LA CORTE DEI CONTI
    Visti  i  decreti  del  Ministro  del  tesoro  nn. 114758, 134627,
 132200, 116539, 112430, 134631 e 157525, concernenti variazioni negli
 stati  di  previsione  della  spesa   dei   Ministeri   del   tesoro,
 dell'agricoltura   e   delle   foreste,   della   marina  mercantile,
 dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dei
 lavori pubblici,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
 tecnologica,  del  lavoro  e della previdenza sociale, della pubblica
 istruzione e della sanita', per l'anno finanziario 1992, nonche', per
 i primi due decreti, anche con riferimento  al  bilancio  pluriennale
 1992-94;
    Vista la relazione in data 14 agosto 1992 del consigliere delegato
 al  controllo  sugli  atti  del Ministero del tesoro, con la quale si
 manifestano dubbi, sulla legittimita' dei detti decreti;
    Vista l'ordinanza in data  8  settembre  1992,  con  la  quale  il
 presidente  della  Corte dei conti, essendo necessaria la risoluzione
 di una questione di massima di particolare  importanza,  ha  deferito
 alla sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, l'esame
 e  la  pronuncia  sul  visto  e  sulla  conseguente registrazione del
 menzionato provvedimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma,  della
 legge  21  marzo  1953,  n.  161, che sostituisce l'art. 24 del testo
 unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei  conti,  approvato
 con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
    Vista la nota della segreteria della sezione del controllo n. 8423
 in data 9 settembre 1992, con la quale e' stata data comunicazione di
 detta  ordinanza  al Ministero del tesoro-gabinetto e alla ragioneria
 generale dello Stato-ispettorato generale del bilancio e  ispettorato
 generale di finanza;
    Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;
    Udito il relatore consigliere Claudio De Rose;
    Udito il rappresentante della ragioneria generale dello Stato;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con i decreti nn. 114758, 134627, 132200, 116539, 112430, 134631 e
 157525,   il  Ministro  del  tesoro  ha  operato,  in  esecuzione  di
 disposizioni contenute nelle leggi nn. 431 e 433 del 1991, 104, 140 e
 216 del 1992 (di conversione  del  d.-l.  n.  5/1992),  217/1992  (di
 conversione del d.-l. n. 9/1992), variazioni di bilancio mediante (a)
 diminuzione degli stanziamenti iscritti, per il 1992, nei capitoli n.
 6856  (fondo speciale di parte corrente) e n. 9001 (fondo speciale di
 parte capitale) dello stato di previsione della spesa  del  Ministero
 del tesoro e (b) corrispondente aumento di capitali di spesa iscritti
 (o appositamente istituiti) negli stati di previsione della spesa dei
 Ministeri  del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della marina
 mercantile, dell'interno, della difesa, delle finanze,  di  grazia  e
 giustizia,  dei  lavori  pubblici,  dell'universita'  e della ricerca
 scientifica e tecnologica, del lavoro  e  della  previdenza  sociale,
 della pubblica istruzione, della sanita'. I primi due decreti operano
 variazioni  anche fra capitoli del bilancio pluriennale del Ministero
 del tesoro, da una parte, del Ministero della marina mercantile e del
 Ministero della difesa, dall'altra, relativamente agli  anni  1993  e
 1994.
    Tutte le sopracitate leggi contengono disposizioni che autorizzano
 spese  a  valere tanto sul triennio 1992-94, al quale si riferisce la
 programmazione di bilancio operata dalla legge finanziaria  1992  (n.
 415/1991)  e  dalla  legge  di  bilancio  annuale  e  pluriennale (n.
 416/1991), quanto sugli esercizi successivi al 1994.  Si  tratta,  in
 particolare,  delle  seguenti  disposizioni: artt. 1, primo e secondo
 comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, artt. 1, primo comma, 5,
 8, primo e secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433; artt.
 4, 11, primo comma, 12, nono comma, 13, primo e quarto comma, 14, 15,
 primo e secondo comma, 27, primo e quinto comma, 33,  della  legge  5
 febbraio  1992,  n.  104; artt. 1, primo comma, 2, primo comma, della
 legge 7 febbraio 1992; n. 140; artt. 1, primo comma, 2, primo  comma,
 2-  bis,  4,  del  d.-l.  7  gennaio  1992,  n.  5,  convertito,  con
 modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216,  e  art.  2,  quinto
 comma, di tale legge; artt. 2, 6, 8, primo, terzo e quarto comma, 13,
 del d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
 legge 28 febbraio 1992, n. 217.
    Le  leggi  in esame non prevedono, nella quasi totalita', mezzi di
 copertura finanziaria relativamente agli  oneri  che  graveranno  sui
 bilanci  successivi a quello del 1994. Quanto, invece, agli oneri che
 andranno a prodursi nel triennio 1992-1994, le stesse leggi prevedono
 unicamente il ricorso ad accantonamenti iscritti nei  fondi  speciali
 di  parte  corrente  e  di  conto capitale, di cui alle tabelle A e B
 (rispettivamente  per  le  spese  correnti  e  per  quelle  in  conto
 capitale)  allegate  alla  legge  31  dicembre  1991,  n.  415 (legge
 finanziaria 1992). Tanto stabiliscono le seguenti disposizioni:  art.
 7, primo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 431; art. 9, primo e
 secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433; art. 42, sesto e
 settimo  comma,  della  legge  5 febbraio 1992, n. 104; art. 4, primo
 comma, della legge 7 febbraio 1992, n. 140; artt. 1, secondo comma, 5
 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni,  dalla
 legge  6  marzo 1992, n. 216; artt. 7, 11, 14, primo comma, del d.-l.
