ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 3, 6 e 25,
 secondo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del   Presidente   della
 Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
 sull'incremento  di  valore  degli  immobili), promosso con ordinanza
 emessa il 31 gennaio 1990 dalla Commissione tributaria centrale,  sui
 ricorsi  riuniti proposti dall'Ufficio del Registro di Imperia contro
 la "Autostrada dei Fiori" S.p.A., iscritta al  n.  104  del  registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n.10, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di costituzione della "Autostrade dei Fiori" S.p.A.
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1992 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Udito l'avv. Enrico Romanelli per la "Autostrada dei Fiori" S.p.A.
 e  l'avvocato  dello  Stato  Franco  Favara  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di due giudizi riuniti, la  Commissione  tributaria
 centrale, con ordinanza del 31 gennaio 1990 (pervenuta a questa Corte
 il  17 febbraio 1992), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53
 della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  3, 6 e 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972
 n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento  di  valore
 degli immobili) e successive modificazioni e integrazioni, dei quali,
 il  primo  istituisce  l'imposta  per  gli  immobili di proprieta' di
 societa' e di enti  pubblici  e  privati  al  compimento  di  ciascun
 decennio  dalla  data  dell'acquisto (art. 3), il secondo precisa che
 l'imponibile  e'  determinato  dalla   differenza   tra   il   valore
 dell'immobile  alla  data  nella  quale si verifica il presupposto di
 legge (compimento del decennio) ed il  valore  che  l'immobile  aveva
 alla  data  dell'acquisto ovvero alla precedente tassazione (art. 6),
 ed  il  terzo  dispone  l'esenzione  dall'imposta  medesima  per  gli
 incrementi  di  valore  degli  immobili  destinati  all'esercizio  di
 attivita' commerciali e  non  suscettibili  di  diversa  destinazione
 senza radicale trasformazione, sempreche' l'attivita' commerciale sia
 in  essi  esercitata  direttamente dal proprietario (art. 25, secondo
 comma, lett. d).
   Il  giudice  rimettente  si  chiede  se,  nel  caso   di   immobile
 appartenente  a  societa' e da questa destinato all'esercizio diretto
 della propria attivita' commerciale, durante una parte  soltanto  del
 periodo  decennale  d'imposta  e  non piu' alla data di compimento di
 tale periodo, l'incremento di valore verificatosi in tale  parte  del
 decennio  sia  esente  dall'Invim  (decennale)  a norma dell'art. 25,
 secondo comma, lett. d) citato, ovvero tale  imposta  sia  dovuta  su
 tutto  l'incremento  di  valore  verificatosi  nell'intero  decennio,
 avendo rilevanza esclusiva, ai fini dell'esenzione,  la  destinazione
 dell'immobile  alla  data del compimento di questo. Nell'ordinanza si
 sostiene  che,  poiche'  la  prima   soluzione   e'   sostenuta   dal
 contribuente  ed e' stata affermata dalle decisioni della Commissione
 tributaria di secondo grado  di  Imperia,  impugnate  nei  giudizi  a
 quibus,  e la seconda e' posta dall'Ufficio del registro di Imperia a
 sostegno dei propri atti  di  gravame,  "tale  ultima  prospettazione
 rende   necessaria  la  verifica  della  compatibilita'  delle  norme
 applicabili" con i parametri costituzionali  invocati.  Ma,  prosegue
 ancora  l'ordinanza, la seconda interpretazione renderebbe uno stesso
 incremento di valore assoggettabile all'imposta,  a  seconda  che  la
 destinazione dell'immobile, per la quale e' prevista l'esenzione, sia
 o  meno attuale alla data di compimento del periodo d'imposta, con la
 conseguenza che una parte dell'incremento dell'immobile, verificatosi
 nello stesso periodo d'imposta, avrebbe trattamenti diversi a seconda
 che la destinazione "beneficiata" dell'immobile, anche se protrattasi
 per una lunga durata, sia cessata prima della data del compimento del
 decennio o, viceversa, sia attuale in tale data "anche se iniziata in
 immediata  prossimita'  della  stessa".  Infatti,  nel  primo   caso,
 l'incremento   di   valore   sarebbe  assoggettato  all'imposta,  pur
 essendone "oggettivamente" esente, mentre,nel secondo  caso,  non  lo
 sarebbe   pur   accedendo  ad  immobile  con  destinazione  non  piu'
 "strumentale" all'esercizio dell'attivita' commerciale (perche'  dato
 in  locazione,  come  nella specie) e quindi diversa da quella per la
 quale l'esenzione e' prevista.
    2. - Si e' costituita  la  parte  privata,  Autostrada  dei  Fiori
 s.p.a.,  offrendo  una  interpretazione diversa della norma di favore
 invocata nella fattispecie (art. 25, secondo comma, lett.  d,  cit.),
 nel  senso  che essa intenda sottrarre dall'imposizione tributaria il
 solo incremento di  valore  determinatosi  nell'immobile  durante  il
 tempo  della  sua  strumentalita',  ed assoggettare invece al tributo
 l'incremento che si e' verificato nel periodo ulteriore in  relazione
 all'indice di ricchezza cosi' formatosi. In via subordinata, conclude
 in senso conforme all'ordinanza di rimessione.
