LA CORTE DEI CONTI Visti i decreti del Ministro del tesoro nn. 114758, 134627, 132200, 116539, 112430, 134631 e 157525, concernenti variazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e della sanita', per l'anno finanziario 1992, nonche', per i primi due decreti, anche con riferimento al bilancio pluriennale 1992-94; Vista la relazione in data 14 agosto 1992 del consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero del tesoro, con la quale si manifestano dubbi, sulla legittimita' dei detti decreti; Vista l'ordinanza in data 8 settembre 1992, con la quale il presidente della Corte dei conti, essendo necessaria la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, ha deferito alla sezione del controllo, convocata per l'adunanza odierna, l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione del menzionato provvedimento, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, che sostituisce l'art. 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la nota della segreteria della sezione del controllo n. 8423 in data 9 settembre 1992, con la quale e' stata data comunicazione di detta ordinanza al Ministero del tesoro-gabinetto e alla ragioneria generale dello Stato-ispettorato generale del bilancio e ispettorato generale di finanza; Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161; Udito il relatore consigliere Claudio De Rose; Udito il rappresentante della ragioneria generale dello Stato; RITENUTO IN FATTO Con i decreti nn. 114758, 134627, 132200, 116539, 112430, 134631 e 157525, il Ministro del tesoro ha operato, in esecuzione di disposizioni contenute nelle leggi nn. 431 e 433 del 1991, 104, 140 e 216 del 1992 (di conversione del d.-l. n. 5/1992), 217/1992 (di conversione del d.-l. n. 9/1992), variazioni di bilancio mediante (a) diminuzione degli stanziamenti iscritti, per il 1992, nei capitoli n. 6856 (fondo speciale di parte corrente) e n. 9001 (fondo speciale di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e (b) corrispondente aumento di capitali di spesa iscritti (o appositamente istituiti) negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, dell'interno, della difesa, delle finanze, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, della sanita'. I primi due decreti operano variazioni anche fra capitoli del bilancio pluriennale del Ministero del tesoro, da una parte, del Ministero della marina mercantile e del Ministero della difesa, dall'altra, relativamente agli anni 1993 e 1994. Tutte le sopracitate leggi contengono disposizioni che autorizzano spese a valere tanto sul triennio 1992-94, al quale si riferisce la programmazione di bilancio operata dalla legge finanziaria 1992 (n. 415/1991) e dalla legge di bilancio annuale e pluriennale (n. 416/1991), quanto sugli esercizi successivi al 1994. Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni: artt. 1, primo e secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, artt. 1, primo comma, 5, 8, primo e secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433; artt. 4, 11, primo comma, 12, nono comma, 13, primo e quarto comma, 14, 15, primo e secondo comma, 27, primo e quinto comma, 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; artt. 1, primo comma, 2, primo comma, della legge 7 febbraio 1992; n. 140; artt. 1, primo comma, 2, primo comma, 2- bis, 4, del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, e art. 2, quinto comma, di tale legge; artt. 2, 6, 8, primo, terzo e quarto comma, 13, del d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. Le leggi in esame non prevedono, nella quasi totalita', mezzi di copertura finanziaria relativamente agli oneri che graveranno sui bilanci successivi a quello del 1994. Quanto, invece, agli oneri che andranno a prodursi nel triennio 1992-1994, le stesse leggi prevedono unicamente il ricorso ad accantonamenti iscritti nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale, di cui alle tabelle A e B (rispettivamente per le spese correnti e per quelle in conto capitale) allegate alla legge 31 dicembre 1991, n. 415 (legge finanziaria 1992). Tanto stabiliscono le seguenti disposizioni: art. 7, primo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 431; art. 9, primo e secondo comma, della legge 31 dicembre 1991, n. 433; art. 42, sesto e settimo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 4, primo comma, della legge 7 febbraio 1992, n. 140; artt. 1, secondo comma, 5 del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216; artt. 7, 11, 14, primo comma, del d.