 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
 febbraio 1992, n. 217.
    E'  apparso  al  competente  ufficio  di controllo della Corte dei
 conti  che  le  disposizioni  legislative  riguardanti  la  copertura
 finanziaria  delle  menzionate  leggi, in attuazione delle quali sono
 stati emanati  i  provvedimenti  in  epigrafe,  destasseso  dubbi  di
 legittimita'  costituzionale,  con  riferimento  all'art.  81, quarto
 comma, della Costituzione, nelle parti in cui (a) fanno gravare oneri
 di spesa sugli ultimi due anni del bilancio triennale, senza  fornire
 idonea  copertura,  e  (b)  non recano alcuna indicazione di mezzi di
 copertura per  gli  esercizi  finanziari  successivi  al  periodo  di
 vigenza  del  bilancio  triennale;  in  tal  modo  eludendo, appunto,
 l'obbligo, imposto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, di
 indicare, sin dal  momento  dell'approvazione  delle  singole  leggi,
 mezzi  certi  o,  comunque,  ragionevolmente  affidabili di copertura
 finanziaria delle nuove o maggiori spese da esse disposte.
    Per quanto riguarda, in  particolare,  gli  oneri  gravanti  sugli
 ultimi  due  anni  (1993 e 1994) del bilancio triennale 1992-1994, ha
 osservato l'Ufficio di controllo  che  gli  accantonamenti  di  fondo
 speciale iscritti nelle tabelle A e B allegate alla legge finanziaria
 1992  -  accantonamenti  che  le  diverse  leggi  di  cui  s'e' detto
 utilizzano per la copertura finanziaria degli oneri da esse recati  -
 sono  privi  a loro volta di adeguate indicazioni di copertura. Donde
 il  dubbio  che anche la legge finanziaria 1992 (n. 415/1/991), nella
 parte in cui prevede accantonamenti sui fondi speciali per  le  spese
 recate  dalle  leggi  di  cui  s'e' detto, abbia violato l'obbligo di
 copertura sancito dall'art. 81 della Costituzione.
    Vero e' che le variazioni  di  bilancio  disposte  con  i  decreti
 ministeriali  sottoposti  a  controllo  preventivo di legittimita' di
 questa Corte si riferiscono, per la maggior parte, al solo anno  1992
 e solo in due casi (decreti nn. 114758 e 134627) recano variazioni al
 bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi  1993  e  1994.  E' a dire,
 peraltro, che tutte le leggi attivano spese a  carattere  permanente,
 nel  senso  che  facoltizzano  l'amministrazione ad assumere, fin dal
 primo anno (1992),  obbligazioni  verso  terzi  i  cui  effetti  sono
 destinati a prodursi sia a carico dell'esercizio 1992, sia carico dei
 successivi  esercizi compresi nel bilancio triennale (1993-1994), sia
 - infine - a carico di esercizi successivi al triennio 1992-1994.
    Il  Ministero  del  tesoro,  interpellato,   mediante   fogli   di
 osservazione  nn.  26/108,  30/128,  31/133  e  32/134,  in ordine ai
 prospettati dubbi di  legittimita'  costituzionale,  ha  ritenuto  di
 formulare  talune  osservazioni  intese  ad  asseverare il fondamento
 giuridico e finanziario degli accantonamenti approvati dal Parlamento
 e recepiti nelle tabelle A e B annesse alla legge finanziaria,  anche
 agli effetti della copertura pluriennale.
    Per  l'esame  della  questione  cosi'  delineata,  il  consigliere
 delegato al controllo  sugli  atti  del  Ministero  del  tesoro,  con
 relazione  in  data  14  agosto 1992, ha segnalato i provvedimenti al
 Presidente della Corte dei conti, che, con l'ordinanza  in  epigrafe,
 ne  ha  deferito l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente
 registrazione alla sezione del controllo, convocandola per l'adunanza
 del 17 settembre 1992.
    Nel corso di questa, il rappresentante della  Ragioneria  generale
 dello  Stato ha espresso l'avviso che, in base alla legge n. 468/1978
 (come emendata dalla legge n. 362/1988), l'obbligo  della  copertura,
 attraverso  maggiori  entrate  o  minori spese, dei maggiori oneri di
 spesa previsti nel bilancio  triennale  sussista  solo  relativamente
 alla  parte corrente e non anche per le spese in conto capitale (o di
 investimento),  per  le  quali  e'  senz'altro  ammesso  il   ricorso
 all'indebitamento  nei limiti fissati dalla legge finanziaria; quanto
 alla copertura di parte corrente delle leggi di spesa in esame,  essa
 sarebbe  assicurata  dalla presenza di fondi speciali negativi, a tal
 fine previsti in base all'art. 11- bis della legge  n.  468/1978  (in
 questa  introdotto  della  legge  n.  362/1988). Il funzionario della
 ragioneria generale ha inoltre fatto presente  che  l'amministrazione
 ha  inteso  adeguarsi  alla  sentenza  della  Corte costituzionale n.
 384/1991, eliminando il "salto" tra l'ultimo anno  del  triennio  del
 bilancio  triennale  e  l'anno  successivo. Cio' sul presupposto che,
 nelle  leggi  pluriennali  di  spesa,  l'ultimo  anno  del   triennio
 corrisponde di norma alla misura massima dell'esposizione finanziaria
 nel  triennio medesimo, per effetto del raggiungimento in tale ultimo
 anno del volume annuale a regime dei loro oneri.