    3.  - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per
 il  tramite  dell'Avvocatura   generale   dello   Stato,   esprimendo
 perplessita'  sugli  esatti  termini  della controversia, oggetto dei
 giudizi a quibus,  non  desumibili  integralmente  dall'ordinanza  di
 rimessione, e sostenendo comunque l'infondatezza della questione che,
 in  ogni caso, per come e' prospettata, riguarderebbe soltanto l'art.
 25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. n. 643  del  1972  nel  testo
 vigente, e non anche gli artt. 3 e 6.
    In  via generale rileva che il presupposto dell'Invim e' unitario,
 essendo costituito dall'incremento di valore degli  immobili,  e  che
 l'imposta    e'   strutturata,   per   esigenze   pratiche   relative
 all'accertamento, secondo due modalita' diverse: la prima (art. 2 del
 d.P.R. cit.) collegata ai trasferimenti, accertata e  riscossa  dagli
 stessi  uffici incaricati della percezione delle imposte di registro,
 sulle successioni  e  donazioni,  di  trascrizione  e  catastali;  la
 seconda  (art.  3)  riferita  al  decorso  di  un periodo normalmente
 stabilito in un decennio (ovvero, per le due Invim straordinarie  del
 1983  e  del 1991, di un periodo concluso ad una data stabilita nelle
 leggi relative).
    La seconda modalita' di imposizione ( ex art.  3  cit.),  prevista
 solo  per  le  societa'  e gli enti, trova la sua giustificazione nel
 fatto che i soggetti obbligati non incontrano  i  limiti  fisiologici
 della  vita  umana  e  non  conoscono  i  trasferimenti mortis causa,
 cosicche' sarebbero favoriti rispetto alle persone  fisiche,  se  non
 fossero per essi previste scadenze temporali specifiche.
    Con  riferimento  alla questione all'esame, la Avvocatura generale
 dello Stato precisa che le esenzioni dall'imposta decennale  (art.  3
 del  d.P.R.  n.  643 del 1972), elencate nell'art. 25, secondo comma,
 cit., non sono esenzioni anche dall'imposta (normale) di cui all'art.
 2, e l'incremento di valore, sempre  fiscalmente  rilevante  per  gli
 immobili  strumentali  di  cui  alla  lett. d) della anzidetta norma,
 rimane in uno  stato  di  quiescenza,  nel  senso  che,  in  caso  di
 cessazione  della  destinazione  dell'immobile,  esso torna ad essere
 sottoposto  all'Invim  ed  e'  tassato  integralmente  senza   alcuna
 riduzione  o esenzione per i periodi di non applicazione dell'imposta
 decennale.
    Poiche' quindi l'esenzione disposta dall'art. 25,  secondo  comma,
 e'   soltanto   provvisoria,  non  e'  configurabile  la  prospettata
 diseguaglianza e non rileva in alcun modo  che  la  cessazione  della
 destinazione  commerciale  avvenga  un  mese  o  tre anni prima della
 scadenza del decennio, posto che l'incremento di valore accumulato e'
 comunque sottoposto all'imposta alla prima occasione successiva  alla
 predetta  cessazione,  sia  essa un trasferimento o il compimento del
 decennio; cio' che invece rileva e' la condizione  dell'immobile  nel
 momento in cui l'Invim "matura".
    4.  -  In prossimita' dell'udienza, la parte privata ha presentato
 una memoria nella quale ribadisce le  considerazioni  gia'  svolte  e
 contesta  la  tesi  della  difesa  erariale,  secondo  cui l'art. 25,
 secondo comma, lett. d), cit. prevederebbe soltanto  una  sospensione
 del prelievo fiscale, nel caso in cui, alla conclusione del decennio,
 l'immobile  sia  strumentale  per  l'esercizio dell'impresa, di guisa
 che, ove ad una  successiva  scadenza  dell'obbligo  tributario  (per
 trasferimento  o  per decorso di un ulteriore decennio) il bene abbia
 perduto il carattere della  strumentalita',  la  base  imponibile  si
 determinerebbe  tenendo  conto della differenza di valore intervenuta
 in tutto il periodo di possesso.
    Diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, il legislatore
 avrebbe invece voluto sottrarre definitivamente dall'imposizione  gli
 incrementi  di  valore  attinenti  agli immobili strumentali, perche'
 altrimenti sarebbe ravvisabile una disparita' di trattamento  per  il
 fatto  che,  a  causa  del  carattere  progressivo  dell'imposta,  il
 prelievo tributario, riferito all'intero periodo,  comprensivo  anche
 di  eventuali  decenni  di esenzione, supererebbe quello subito da un
 immobile  che,  non  trovandosi  in condizione di intassabilita', sia
 stato periodicamente assoggettato al tributo.