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. E' apparso al competente ufficio di controllo della Corte dei conti che le disposizioni legislative riguardanti la copertura finanziaria delle menzionate leggi, in attuazione delle quali sono stati emanati i provvedimenti in epigrafe, destasseso dubbi di legittimita' costituzionale, con riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, nelle parti in cui (a) fanno gravare oneri di spesa sugli ultimi due anni del bilancio triennale, senza fornire idonea copertura, e (b) non recano alcuna indicazione di mezzi di copertura per gli esercizi finanziari successivi al periodo di vigenza del bilancio triennale; in tal modo eludendo, appunto, l'obbligo, imposto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, di indicare, sin dal momento dell'approvazione delle singole leggi, mezzi certi o, comunque, ragionevolmente affidabili di copertura finanziaria delle nuove o maggiori spese da esse disposte. Per quanto riguarda, in particolare, gli oneri gravanti sugli ultimi due anni (1993 e 1994) del bilancio triennale 1992-1994, ha osservato l'Ufficio di controllo che gli accantonamenti di fondo speciale iscritti nelle tabelle A e B allegate alla legge finanziaria 1992 - accantonamenti che le diverse leggi di cui s'e' detto utilizzano per la copertura finanziaria degli oneri da esse recati - sono privi a loro volta di adeguate indicazioni di copertura. Donde il dubbio che anche la legge finanziaria 1992 (n. 415/1/991), nella parte in cui prevede accantonamenti sui fondi speciali per le spese recate dalle leggi di cui s'e' detto, abbia violato l'obbligo di copertura sancito dall'art. 81 della Costituzione. Vero e' che le variazioni di bilancio disposte con i decreti ministeriali sottoposti a controllo preventivo di legittimita' di questa Corte si riferiscono, per la maggior parte, al solo anno 1992 e solo in due casi (decreti nn. 114758 e 134627) recano variazioni al bilancio pluriennale per gli esercizi 1993 e 1994. E' a dire, peraltro, che tutte le leggi attivano spese a carattere permanente, nel senso che facoltizzano l'amministrazione ad assumere, fin dal primo anno (1992), obbligazioni verso terzi i cui effetti sono destinati a prodursi sia a carico dell'esercizio 1992, sia carico dei successivi esercizi compresi nel bilancio triennale (1993-1994), sia - infine - a carico di esercizi successivi al triennio 1992-1994. Il Ministero del tesoro, interpellato, mediante fogli di osservazione nn. 26/108, 30/128, 31/133 e 32/134, in ordine ai prospettati dubbi di legittimita' costituzionale, ha ritenuto di formulare talune osservazioni intese ad asseverare il fondamento giuridico e finanziario degli accantonamenti approvati dal Parlamento e recepiti nelle tabelle A e B annesse alla legge finanziaria, anche agli effetti della copertura pluriennale. Per l'esame della questione cosi' delineata, il consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero del tesoro, con relazione in data 14 agosto 1992, ha segnalato i provvedimenti al Presidente della Corte dei conti, che, con l'ordinanza in epigrafe, ne ha deferito l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione alla sezione del controllo, convocandola per l'adunanza del 17 settembre 1992. Nel corso di questa, il rappresentante della Ragioneria generale dello Stato ha espresso l'avviso che, in base alla legge n. 468/1978 (come emendata dalla legge n. 362/1988), l'obbligo della copertura, attraverso maggiori entrate o minori spese, dei maggiori oneri di spesa previsti nel bilancio triennale sussista solo relativamente alla parte corrente e non anche per le spese in conto capitale (o di investimento), per le quali e' senz'altro ammesso il ricorso all'indebitamento nei limiti fissati dalla legge finanziaria; quanto alla copertura di parte corrente delle leggi di spesa in esame, essa sarebbe assicurata dalla presenza di fondi speciali negativi, a tal fine previsti in base all'art. 11- bis della legge n. 468/1978 (in questa introdotto della legge n. 362/1988). Il funzionario della ragioneria generale ha inoltre fatto presente che l'amministrazione ha inteso adeguarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 384/1991, eliminando il "salto" tra l'ultimo anno del triennio del bilancio triennale e l'anno successivo. Cio' sul presupposto che, nelle leggi pluriennali di spesa, l'ultimo anno del triennio corrisponde di norma alla misura massima dell'esposizione finanziaria nel triennio medesimo, per effetto del raggiungimento in tale ultimo anno del volume annuale a regime dei loro oneri. Il rappresentante