    Il rappresentante dell'amministrazione ha infine osservato che, in
 virtu'  della  rilevata  tendenziale  progressivita'  dell'attuazione
 delle spese pluriennali, non puo' stabilirsi, neanche con riferimento
 alla  sentenza  n.  384/1991  della  Corte costituzionale, una regola
 generale di necessario  contenimento  delle  spese  stesse  in  quote
 annuali   uniformemente   distribuite  nei  bilanci  dei  periodi  di
 riferimento.
                             D I R I T T O
    1. - Nel corso dell'esame, da  parte  del  competente  ufficio  di
 controllo  della  Corte dei conti, di decreti del Ministro del tesoro
 recanti  variazioni  nel  bilancio  dello  Stato  in  esecuzione   di
 disposizioni  legislative  indicate in narrativa, e' emerso un dubbio
 di legittimita' costituzionale  di  tali  disposizioni  in  relazione
 all'art.  81,  quarto  comma,  della Costituzione, poiche' queste non
 assolverebbero,  ne'  per  gli  anni  1993-1994,  ne'  per  gli  anni
 successivi,   all'obbligo   della  copertura  finanziaria  prescritto
 dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione.
    La questione e' stata rimessa alle valutazioni  della  sezione  di
 controllo,  legittimata a sollevarla ai sensi dell'art. 1 della legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della  legge  11
 marzo 1953, n. 87.
    La   sezione  condivide  i  dubbi  di  costituzionalita'  espressi
 dall'ufficio di controllo.
    2. - I menzionati decreti  del  Ministro  del  tesoro,  sottoposti
 all'esame di questa Corte per l'esercizio del controllo preventivo di
 legittimita',   danno  esecuzione  a  disposizioni  di  legge  (tutte
 riportate in narrativa) che rinviano, per  la  copertura  finanziaria
 delle  spese  in  esse  previste, a quote di accantonamento dei fondi
 speciali di cui alle tabelle A e B, allegate alla  legge  finanziaria
 1992  (31  dicembre 1991, n. 415), che costituiscono parte integrante
 dell'art. 2, secondo  comma,  della  medesima  legge.  Il  dubbio  di
 costituzionalita'  investe,  percio', oltre alle singole disposizioni
 di legge sulle quali direttamente si fondano i  decreti  ministeriali
 in  esame,  anche  l'art.  2,  secondo comma, della legge finanziaria
 1992, nella parte in cui preordina, a copertura degli oneri derivanti
 dalle predette disposizioni di  legge,  appositi  accantonamenti  dei
 fondi speciali.
    La  risoluzione  del  dubbio  di  legittimita'  costituzionale  e'
 pertanto condizione essenziale affinche' questa Corte si pronunci,  a
 sua  volta,  sulla  legittimita'  (conformita'  a  legge) dei decreti
 ministeriali che, sul presupposto di una copertura  finanziaria  come
 quella  teste'  descritta,  dispongono  le  menzionate  variazioni di
 bilancio.
    Vero e' che le variazioni  di  bilancio  si  riferiscono,  per  la
 maggior parte, all'anno 1992 e solo in due casi (decreti nn. 114758 e
 134627)  al  bilancio  pluriennale  per  gli  esercizi  1993  e 1994.
 Senonche', tutte le leggi attivano spese a  carattere  pluriennale  o
 permanente, nel senso che facoltizzano l'amministrazione ad assumere,
 fin  dal  primo  anno  (1992), obbligazioni verso terzi i cui effetti
 sono destinati a prodursi, oltre che nell'esercizio finanziario 1992,
 a carico degli altri due esercizi (1993 e 1994) compresi nel bilancio
 triennale  1992-1994  ed  anche  a  carico  di  esercizi  successivi.
 Ciascuna  legge,  pertanto, regola interventi che, per il modo in cui
 sono  configurati,  presentano  carattere  unitario  e  inscindibile,
 atteso  che,  una  volta  assunta  la decisione amministrativa di far
 luogo   all'intervento,   tale   decisione   determina,   a    carico
 dell'esercizio in corso e di quelli successivi, oneri sostanzialmente
 inderogabili, come si passa, qui di seguito, a dimostrare.
     a)  Legge  31  dicembre  1991,  n.  431  (Interventi a favore del
 settore navalmeccanico e armatoriale).
    La legge (art. 1) autorizza il Ministro della marina mercantile  a
 concedere  contributi  a  favore  delle  imprese  appartenenti ai due
 settori sopraindicati; per la corresponsione di  tali  contributi  il
 Ministro  stesso  (art.  2)  autorizza  le  imprese  beneficiarie  ad
 accendere mutui nei limiti degli importi del contributo concesso.
    L'ammortamento dei mutui e' a carico dello Stato ed ha  la  durata
 di dieci anni.
    La  copertura  - a carico del fondo speciale per le spese in conto
 capitale - e' prevista per il triennio 1991/1993 in  quote  crescenti
 derivanti dall'utilizzazione del meccanismo dei limiti d'impegno (100
 miliardi  per  il  1991,  125 per il 1992 e 100 per il 1993): l'onere
 risulta cosi' di 100 miliardi per il 1991, 225 per il 1992 e 325  per
 il 1993.
    Per  quanto  riguarda  gli  esercizi successivi, l'onere ulteriore
 risulta di 325 miliardi annui dal 1994 al 2000, di 225 nel 2001 e  di
 100 nel 2002.
