IL PRETORE
                           RILEVATO IN FATTO
    Che con ricorso depositato il 4 gennaio  1989  Prandato  Severino,
 esperito  senza  esito  il  procedimento  contenzioso  amministrativo
 chiedeva venisse accertato l'obbligo dell'I.N.P.S. di riliquidare  la
 pensione   di  vecchiaia  -  gestione  speciale  esercenti  attivita'
 commerciali e turistiche - n.  36010861  cat.  VO/comm.  senza  tener
 conto   del  limite  di  L.  10.000,  per  ogni  anno  di  anzianita'
 contributiva utile a pensione, limite che l'Inps aveva  applicato  in
 sede di liquidazione avvenuta con decorrenza 1º settembre 1987;
     che  il  ricorrente  sostiene  che  l'I.N.P.S.  ha  effettuato un
 calcolo erroneo della pensione de qua,  essendo  il  suddetto  limite
 previsto  dall'art.  6,  ottavo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n.
 463, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 1983,  per
 le  pensioni  liquidate  con decorrenza dal 1º ottobre al 31 dicembre
 1983, ma  non  richiamato  dall'art.  6,  nono  comma,  stesso  d.-l.
 relativo alle pensioni (come quella di cui e' titolare il ricorrente)
 aventi decorrenza successiva al 1983;
      che  l'I.N.P.S.  in  sede di memoria di costituzione, ha, in via
 principale, chiesto il rigetto della domanda, ritenendo che il limite
 di L. 10.000, per  ogni  anno  di  anzianita'  contributiva  utile  a
 pensione  trovi  applicazione anche in relazione alle pensioni aventi
 decorrenza  successiva  al  1983,  mentre,  in  via  subordinata,  ha
 eccepito  l'illegittimita'  costituzionale, in violazione dell'art. 3
 della Costituzione, dell'art. 6, nono comma, del  d.-l.  n.  463/1983
 per  la  manifesta disparita' di trattamento che la norma attua tra i
 titolari dipensione indentiche con decorrenza differente;
      che  con  ordinanza  15-26 ottobre 1990 la Corte costituzionale,
 considerando che nel frattempo era entrata  in  vigore  la  legge  n.
 218/1990,  n. 233, recante "Riforma dei trattamenti pensionistici dei
 lavoratori autonomi", la quale,  nel  dettare  una  nuova  disciplina
 della  materia,  ha  espressamente  abrogato  (art. 5 terzo comma) la
 norma impugnata, disponendo altresi' (art. 5, decimo comma, che  "con
 effetto  dal  1º luglio 1990 sono riliquidate secondo le disposizioni
 della presente legge, se piu' favorevoli, le pensioni con  decorrenza
 tra  il  1º  gennaio  1982  ed  il  30  giugno  1990", ha disposto la
 restituzione degli atti a questo giudice affinche'  valutasse  se  la
 questione proposta fosse ancora rilevante;
      che entrambe le parti (memoria del ricorrente dd. 2 gennaio 1992
 e  note  dell'I.N.P.S.  per l'udienza dell'11 febbraio 1992), sebbene
 con  motivazioni  profondamente  diverse,  hanno  ritenuto   tutt'ora
 rilevante  la  questione di legittimita' costituzionale in precedenza
 sollevata;
                          RITENUTO IN DIRITTO
      che la questione di legittimita'  costituzionale  da  sollevarsi
 nel  caso di specie deve essere precisata nel senso che viziata e' la
 disposizione ex art. 6, nono comma del d.-l. n. 463/1983, nella parte
 in cui, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, non prevede per
 le pensioni aventi decorrenza successiva al 1983 lo stesso limite (di
 L. 10.000, per ogni anno di anzianita' contributiva utile a pensione)
 imposto, al fine di mantenere  una  proporzionalita'  tra  contributi
 versati  e pensione erogata, per le pensioni liquidate con decorrenza
 dal 1º ottobre al  31  dicembre  1983  e  per  quelle  liquidate  con
 decorrenza anteriore al 1º ottobre 1983, rispettivamente dell'art. 6,
 ottavo comma, e dall'art. 6, decimo comma, del d.-l. n. 463/1983;
      che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla
 questione  di  legittimita'  costituzionale,  vertendo detto giudizio
 sulle modalita' di  liquidazione  di  una  pensione  di  vecchiaia  -
 gestione speciale esercenti attivita' commerciali - con decorrenza 1º
 settembre   1987   e   quindi   con  conseguente  applicazione  della
 disposizione ritenuta viziata;
      la questione e' tutt'ora rilevante, sebbene le leggi nn.  218  e
 233  del  1990,  abbiano  abrogato  (art.  5  comma secondo) la norma
 impugnata: e' vero che ai sensi dell'art. 5, decimo  comma  legge  n.
 233/1990  "con effetto dal 1º luglio 1990 sono riliquidate secondo le
 disposizioni della presente legge, se piu'  favorevoli,  le  pensioni
 con  decorrenza tra il 1º gennaio 1982 e il 30 giugno 1990"; tuttavia
 non e' necessario, al fine di affermare la rilevanza della questione,
 stabilire che nel caso di specie la norma impugnata ed  ora  abrogata
 consente  una liquidazione piu' favorevole rispetto a quella compiuta
 con il nuovo sistema di calcolo introdotto dall'art. 5 della legge n.
 233/1990; infatti anche nel caso contrario la riliquidazione  secondo
 le  nuove norme riguarderebbe, per espressa disposizione dell'art. 5,
 decimo comma, della legge n. 233/1990, soltanto il periodo a far data
 dal 1º luglio 1990, mentre per il periodo  1º  settembre  1987  -  30
 giugno  1990  (il  ricorrente  chiede  che  fin  dall'origine  la sua
 pensione venga riliquidata secondo il sistema ex art. 6, nono  comma,
 del  d.-l.  n.  463/1983 dovrebbe comunque applicarsi la disposizione
 ritenuta viziata;
      che  la  questione  sollevata non e' manifestamente infondata in
 quanto la disposizione ex art. 6, nono comma, del d.-l.  n.  463/1983
 non  prevedendo  per  l'importo mensile delle pensioni con decorrenza
 successiva al 1983 il  limite  di  lire  10.000,  per  ogni  anno  di
 anzianita'  contributiva utile a pensione - imposto ex art. 6, ottavo
 e decimo  comma,  del  d.-l.  n.  463/1983  per  le  pensioni  aventi
 decorrenza  anteriore  - viola il principio di uguaglianza formale ex
 art. 3, primo comma, della Costituzione in quanto, senza  ragionevole
 motivo  e in presenza di omogeneita' delle situazioni giuridiche, in-
 troduce per i titolari di pensioni a carico delle  gestioni  speciali
 da  lavoratori  autonomi  e  con  decorrenza  successiva  al 1983 una
 disciplina privilegiata  e  differenziata  rispetto  ai  titolari  di
 pensione dello stesso tipo, ma con decorrenza anteriore.