dell'amministrazione ha infine osservato che, in virtu' della rilevata tendenziale progressivita' dell'attuazione delle spese pluriennali, non puo' stabilirsi, neanche con riferimento alla sentenza n. 384/1991 della Corte costituzionale, una regola generale di necessario contenimento delle spese stesse in quote annuali uniformemente distribuite nei bilanci dei periodi di riferimento. D I R I T T O 1. - Nel corso dell'esame, da parte del competente ufficio di controllo della Corte dei conti, di decreti del Ministro del tesoro recanti variazioni nel bilancio dello Stato in esecuzione di disposizioni legislative indicate in narrativa, e' emerso un dubbio di legittimita' costituzionale di tali disposizioni in relazione all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, poiche' queste non assolverebbero, ne' per gli anni 1993-1994, ne' per gli anni successivi, all'obbligo della copertura finanziaria prescritto dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione. La questione e' stata rimessa alle valutazioni della sezione di controllo, legittimata a sollevarla ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. La sezione condivide i dubbi di costituzionalita' espressi dall'ufficio di controllo. 2. - I menzionati decreti del Ministro del tesoro, sottoposti all'esame di questa Corte per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita', danno esecuzione a disposizioni di legge (tutte riportate in narrativa) che rinviano, per la copertura finanziaria delle spese in esse previste, a quote di accantonamento dei fondi speciali di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge finanziaria 1992 (31 dicembre 1991, n. 415), che costituiscono parte integrante dell'art. 2, secondo comma, della medesima legge. Il dubbio di costituzionalita' investe, percio', oltre alle singole disposizioni di legge sulle quali direttamente si fondano i decreti ministeriali in esame, anche l'art. 2, secondo comma, della legge finanziaria 1992, nella parte in cui preordina, a copertura degli oneri derivanti dalle predette disposizioni di legge, appositi accantonamenti dei fondi speciali. La risoluzione del dubbio di legittimita' costituzionale e' pertanto condizione essenziale affinche' questa Corte si pronunci, a sua volta, sulla legittimita' (conformita' a legge) dei decreti ministeriali che, sul presupposto di una copertura finanziaria come quella teste' descritta, dispongono le menzionate variazioni di bilancio. Vero e' che le variazioni di bilancio si riferiscono, per la maggior parte, all'anno 1992 e solo in due casi (decreti nn. 114758 e 134627) al bilancio pluriennale per gli esercizi 1993 e 1994. Senonche', tutte le leggi attivano spese a carattere pluriennale o permanente, nel senso che facoltizzano l'amministrazione ad assumere, fin dal primo anno (1992), obbligazioni verso terzi i cui effetti sono destinati a prodursi, oltre che nell'esercizio finanziario 1992, a carico degli altri due esercizi (1993 e 1994) compresi nel bilancio triennale 1992-1994 ed anche a carico di esercizi successivi. Ciascuna legge, pertanto, regola interventi che, per il modo in cui sono configurati, presentano carattere unitario e inscindibile, atteso che, una volta assunta la decisione amministrativa di far luogo all'intervento, tale decisione determina, a carico dell'esercizio in corso e di quelli successivi, oneri sostanzialmente inderogabili, come si passa, qui di seguito, a dimostrare. a) Legge 31 dicembre 1991, n. 431 (Interventi a favore del settore navalmeccanico e armatoriale). La legge (art. 1) autorizza il Ministro della marina mercantile a concedere contributi a favore delle imprese appartenenti ai due settori sopraindicati; per la corresponsione di tali contributi il Ministro stesso (art. 2) autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui nei limiti degli importi del contributo concesso. L'ammortamento dei mutui e' a carico dello Stato ed ha la durata di dieci anni. La copertura - a carico del fondo speciale per le spese in conto capitale - e' prevista per il triennio 1991/1993 in quote crescenti derivanti dall'utilizzazione del meccanismo dei limiti d'impegno (100 miliardi per il 1991, 125 per il 1992 e 100 per il 1993): l'onere risulta cosi' di 100 miliardi per il 1991, 225 per il 1992 e 325 per il 1993. Per quanto riguarda gli esercizi successivi, l'onere ulteriore risulta di 325 miliardi annui dal 1994 al 2000, di 225 nel 2001 e di 100 nel 2002. Il ricorso al meccanismo dei limiti di impegno per l'effettuazione di spese in conto capitale comporta la diluizione in