    Il ricorso al meccanismo dei limiti di impegno per l'effettuazione
 di  spese  in  conto capitale comporta la diluizione in piu' esercizi
 futuri di una spesa attuale: ai fini della copertura finanziaria,  il
 proplema e' costituito dal fatto che le spese stesse, essendo volte a
 soddisfare  diritti di credito degli enti mutuanti, sono di carattere
 inderogabile e percio' di entitia' non modulabile dalle future  leggi
 finanziarie:  viene  cosi'  resa  non  esperibile  l'attivazione  del
 meccanismo di "rimodulazione", previsto dall'art.  11,  terzo  comma,
 lett.  c),  della  lege n. 468/1978, come sostituto dell'art. 5 della
 legge n. 362/1988.
    Da cio'  deriva  che  in  tali  casi  e'  particolarmente  cogente
 l'obbligo  di  fornire  una  ragionevole  e credibile indicazione dei
 mezzi di copertura per l'intera durata dell'onere.
    Invece,  proprio  nella  finanziaria  1992,  nella  situazione  di
 occasionalita'  e  non  ripetibilita'  di una parte consistente delle
 risorse utilizzate come mezzi di  copertura,  la  quota  relativa  ai
 limiti  di impegno rispetto al totale degli accantonamenti e' passata
 - per l'ultima annualita' del triennio considerato - dal  2,8%  della
 finanziaria 1991 al 9,9%.
     b) Legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Ricostruzione delle zone della
 Sicilia colpite da eventi sismici, del dicembre 1990).
    Per  le  finalita'  della legge, oltre a singole autorizzazioni di
 spesa per 320 miliardi, viene assegnato alla  regione  siciliana  nel
 sessennio  1991-1996  un  contributo straordinario di 3.870 miliardi.
 Gli oneri complessivi vengono  cosi'  ripartiti  nel  sessennio:  240
 miliardi  nel  1991,  360 nel 1992, 600 nel 1993, 950 nel 1994, 1.000
 nel 1995 e 1.040 nel 1996. Come risulta dalla scansione della  spesa,
 l'onere  e'  molto  ridotto negli esercizi 1991 e 1992 in cui i saldi
 della legge finanziaria costituiscono norma cogente, si dilata  negli
 esercizi  1993  e  1994  in cui, per i motivi che saranno esposti, il
 raggiungimento degli equilibri programmati resta affidato alle  rela-
 tive  manovre  di  bilancio  e  raggiunge  il  massimo  proprio negli
 esercizi  in  cui  manca  qualsiasi  indicazione,   anche   se   solo
 programmatica, dei mezzi di copertura.
    Anche se qui per il finanziamento della spesa non si fa ricorso al
 meccanismo   dei   limiti   di   impegno,   tuttavia  la  circostanza
 dell'unitarieta' del contributo, sulla cui base la regione  siciliana
 (art.  2)  definisce un piano d'intervento e procede al riparto delle
 somme,  rende  puramente  teorica  la  possibilita' di rimodulare gli
 oneri nei successivi esercizi.
     c) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro  per  l'assistenza
 alle persone handicappate).
    La legge in questione - per la quale e' previsto un onere a regime
 di 150 miliardi annui a partire dal 1993 - comporta spese correnti di
 carattere permanente.
     d)  Legge  7  febbraio 1992, n. 140 (Interventi nel settore della
 irrigazione e a sostegno della cooperazione agricola).
    La legge contiene due distinte previsioni di spesa, la prima (art.
 1) relativa  all'ammortamento  a  carico  del  bilancio  dello  Stato
 (limiti  di impegno ventennali di 30 miliardi per il 1992 e 20 per il
 1993) dei mutui che i consorzi di  bonifica  e  di  irrigazione  sono
 autorizzati  a  contrarre  e la seconda (art. 2) relativa al concorso
 dello Stato negli interessi sui  mutui  contratti  dalle  cooperative
 (limite di impegno ventennale di 40 miliardi per il 1992).
    L'onere  infratriennale  -  per  la cui copertura viene utilizzato
 l'apposito accantonamento di fondo speciale di parte  capitale  -  e'
 cosi'  di 70 miliardi per il 1992 e di 90 miliardi per ciascuno degli
 anni 1993 e 1994; quello ultratriennale e' di 90 miliardi per ciascun
 esercizio dal 1995 al 2011 e di 20 miliardi per l'esercizio 2012.
    La fattispecie - ai fini che qui rilevano - e' identica  a  quella
 esposta alla precedente lettera a).
     e)  D.-l.  7  gennaio  1992, n. 5, convertito dalla legge 6 marzo
 1992,  n.   216   (Perequazione   del   trattamento   economico   dei
 sottufficiali dei Carabinieri, ecc.).
    L'onere  completo  derivante dalla legge e' di 415 miliardi per il
 1992, 850 per il 1993, 860 per il 1994 e 805,4 per il  1995;  l'onere
 permanente  a  regime  a  partire  dal  1996  e'  quantificato in 570
 miliardi.
    Al riguardo, va rilevato in  primo  luogo  che  la  spesa  per  la
 corresponsione  degli arretrati e' stata fatta gravare sugli esercizi
 dal 1993 al 1995, escludendo cosi' l'esercizio in corso. In tal modo,
 una percentuale rilevante (150 miliardi) della spesa imputata al 1995
 e' priva di  ogni  indicazione  di  copertura;  per  i  residui  85,4
 miliardi  invece,  che costituiscono la terza rata degli arretrati ai
 sottufficiali della guardia di finanza, in  sede  di  conversione  e'
 stata   apprestata   una   copertura   effettiva  mediante  riduzione
 dell'autorizzazione di spesa per il 1995  contenuta  nella  legge  n.
 66/1988.