    Sollecita,  quindi,  un'interpretazione  adeguatrice  ai  precetti
 costituzionali invocati.
   5.  - Anche la difesa dello Stato ha depositato una propria memoria
 di udienza, nella quale contesta le argomentazioni svolte dalla parte
 privata  e  ribadisce  che  nessuna  norma   prevede   la   "radicale
 sottrazione  al  tributo"  e  che, al contrario, l'art. 6 chiaramente
 indica come valore iniziale, per  il  calcolo  dell'Invim  decennale,
 quello  che  l'immobile  aveva  "alla data dell'acquisto ovvero della
 precedente  tassazione";  il  che,  in  altre  parole,  conferma  che
 l'incremento   di  valore  rimane  fiscalmente  rilevante,  ancorche'
 l'Invim decennale non possa essere applicata  se  alla  scadenza  del
 decennio  sussistono  le  condizioni  previste  dal  citato  art. 25,
 secondo comma, lett. d).
                        Considerato in diritto
    1. - E' stata sollevata, in riferimento agli artt. 3  e  53  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3,
 6  e  25, secondo comma, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643,
 che, nel prevedere l'Invim  decennale  a  carico  degli  immobili  di
 proprieta'  di  societa', dispongono l'esenzione dall'imposta qualora
 la destinazione  degli  immobili  sia  strumentale  all'esercizio  di
 attivita'  commerciale  esercitata  direttamente dal proprietario. Si
 sostiene nell'ordinanza di  rimessione  che,  dovendosi  interpretare
 tali   disposizioni   nel  senso  che  si  debba  tener  conto  della
 destinazione dell'immobile al momento della  scadenza  del  decennio,
 verrebbero ad assoggettarsi all'imposta incrementi di valore riferiti
 all'intero  decennio  anche  se  nel  corso della sua durata vi siano
 stati periodi  in  cui  sussisteva  il  presupposto  per  l'esenzione
 costituito  dall'uso strumentale per l'esercizio dell'impresa, per il
 solo  fatto  che  tale  presupposto  sia  venuto   meno   prima   del
 completamento   del  decennio,  determinandosi  cosi'  disparita'  di
 trattamento tra situazioni sostanzialmente  omogenee,  espressive  di
 eguale  capacita'  contributiva  e  differenziate soltanto da un dato
 temporale.
    2. -  Osserva  la  Corte  che,  diversamente  da  quanto  sostiene
 l'Avvocatura  dello Stato, la questione appare correttamente proposta
 nei confronti del combinato disposto dei tre articoli  censurati,  in
 quanto,  se  e'  vero  che e' l'art. 25 del d.P.R. n. 643 del 1972 la
 norma che disciplina direttamente l'esenzione,  questa  si  riferisce
 all'imposta  quale  a  sua  volta disciplinata dagli art. 3 e 6 dello
 stesso decreto presidenziale,  che  appaiono  percio'  opportunamente
 coinvolti nella questione.
    La   questione   e'  pero'  inammissibile  sotto  l'altro  profilo
 prospettato dall'Avvocatura dello Stato, non risultando che  sussista
 la  sua  rilevanza  in  concreto, come richiesto dalla giurisprudenza
 della Corte (v. da ultimo, ordd. nn. 286 del 1992 e 168 del 1990).
    Dall'ordinanza  di  rimessione  risulta  difatti  che   l'immobile
 oggetto  della  controversia e' costituito "dall'intero secondo piano
 del fabbricato sito in Imperia, via della Repubblica n. 46" destinato
 "all'esercizio diretto dell'attivita' commerciale"  della  ricorrente
 Autostrada dei fiori s.p.a., dalla data di costruzione e cioe' dal 10
 maggio  1976  "fino  al  1› luglio 1981, quando esso e' stato dato in
 locazione", mentre nessun cenno e' contenuto nell'ordinanza circa  la
 sussistenza dell'altro presupposto, espressamente richiesto dall'art.
 25, secondo comma, lett. d), cit., ai fini dell'esenzione e che cioe'
 si   tratti   di   "fabbricati   destinati   all'esercizio  (diretto)
 dell'attivita' commerciale (da parte della societa'  proprietaria)  e
 non    suscettibili    di   diversa   destinazione   senza   radicale
 trasformazione".
    Trattandosi di un appartamento, in un primo  momento  direttamente
 utilizzato  dalla  societa'  e  successivamente dato in locazione, la
 mancanza di ogni cenno  circa  la  necessita'  di  una  sua  radicale
 trasformazione  cui  si sarebbe dovuto assoggettare, per poter essere
 locato a terzi, si converte in una mancanza assoluta  di  motivazione
 sulla  pregiudizialita' della questione di costituzionalita' rispetto
 alla controversia tributaria, la  cui  rilevanza  appare  allo  stato
 soltanto  eventuale,  dato che la decisione della controversia stessa
 rimarrebbe pur sempre subordinata alla verifica della sussistenza  di
 detto presupposto.