piu' esercizi futuri di una spesa attuale: ai fini della copertura finanziaria, il proplema e' costituito dal fatto che le spese stesse, essendo volte a soddisfare diritti di credito degli enti mutuanti, sono di carattere inderogabile e percio' di entitia' non modulabile dalle future leggi finanziarie: viene cosi' resa non esperibile l'attivazione del meccanismo di "rimodulazione", previsto dall'art. 11, terzo comma, lett. c), della lege n. 468/1978, come sostituto dell'art. 5 della legge n. 362/1988. Da cio' deriva che in tali casi e' particolarmente cogente l'obbligo di fornire una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura per l'intera durata dell'onere. Invece, proprio nella finanziaria 1992, nella situazione di occasionalita' e non ripetibilita' di una parte consistente delle risorse utilizzate come mezzi di copertura, la quota relativa ai limiti di impegno rispetto al totale degli accantonamenti e' passata - per l'ultima annualita' del triennio considerato - dal 2,8% della finanziaria 1991 al 9,9%. b) Legge 31 dicembre 1991, n. 433 (Ricostruzione delle zone della Sicilia colpite da eventi sismici, del dicembre 1990). Per le finalita' della legge, oltre a singole autorizzazioni di spesa per 320 miliardi, viene assegnato alla regione siciliana nel sessennio 1991-1996 un contributo straordinario di 3.870 miliardi. Gli oneri complessivi vengono cosi' ripartiti nel sessennio: 240 miliardi nel 1991, 360 nel 1992, 600 nel 1993, 950 nel 1994, 1.000 nel 1995 e 1.040 nel 1996. Come risulta dalla scansione della spesa, l'onere e' molto ridotto negli esercizi 1991 e 1992 in cui i saldi della legge finanziaria costituiscono norma cogente, si dilata negli esercizi 1993 e 1994 in cui, per i motivi che saranno esposti, il raggiungimento degli equilibri programmati resta affidato alle rela- tive manovre di bilancio e raggiunge il massimo proprio negli esercizi in cui manca qualsiasi indicazione, anche se solo programmatica, dei mezzi di copertura. Anche se qui per il finanziamento della spesa non si fa ricorso al meccanismo dei limiti di impegno, tuttavia la circostanza dell'unitarieta' del contributo, sulla cui base la regione siciliana (art. 2) definisce un piano d'intervento e procede al riparto delle somme, rende puramente teorica la possibilita' di rimodulare gli oneri nei successivi esercizi. c) Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza alle persone handicappate). La legge in questione - per la quale e' previsto un onere a regime di 150 miliardi annui a partire dal 1993 - comporta spese correnti di carattere permanente. d) Legge 7 febbraio 1992, n. 140 (Interventi nel settore della irrigazione e a sostegno della cooperazione agricola). La legge contiene due distinte previsioni di spesa, la prima (art. 1) relativa all'ammortamento a carico del bilancio dello Stato (limiti di impegno ventennali di 30 miliardi per il 1992 e 20 per il 1993) dei mutui che i consorzi di bonifica e di irrigazione sono autorizzati a contrarre e la seconda (art. 2) relativa al concorso dello Stato negli interessi sui mutui contratti dalle cooperative (limite di impegno ventennale di 40 miliardi per il 1992). L'onere infratriennale - per la cui copertura viene utilizzato l'apposito accantonamento di fondo speciale di parte capitale - e' cosi' di 70 miliardi per il 1992 e di 90 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994; quello ultratriennale e' di 90 miliardi per ciascun esercizio dal 1995 al 2011 e di 20 miliardi per l'esercizio 2012. La fattispecie - ai fini che qui rilevano - e' identica a quella esposta alla precedente lettera a). e) D.-l. 7 gennaio 1992, n. 5, convertito dalla legge 6 marzo 1992, n. 216 (Perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dei Carabinieri, ecc.). L'onere completo derivante dalla legge e' di 415 miliardi per il 1992, 850 per il 1993, 860 per il 1994 e 805,4 per il 1995; l'onere permanente a regime a partire dal 1996 e' quantificato in 570 miliardi. Al riguardo, va rilevato in primo luogo che la spesa per la corresponsione degli arretrati e' stata fatta gravare sugli esercizi dal 1993 al 1995, escludendo cosi' l'esercizio in corso. In tal modo, una percentuale rilevante (150 miliardi) della spesa imputata al 1995 e' priva di ogni indicazione di copertura; per i residui 85,4 miliardi invece, che costituiscono la terza rata degli arretrati ai sottufficiali della guardia di finanza, in sede di conversione e' stata apprestata una copertura effettiva mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa per il 1995 contenuta nella legge n. 66/1988. In secondo luogo, per tutta la spesa a regime - di carattere inderogabile, perche' totalmente relativa al trattamento economico del personale - manca una qualsiasi indicazione di copertura a partire dall'esercizio 1995. Si tratta, come gia' indicato, di una spesa di 570 miliardi l'anno, che puo' peraltro ritenersi decisamente insufficiente per la presenza di oneri non quantificati e non coperti, come l'indicizzazione delle retribuzioni dei dirigenti civili e militari dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, introdotta dall'art. 2, quinto comma, della legge di conversione. f) D.