    In  secondo  luogo,  per  tutta  la  spesa a regime - di carattere
 inderogabile, perche' totalmente relativa  al  trattamento  economico
 del  personale  -  manca  una  qualsiasi  indicazione  di copertura a
 partire dall'esercizio 1995. Si tratta, come gia'  indicato,  di  una
 spesa di 570 miliardi l'anno, che puo' peraltro ritenersi decisamente
 insufficiente  per  la  presenza  di  oneri  non  quantificati  e non
 coperti,  come  l'indicizzazione  delle  retribuzioni  dei  dirigenti
 civili  e  militari  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,
 introdotta dall'art. 2, quinto comma, della legge di conversione.
     f) D.-l. 18  gennaio  1992,  n.  9,  convertito  dalla  legge  28
 febbraio   1992,   n.   217  (Adeguamento  organici  e  potenziamento
 infrastrutture ecc. per le forze di polizia).
    La  legge  prevede spese correnti relative ad oneri di personale e
 spese in conto capitale - per  le  quali  valgono  le  considerazioni
 svolte  alla precedente lett. a) - derivanti (art. 8) da un programma
 pluriennale di interventi per  la  cui  attuazione  l'amministrazione
 puo'   assumere  impegni  pluriennali  corrispondenti  alle  rate  di
 ammortamento  dei  mutui  contratti  dai  privati,  ovvero  stipulare
 contratti di locazione anche finanziaria; a tal fine sono autorizzati
 limiti  di  impegno  di  100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal
 1992 al 1994.
    L'onere per i tre esercizi sopraindicati - 100 miliardi nel  1992,
 200   nel  1993  e  300  nel  1994  -  e'  a  carico  degli  appositi
 accantonamenti nel fondo speciale per le spese in conto capitale; per
 gli esercizi successivi al 1994, l'onere e' di 300 miliardi annui dal
 1995 al 2006, nonche' di 200 e 100 miliardi rispettivamente nel  2007
 e nel 2008.
    Per quanto riguarda le spese di parte corrente, esse sono relative
 all'incremento  degli  organici  per complessive 12.507 unita' il cui
 onere e' quantificato in 18,2 miliardi nel 1992, 187,3  miliardi  nel
 1993, 349,9 nel 1994, 439,1 nel 1995 e 447,1 a regime a decorrere dal
 1996.
    Anche  se  la  progressione  della  spesa  sembra  ragionevolmente
 connessa ai tempi effettivamente necessari per condurre a  termine  i
 procedimenti  di  reclutamento  del personale, a partire dal 1995 gli
 oneri  sopra  indicati  sono  coperti  soltanto  in   piccola   parte
 attraverso  il  blocco del turn over stabilito in sede di conversione
 del decreto-legge sino alla concorrenza della differenza tra  l'onere
 del  1994  e  quello  a regime (circa 102 miliardi annui, pari a poco
 piu' di un quinto dell'onere a regime).
    Va infine tenuto  conto  anche  della  mancata  quantificazione  e
 copertura  degli oneri recati da due disposizioni aggiunte in sede di
 conversione, e cioe' l'art. 4- bis che attribuisce al personale della
 polizia di Stato equiparato ai commissari  il  trattamento  economico
 del primo dirigente e del dirigente superiore rispettivamente dopo 15
 e  25  anni  di  servizio  e  il comma 4- bis dell'art. 5 che estende
 l'assegno di confine anche al personale statale  che  per  motivi  di
 servizio risiede permanentemente in Austria.
    3.  -  Le considerazioni che precedono rendono ancor piu' evidente
 il carattere pregiudiziale che, ai fini del giudizio di questa  Corte
 sulla conformita' a legge dei menzionati decreti ministeriali, assume
 la decisione della proposta questione di costituzionalita'. I decreti
 ministeriali,  invero,  danno  luogo  a  variazioni  di  bilancio che
 legittimano l'amministrazione ad assumere obbligazioni anche per anni
 successivi all'esercizio finanziario 1992, onde la loro  "conformita'
 a   legge",  eventualmente  affermata  da  questa  Corte  dei  conti,
 consentirebbe l'effettuazione di una spesa (id est: potrebbe  rendere
 irretrattabile la decisione di effetture una spesa) che, per gli anni
 successivi   al   1992,   sarebbe   priva  di  attendibile  copertura
 finanziaria: e cio' ancora  una  volta,  inviolazione  dell'art.  81,
 quarto  comma,  della  Costituzione,  poiche'  non potrebbe ritenersi
 conforme a legge un provvedimento  amministrativo  che  determinasse,
 pur  con  la  "mediazione"  di  un  atto  legislativo, una violazione
 dell'ordine costituzionale.
    4.  -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale  non appare
 manifestamente infondata.
    Invero, le leggi nn.  362  e  468  del  1978  hanno  profondamente
 modificato  la  disciplina  di  bilancio,  nel  senso che il bilancio
 meramente recettizio e' scomparso ed e' stato sostituito da una  piu'
 ampia  "decisione  di  bilancio",  che  vede  a monte un documento di
 programmazione economico-finanziaria,  cui  seguono  un  bilancio  "a
 legislazione  vigente"  (che  riflette  gli andamenti inerziali della
 spesa, da correggere, appunto, con la  manovra  di  bilancio)  e  una
 legge  finanziaria  che e' chiamata ad assumere decisioni sostanziali
 di finanza pubblica, per approdare,  quindi,  alla  approvazione  del
 bilancio  annuale e pluriennale a valenza programmatica, che riassume
 e conclude la decisione di bilancio.
