ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  10  del  regio
 decreto-legge  15  marzo  1927,  n.  436 (Disciplina dei contratti di
 compravendita degli autoveicoli ed istituzione del Pubblico  Registro
 Automobilistico   presso  le  sedi  dell'Automobile  club  d'Italia),
 promossi con tre ordinanze emesse il 14 gennaio 1992 dal Giudice  per
 le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera nei
 procedimenti  penali  a  carico  di  Manarello Felice e Ruggieri Luca
 Vincenzo, iscritte ai nn. 228, 229 e 230 del registro ordinanze  1992
 e  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
 serie speciale dell'anno 1992;
    Udito nella camera di consiglio del  7  ottobre  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto  che, con tre ordinanze di identico contenuto, il Giudice
 per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Matera
 ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10
 del regio decreto-legge 15 marzo 1927,  n.  436,  in  relazione  agli
 artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, 27, secondo e terzo
 comma, della Costituzione;
      che  la  norma  impugnata  (prevedendo  la sanzione penale della
 reclusione sino a sei mesi e della multa sino a lire 100.000 per  chi
 distrugga,  guasti,  deteriori, occulti o sottragga alla garanzia del
 creditore un autoveicolo oggetto di privilegio debitamente  iscritto)
 costituirebbe,  ad avviso del remittente, una "stravagante ed anomala
 ipotesi di responsabilita' penale per il pericolo di inadempimento di
 obbligazioni civilistiche" e, insomma,  un  relitto  di  tempi  ormai
 lontani, posto a tutela di beni che oggi non appaiono piu' meritevoli
 di protezione;
      che  il  legislatore  non  sanzionerebbe piu' penalmente le mere
 violazioni contrattuali, anche se capaci  di  provocare  gravi  danni
 patrimoniali,   ma   soltanto  certe  modalita'  di  aggressione  del
 patrimonio (sottrazione materiale della cosa, nel furto; induzione in
 errore,  nella  truffa;  approfittamento  dello  stato  di   bisogno,
 nell'usura;  proposito  di non adempiere e dissimulazione del proprio
 stato  di  incapacita'  patrimoniale,  nell'insolvenza  fraudolenta),
 mentre   un   siffatto   reato   riecheggerebbe   il  triste  ricordo
 dell'arresto per debiti;
      che la struttura del reato  si  porrebbe  in  contrasto  con  il
 principio  costituzionalizzato  di  necessaria  lesivita', venendo a:
 violare  i  parametri  costituzionali  sopra   indicati;   comprimere
 ingiustificatamente  i  valori  della dignita' umana e della liberta'
 personale; creare una ingiustificata disparita' di trattamento tra le
 varie categorie  di  creditori,  accordando  tutela  penale  solo  ai
 venditori e finanziatori dell'acquisto di autoveicoli o, comunque, ai
 creditori  con  privilegio  sui detti beni, penalizzando, fra tutti i
 debitori, i soli possessori o proprietari o detentori di  autoveicoli
 oggetto di privilegio;
    Considerato  che, per l'identita' della questione, i giudizi vanno
 riuniti e decisi congiuntamente;
      che la  questione,  gia'  sollevata  negli  stessi  termini  dal
 medesimo  giudice  a  quo,  e'  stata  dichiarata da questa Corte non
 fondata con sentenza n. 291 del 1992;
      che,  come  detto,  le  attuali  ordinanze  di  rimessione   non
 contengono nuove argomentazioni;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1958, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.