-l. 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 (Adeguamento organici e potenziamento infrastrutture ecc. per le forze di polizia). La legge prevede spese correnti relative ad oneri di personale e spese in conto capitale - per le quali valgono le considerazioni svolte alla precedente lett. a) - derivanti (art. 8) da un programma pluriennale di interventi per la cui attuazione l'amministrazione puo' assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai privati, ovvero stipulare contratti di locazione anche finanziaria; a tal fine sono autorizzati limiti di impegno di 100 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1992 al 1994. L'onere per i tre esercizi sopraindicati - 100 miliardi nel 1992, 200 nel 1993 e 300 nel 1994 - e' a carico degli appositi accantonamenti nel fondo speciale per le spese in conto capitale; per gli esercizi successivi al 1994, l'onere e' di 300 miliardi annui dal 1995 al 2006, nonche' di 200 e 100 miliardi rispettivamente nel 2007 e nel 2008. Per quanto riguarda le spese di parte corrente, esse sono relative all'incremento degli organici per complessive 12.507 unita' il cui onere e' quantificato in 18,2 miliardi nel 1992, 187,3 miliardi nel 1993, 349,9 nel 1994, 439,1 nel 1995 e 447,1 a regime a decorrere dal 1996. Anche se la progressione della spesa sembra ragionevolmente connessa ai tempi effettivamente necessari per condurre a termine i procedimenti di reclutamento del personale, a partire dal 1995 gli oneri sopra indicati sono coperti soltanto in piccola parte attraverso il blocco del turn over stabilito in sede di conversione del decreto-legge sino alla concorrenza della differenza tra l'onere del 1994 e quello a regime (circa 102 miliardi annui, pari a poco piu' di un quinto dell'onere a regime). Va infine tenuto conto anche della mancata quantificazione e copertura degli oneri recati da due disposizioni aggiunte in sede di conversione, e cioe' l'art. 4- bis che attribuisce al personale della polizia di Stato equiparato ai commissari il trattamento economico del primo dirigente e del dirigente superiore rispettivamente dopo 15 e 25 anni di servizio e il comma 4- bis dell'art. 5 che estende l'assegno di confine anche al personale statale che per motivi di servizio risiede permanentemente in Austria. 3. - Le considerazioni che precedono rendono ancor piu' evidente il carattere pregiudiziale che, ai fini del giudizio di questa Corte sulla conformita' a legge dei menzionati decreti ministeriali, assume la decisione della proposta questione di costituzionalita'. I decreti ministeriali, invero, danno luogo a variazioni di bilancio che legittimano l'amministrazione ad assumere obbligazioni anche per anni successivi all'esercizio finanziario 1992, onde la loro "conformita' a legge", eventualmente affermata da questa Corte dei conti, consentirebbe l'effettuazione di una spesa (id est: potrebbe rendere irretrattabile la decisione di effetture una spesa) che, per gli anni successivi al 1992, sarebbe priva di attendibile copertura finanziaria: e cio' ancora una volta, inviolazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, poiche' non potrebbe ritenersi conforme a legge un provvedimento amministrativo che determinasse, pur con la "mediazione" di un atto legislativo, una violazione dell'ordine costituzionale. 