    Tale nuova disciplina costituisce applicazione dei precetti e  dei
 vincoli  posti  al  bilancio dello Stato e alla legislazione di spesa
 dall'art. 81, terzo e quarto comma,  della  Costituzione  e  sviluppa
 l'interpretazione  che  di  tali  norme  e'  stata  data  dalla Corte
 costituzionale fin dalla sentenza  n.  1/1966  che,  legittimando  le
 leggi  pluriennali  di  spesa,  affermo' l'applicazione dell'art. 81,
 quarto  comma,  della  Costituzione  anche  agli  oneri   che   leggi
 pluriennali  ponessero  a  carico  degli  anni  successivi  al  primo
 bilancio di riferimento.
    Vero  e'  che  ne'  la  sentenza  n.  1/1966,  ne'  la  successiva
 giurisprudenza   della   Corte  costituzionale  hanno  mai  richiesto
 l'indicazione stringente e puntuale dei mezzi finanziari con i  quali
 far fronte agli oneri posti a carico di bilanci non ancora approvati.
 La  stessa  Corte,  tuttavia,  ha  sempre ritenuto che i nuovi futuri
 oneri debbano comunque avere riscontro in impegnative  esplicitazioni
 delle  proiezioni  pluriennali  di  finanza  pubblica,  in  documenti
 programmatici sufficientemente articolati ed  analitici,  in  bilanci
 pluriennali   corredati   di   una   intelaiatura   programmatica   e
 previsionale tale da offrire sufficiente e plausibile riscontro  alle
 decisioni  di  spesa che, operate da leggi pluriennali, sono in grado
 di "ipotecare" - specie quando si  tratta  di  spese  inderogabili  o
 comunque  incomprimibili  -  i  bilanci  a venire investiti da quelle
 proiezioni di spesa.
    E   tale   impostazione   trova   conferma   nell'avviso,   ancora
 recentemente   espresso   dalla  Corte  costituzionale  (sentenza  n.
 384/1991, cit.), per cui "obbligo  di  una  ragionevole  e  credibile
 indicazione  dei  mezzi di copertura anche per gli anni successivi e'
 diretto  ad  indurre  il  legislatore  ordinario   a   tenere   conto
 dell'esigenza  di  un  equilibrio tendenziale fra entrate e spese, la
 cui alterazione, in quanto riflettentesi sull'indebitamento,  postula
 una  scelta  legata  ad  un  giudizio di compatibilita' con tutti gli
 oneri gia' gravanti sugli  esercizi  futuri";  e  tale  "giudizio  di
 compatibilita'"  non  puo'  essere  eluso  da  decisioni di spesa che
 determinano effetti "irretrattabili" su futuri  esercizi  finanziari,
 finendo  per  progressivamenterestringere,  fino  a rendere del tutto
 marginale, ogni possibilita' di rimodulare la spesa negli esercizi  a
 venire,  in  rapporto alle linee di politica economica perseguite dai
 futuri Governi.
    Ne discende che gli accantonamenti dei fondi speciali,  per  poter
 essere  configurati,  nei  riguardi  delle  leggi di spesa successive
 all'approvazione della legge finanziaria, quali  mezzi  effettivi  di
 copertura  (come  del resto e' previsto dagli artt. 11- bis e 11- ter
 della  legge  n.  468/1978,  nel testo di cui alla legge n. 362/1988)
 dovrebbero  trovare  corrispondenza,  a  loro   volta,   in   risorse
 finanziarie  che,  nel  momento  in  cui  vengono  attivate  le nuove
 decisioni  legislative  di  spesa,  debbono  essere  certe  o  almeno
 ragionevolmente  attendibili;  e  tale  corrispondenza  sembra  dover
 sussistere non soltanto  per  il  primo  anno  del  triennio  cui  si
 riferiscono gli accantonamenti, ma anche per il secodo ed il terzo.
    Questa   essenziale  regola  la  sezione  ritiene  desumibile  dal
 contesto dei citati articoli della  legge  n.  362/1988  modificativa
 della  legge  n.  468/1978, nel convincimento che gli stessi siano da
 considerarsi norme strumentali di  attuazione  dell'art.  81,  quarto
 comma, della Costituzione (sentenza della Corte costituzionale n. 384
 cit.)  e, qundi, in nessun caso e sotto nessun profilo interpretabili
 in senso contrastante con quel precetto. Di qui, e sia pure nei  piu'
 elastici limiti di cui s'e' detto, il convincimento della sezione che
 la legge finanziaria sia pur essa soggetta al vincolo di copertura di
 cui  al  quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, in quanto essa
 stessa abilitata a prevedere nuovi o maggiori spese o minori entrate.
    Senonche', la legge finanziaria 1992 si e' adeguata solo in  parte
 all'obbligo costituzionale, prestandovi ossequio solo con riferimento
 al  primo  esercizio del triennio, il 1992, e non anche per il 1993 e
 il 1994, in tal modo rinviando l'effettivo reperimento delle  risorse
 alle leggi finanziarie degli anni a venire. Evenienza, questa, la cui
 ammissibilita'  e'  stata  esclusa  dalla  Corte costituzionale nella
 sentenza n. 384 con riferimento  agli  oneri  ultratriennali  e  che,
 quindi, a piu' forte ragione deve escludersi nei riguardi degli oneri
 che si prevedono nel triennio.
