vertendo detto giudizio sulle modalita' di liquidazione di una pensione di vecchiaia - gestione speciale esercenti attivita' commerciali - con decorrenza 1º settembre 1987 e quindi con conseguente applicazione della disposizione ritenuta viziata; la questione e' tutt'ora rilevante, sebbene le leggi nn. 218 e 233 del 1990, abbiano abrogato (art. 5 comma secondo) la norma impugnata: e' vero che ai sensi dell'art. 5, decimo comma legge n. 233/1990 "con effetto dal 1º luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni della presente legge, se piu' favorevoli, le pensioni con decorrenza tra il 1º gennaio 1982 e il 30 giugno 1990"; tuttavia non e' necessario, al fine di affermare la rilevanza della questione, stabilire che nel caso di specie la norma impugnata ed ora abrogata consente una liquidazione piu' favorevole rispetto a quella compiuta con il nuovo sistema di calcolo introdotto dall'art. 5 della legge n. 233/1990; infatti anche nel caso contrario la riliquidazione secondo le nuove norme riguarderebbe, per espressa disposizione dell'art. 5, decimo comma, della legge n. 233/1990, soltanto il periodo a far data dal 1º luglio 1990, mentre per il periodo 1º settembre 1987 - 30 giugno 1990 (il ricorrente chiede che fin dall'origine la sua pensione venga riliquidata secondo il sistema ex art. 6, nono comma, del d.-l. n. 463/1983 dovrebbe comunque applicarsi la disposizione ritenuta viziata; che la questione sollevata non e' manifestamente infondata in quanto la disposizione ex art. 6, nono comma, del d.-l. n. 463/1983 non prevedendo per l'importo mensile delle pensioni con decorrenza successiva al 1983 il limite di lire 10.000, per ogni anno di anzianita' contributiva utile a pensione - imposto ex art. 6, ottavo e decimo comma, del d.-l. n. 463/1983 per le pensioni aventi decorrenza anteriore - viola il principio di uguaglianza formale ex art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto, senza ragionevole motivo e in presenza di omogeneita' delle situazioni giuridiche, in- troduce per i titolari di pensioni a carico delle gestioni speciali da lavoratori autonomi e con decorrenza successiva al 1983 una disciplina privilegiata e differenziata rispetto ai titolari di pensione dello stesso tipo, ma con decorrenza anteriore.