4. - La questione di legittimita' costituzionale non appare manifestamente infondata. Invero, le leggi nn. 362 e 468 del 1978 hanno profondamente modificato la disciplina di bilancio, nel senso che il bilancio meramente recettizio e' scomparso ed e' stato sostituito da una piu' ampia "decisione di bilancio", che vede a monte un documento di programmazione economico-finanziaria, cui seguono un bilancio "a legislazione vigente" (che riflette gli andamenti inerziali della spesa, da correggere, appunto, con la manovra di bilancio) e una legge finanziaria che e' chiamata ad assumere decisioni sostanziali di finanza pubblica, per approdare, quindi, alla approvazione del bilancio annuale e pluriennale a valenza programmatica, che riassume e conclude la decisione di bilancio. Tale nuova disciplina costituisce applicazione dei precetti e dei vincoli posti al bilancio dello Stato e alla legislazione di spesa dall'art. 81, terzo e quarto comma, della Costituzione e sviluppa l'interpretazione che di tali norme e' stata data dalla Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 1/1966 che, legittimando le leggi pluriennali di spesa, affermo' l'applicazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione anche agli oneri che leggi pluriennali ponessero a carico degli anni successivi al primo bilancio di riferimento. Vero e' che ne' la sentenza n. 1/1966, ne' la successiva giurisprudenza della Corte costituzionale hanno mai richiesto l'indicazione stringente e puntuale dei mezzi finanziari con i quali far fronte agli oneri posti a carico di bilanci non ancora approvati. La stessa Corte, tuttavia, ha sempre ritenuto che i nuovi futuri oneri debbano comunque avere riscontro in impegnative esplicitazioni delle proiezioni pluriennali di finanza pubblica, in documenti programmatici sufficientemente articolati ed analitici, in bilanci pluriennali corredati di una intelaiatura programmatica e previsionale tale da offrire sufficiente e plausibile riscontro alle decisioni di spesa che, operate da leggi pluriennali, sono in grado di "ipotecare" - specie quando si tratta di spese inderogabili o comunque incomprimibili - i bilanci a venire investiti da quelle proiezioni di spesa. E tale impostazione trova conferma nell'avviso, ancora recentemente espresso dalla Corte costituzionale (sentenza n. 384/1991, cit.), per cui "obbligo di una ragionevole e credibile indicazione dei mezzi di copertura anche per gli anni successivi e' diretto ad indurre il legislatore ordinario a tenere conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate e spese, la cui alterazione, in quanto riflettentesi sull'indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilita' con tutti gli oneri gia' gravanti sugli esercizi futuri"; e tale "giudizio di compatibilita'" non puo' essere eluso da decisioni di spesa che determinano effetti "irretrattabili" su futuri esercizi finanziari, finendo per progressivamenterestringere, fino a rendere del tutto marginale, ogni possibilita' di rimodulare la spesa negli esercizi a venire, in rapporto alle linee di politica economica perseguite dai futuri Governi. Ne discende che gli accantonamenti dei fondi speciali, per poter essere configurati, nei riguardi delle leggi di spesa successive all'approvazione della legge finanziaria, quali mezzi effettivi di copertura (come del resto e' previsto dagli artt. 11- bis e 11- ter della legge n. 468/1978, nel testo di cui alla legge n. 362/1988) dovrebbero trovare corrispondenza, a loro volta, in risorse finanziarie che, nel momento in cui vengono attivate le nuove decisioni legislative di spesa, debbono essere certe o almeno ragionevolmente attendibili; e tale corrispondenza sembra dover sussistere non soltanto per il primo anno del triennio cui si riferiscono gli accantonamenti, ma anche per il secodo ed il terzo. Questa essenziale regola la sezione ritiene desumibile dal contesto dei citati articoli della legge n. 362/1988 modificativa della legge n. 468/1978, nel convincimento che gli stessi siano da considerarsi norme strumentali di attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione (sentenza della Corte costituzionale n. 384 cit.) e, qundi, in nessun caso e sotto nessun profilo interpretabili in senso contrastante con quel precetto. Di qui, e sia pure nei piu' elastici limiti di cui s'e' detto, il convincimento della sezione che la legge finanziaria sia pur essa soggetta al vincolo di copertura di cui al quarto comma dell'art. 81 della Costituzione, in quanto essa stessa abilitata a prevedere nuovi o maggiori spese o minori entrate. Senonche', la legge finanziaria 1992 si e' adeguata solo in parte all'obbligo costituzionale, prestandovi ossequio solo con riferimento al primo esercizio del triennio, il 1992, e non anche per il 1993 e il 1994, in tal modo rinviando l'effettivo reperimento delle risorse alle leggi finanziarie degli anni a venire. Evenienza, questa, la cui ammissibilita' e' stata esclusa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 384 con riferimento agli oneri ultratriennali e che, quindi, a piu' forte ragione deve escludersi nei riguardi degli oneri che si prevedono nel triennio. Le leggi cui danno esecuzione