    Le  leggi cui danno esecuzione i decreti ministeriali in esame non
 contengono, invece, altro "quadro programmatico della spesa"  se  non
 il  riferimento  alle  tabelle  A e B allegate alla legge finanziaria
 1992, che indicano voci e ammontare degli accantonamenti iscritti nei
 due fondi speciali, di parte corrente e  di  conto  capitale.  Questi
 fondi,  pero',  sono,  a  loro  volta,  privi  di adeguata copertura,
 poiche' la legge finanziaria 1992, relativamente alle proiezioni  dei
 fondi  globali  per  il  1993  e  1994,  non  adempie alle condizioni
 necessarie per ritenere soddisfatto l'obbligo costituzionale  di  cui
 all'art.  81,  quarto comma, della Costituzione, sia pure nei termini
 "attenuati"  in  cui  dev'essere  ragionevolmente  configurato   tale
 obbligo con riguardo agli oneri pluriennali di spesa.
    Al  di  la',  infatti,  dell'assenza  di indicazioni - nella legge
 finanziaria 1992 e negli altri documenti che palesano la decisione di
 bilancio - quanto a fonti e mezzi che dovrebbero fornire la provvista
 di spesa, sono gli stessi documenti di bilancio a  segnalare  che  il
 legislatore  si  e'  limitato  unicamente a prevedere l'effettuazione
 della spesa, senza collocare siffatta previsione in  un  contesto  di
 ragionati  equilibri di bilancio, neppure per il triennio al quale si
 estende la programmazione finanziaria  secondo  la  disciplina  delle
 leggi nn. 468/1978 e 362/1988.
    Cosi',  per  il 1993, mentre il bilancio pluriennale programmatico
 (che  riflette  l'impostazione  del   documento   di   programmazione
 economico-finanziaria  per  il triennio 1992-1994) reca l'indicazione
 di  un  saldo  netto  da  finanziare  (id  est:  da  finanziare   con
 indebitamento)   pari  a  102.700  miliardi,  il  bilancio  triennale
 1992-1994  (nel  quale  si riflettono le effettive decisioni di spesa
 pluriennale  assunte  dalla  legge  finanziaria  1992)   indica   che
 l'indebitamento  raggiungera',  nel  1993, i 152.147 miliardi; per il
 1994, poi, il divario si prospetta  ancora  piu'  ampio,  poiche'  il
 saldo   netto   da  finanziare  auspicato  dal  bilancio  pluriennale
 programmatico e' previsto nella misura  di  78.600  miliardi,  mentre
 l'analogo  saldo  esposto  del  bilanio triennale 1992-1994 ammonta a
 169.328 miliardi.
    Tale divaricazione appare del tutto  irragionevole,  in  relazione
 alla  duplice  circostanza  che  essa  deriva  in  larga misura dalla
 previsione  di  spese   pluriennali   e   permanenti   di   carattere
 inderogabile  e incomprimibile (e, quindi, non suscettibili di essere
 "rimodulate" ad opera delle  annuali  leggi  finanziarie)  e  che  ai
 conseguenti   crescenti   squilibri   effettivi   non   fa  riscontro
 l'indicazione, sia pure di larga massima, delle risorse con cui farvi
 fronte.
    L'onere complessivo di ciascuna delle leggi  che  danno  causa  ai
 decreti  ministeriali  in  epigrafe e' infatti ripartito, all'interno
 del triennio 1992-1994, in maniera non gia' uniforme e  costante,  ma
 crescente  da  un anno all'altro e, anzi, in modo tale che gran parte
 dell'onere finisce per gravare sugli ultimi due esercizi del bilancio
 triennale. La graduazione degli oneri nell'arco del triennio rientra,
 ovviamente, nella  discrezionalita'  del  legislatore,  ove  essa  si
 colleghi ad una ragionevole valutazione dei tempi di attuazione della
 spesa  o dell'intervento. Senonche', in mancanza di qualsiasi attuale
 indicazione sulle fonti e sui  mezzi  di  copertura  di  tali  oneri,
 l'effettivo   reperimento   delle   risorse   necessarie  e'  sic  et
 simpliciter rinviato al momento in cui verranno  approvate  le  leggi
 finanziarie  per  gli  anni  1993  e 1994. La qual cosa, appunto, non
 appare consentita dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, che
 richiederebbe quanto meno - come piu' sopra  s'e'  argomentato  -  la
 ragionevole prospettazione di una congruente copertura.
    5.  - La sezione ritiene che tanto sia sufficiente a ipotizzare la
 non   manifesta   infondatezza   della    proposta    questione    di
 costituzionalita'.
    Del  tutto  irrilevanti, infatti, appaiono le altre argomentazioni
 avanzate dall'amministrazione.
    Per quanto riguarda le spese di  parte  corrente,  la  ragionevole
 prospettazione  di  copertura  e'  indicata  -  nel "quomodo" - dalla
 stessa legge n. 362/1988, nel senso che gli accantonamenti  di  segno
 negativo  dovrebbero  essere  sostenuti  e  supportati da progetti di
 legge di gia' presentati alle Camere (art. 11- bis, terzo  comma,  e,
 insomma,  dalla  indicazione,  pur  soltanto allo stato di iniziativa
 legislativa, di incrementi di entrata o di riduzione di spesa. Invece
 - e ad aggravare le perplessita' sulla sussistenza dei  requisiti  di
 ragionevolezza e credibilita' nell'indicazione dei mezzi di copertura
 offerti  dalla legge finanziaria 1992 - la natura straordinaria e non
 ripetibile di buona parte dei mezzi di copertura previsti per il 1992
 ha condotto a prevedere, per gli esercizi  finanziari  1993  e  1994,
 accantonamenti   negativi   nel  fondo  speciale  di  parte  corrente
 rispettivamente  per  20.950  e  28.426   miliardi,   senza   che   i
 corrispondenti  progetti di legge siano stati presentati alle Camere,
 rinviando cosi' alle manovre di bilancio per il 1993 ed il  1994  non
 solo   l'individuazione   dei   mezzi  per  "avvicinare"  i  saldi  a
 legislazione    vigente    a    quelli    programmatici,   ma   anche
 l'individuazione dei mezzi di copertura di oltre la meta' delle spese
 iscritte nel fondo speciale di parte corrente.
    In ogni caso, la copertura della tabella A appare inscindibile  in
 singole  voci, come risulta anche dal prospetto di copertura allegato
 alla legge finanziaria (della quale  costituisce  parte  integrante),
 specie  in  considerazione  del carattere di espediente contabile che
 riveste il collegamento delle spese per le province, i  comuni  e  le
 comunita'  montane  con  un  accantonamento  di  segno negativo. Tali
 spese, infatti, sono comunque  da  effettuare,  a  prescindere  dalla
 realizzazione    di    entrate   o   di   minori   spese   a   fronte
 dell'accantonamento stesso.
    Quanto alle  spese  in  conto  capitale,  premesso  che  la  legge
 finanziaria  1992  non  reca  alcuna  previsione  di nuove o maggiori
 entrate o di minori spese a fronte degli accantonamenti iscritti  per
 dette  spese  (tabella  B  allegata  alla legge finanziaria 1992), va
 rilevato  che  l'art.  81,  quarto  comma,  della  Costituzione   non
 distingue  fra  spese  correnti  e  spese  in  conto capitale ai fini
 dell'obbligo di copertura. In ogni caso, l'evoluzione della spesa  in
 conto  capitale  e'  anch'essa  legata,  nel contesto delle leggi nn.
 468/1978 e 362/1988, all'equilibrata evoluzione  delle  grandezze  di
 bilancio  (art.  11,  sesto comma, della legge n. 468/1978, nel testo
 novellato dalla legge n. 362/1988); equilibrata evoluzione  che  s'e'
 gia'  dimostrato  non essere stata posta a fondamento della decisione
 di bilancio per il 1992.
    6. - Quanto alla mancata indicazione, nelle  menzionate  leggi  di
 spesa,  dei mezzi necessari ad assicurare la copertura finanziaria di
 oneri ricadenti in  esercizi  finanziari  successivi  al  periodo  di
 vigenza  del  bilancio  triennale,  la Corte costituzionale (sent. n.
 384/1991, cit.) ha gia' avuto modo di  affermare  che,  pur  dopo  le
 leggi  nn.  468/1978  e  362/1988,  l'obbligo  di indicare i mezzi di
 copertura si estende a tutto il periodo  di  durata  delle  leggi  di
 spesa.  Le  due  leggi  appena  menzionate danno, infatti, secondo la
 Corte costituzionale, solo "parziale" attuazione al precetto
 dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, nel  senso  che  esse
 disciplinano la copertura delle leggi pluriennali "limitatamente alla
 durata  (triennale) dei documenti contabili oggetto della disciplina,
 senza incidere sulle ulteriori modalita' di attuazione  del  precetto
 costituzionale  che  restano  quelle  enunciate dalla giurisprudenza"
 della Corte costituzionale.
    Ritiene la sezione che detti principi siano stati disattesi  nelle
 fattispecie  normative  in  esame,  che  sono  del  tutto prive della
 indicazione dei mezzi per far fronte alla copertura degli  oneri  che
 ricadranno negli esercizi successivi al triennio.
    Sostiene  la  ragioneria generale dello Stato che alla mancanza di
 indicazione di  mezzi  di  copertura  finanziaria  per  gli  esercizi
 successivi  al  triennio  si  potrebbe  sopperire,  nel rispetto, dei
 principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza citata,
 prevedendo in bilancio, dal quarto anno in poi, quote di  spesa  pari
 alle  quote  di accantonamento di fondo speciale iscritte nell'ultimo
 anno del bilancio triennale, in quanto  corrispondenti  all'ammontare
 degli interventi finanziari portati a regime.
    Ma tale ragionamento sembra ammissibile solo per spese che abbiano
 trovato  idonea copertura nell'anno della loro massima esposizione, e
 sempre che sia ragionevole l'aspettativa di una  permanenza  di  tale
 copertura anche negli esercizi successivi.
    Non  e'  questo,  tuttavia, il caso delle leggi pluriennali di cui
 trattasi,  per  la  determinante  ragione  che  la   loro   copertura
 finanziaria  appare  del  tutto  idonea  proprio  nel  terzo anno del
 bilancio triennale, che costituisce per esse il momento della massima
 esposizione finanziaria.
    Di qui la necessita' di sospendere la pronuncia sulla legittimita'
 dei decreti di variazione di bilancio che prendono titolo dalle leggi
 in esame e per esse dalla legge finanziaria e che, nonostante per  la
 quasi  totalita'  appaiono  riferiti  al solo esercizio 1992, sono in
 realta'  funzionalmente  intesi  ad  avviare  meccanismi   di   spesa
 crescente  nei  due  successivi  esercizi  del triennio ed a produrre
 altresi' oneri continuativi negli  esercizi  successivi  al  triennio
 medesimo,  per  cui  sono  destinati  a realizzare in concreto quelle
 esposizioni finanziarie sulla cui effettiva copertura  si  nutrono  i
 dubbi sopra prospettati.
    Per  i  suesposti  motivi,  la questione di costituzionalita' come
 sopra  proposta  e',  ad  avviso  della  sezione,  rilevante  e   non
 manifestamente  infondata  sotto  entrambi  gli  aspetti  di  cui  si
 compone.