i decreti ministeriali in esame non contengono, invece, altro "quadro programmatico della spesa" se non il riferimento alle tabelle A e B allegate alla legge finanziaria 1992, che indicano voci e ammontare degli accantonamenti iscritti nei due fondi speciali, di parte corrente e di conto capitale. Questi fondi, pero', sono, a loro volta, privi di adeguata copertura, poiche' la legge finanziaria 1992, relativamente alle proiezioni dei fondi globali per il 1993 e 1994, non adempie alle condizioni necessarie per ritenere soddisfatto l'obbligo costituzionale di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, sia pure nei termini "attenuati" in cui dev'essere ragionevolmente configurato tale obbligo con riguardo agli oneri pluriennali di spesa. Al di la', infatti, dell'assenza di indicazioni - nella legge finanziaria 1992 e negli altri documenti che palesano la decisione di bilancio - quanto a fonti e mezzi che dovrebbero fornire la provvista di spesa, sono gli stessi documenti di bilancio a segnalare che il legislatore si e' limitato unicamente a prevedere l'effettuazione della spesa, senza collocare siffatta previsione in un contesto di ragionati equilibri di bilancio, neppure per il triennio al quale si estende la programmazione finanziaria secondo la disciplina delle leggi nn. 468/1978 e 362/1988. Cosi', per il 1993, mentre il bilancio pluriennale programmatico (che riflette l'impostazione del documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1992-1994) reca l'indicazione di un saldo netto da finanziare (id est: da finanziare con indebitamento) pari a 102.700 miliardi, il bilancio triennale 1992-1994 (nel quale si riflettono le effettive decisioni di spesa pluriennale assunte dalla legge finanziaria 1992) indica che l'indebitamento raggiungera', nel 1993, i 152.147 miliardi; per il 1994, poi, il divario si prospetta ancora piu' ampio, poiche' il saldo netto da finanziare auspicato dal bilancio pluriennale programmatico e' previsto nella misura di 78.600 miliardi, mentre l'analogo saldo esposto del bilanio triennale 1992-1994 ammonta a 169.328 miliardi. Tale divaricazione appare del tutto irragionevole, in relazione alla duplice circostanza che essa deriva in larga misura dalla previsione di spese pluriennali e permanenti di carattere inderogabile e incomprimibile (e, quindi, non suscettibili di essere "rimodulate" ad opera delle annuali leggi finanziarie) e che ai conseguenti crescenti squilibri effettivi non fa riscontro l'indicazione, sia pure di larga massima, delle risorse con cui farvi fronte. L'onere complessivo di ciascuna delle leggi che danno causa ai decreti ministeriali in epigrafe e' infatti ripartito, all'interno del triennio 1992-1994, in maniera non gia' uniforme e costante, ma crescente da un anno all'altro e, anzi, in modo tale che gran parte dell'onere finisce per gravare sugli ultimi due esercizi del bilancio triennale. La graduazione degli oneri nell'arco del triennio rientra, ovviamente, nella discrezionalita' del legislatore, ove essa si colleghi ad una ragionevole valutazione dei tempi di attuazione della spesa o dell'intervento. Senonche', in mancanza di qualsiasi attuale indicazione sulle fonti e sui mezzi di copertura di tali oneri, l'effettivo reperimento delle risorse necessarie e' sic et simpliciter rinviato al momento in cui verranno approvate le leggi finanziarie per gli anni 1993 e 1994. La qual cosa, appunto, non appare consentita dall'art. 81, quarto comma, della Costituzione, che richiederebbe quanto meno - come piu' sopra s'e' argomentato - la ragionevole prospettazione di una congruente copertura. 5. - La sezione ritiene che tanto sia sufficiente a ipotizzare la non manifesta infondatezza della proposta questione di costituzionalita'. Del tutto irrilevanti, infatti, appaiono le altre argomentazioni avanzate dall'amministrazione. Per quanto riguarda le spese di parte corrente, la ragionevole prospettazione di copertura e' indicata - nel "quomodo" - dalla stessa legge n. 362/1988, nel senso che gli accantonamenti di segno negativo dovrebbero essere sostenuti e supportati da progetti di legge di gia' presentati alle Camere (art. 11- bis, terzo comma, e, insomma, dalla indicazione, pur soltanto allo stato di iniziativa legislativa, di incrementi di entrata o di riduzione di spesa. Invece - e ad aggravare le perplessita' sulla sussistenza dei requisiti di ragionevolezza e credibilita' nell'indicazione dei mezzi di copertura offerti dalla legge finanziaria 1992 - la natura straordinaria e non ripetibile di buona parte dei mezzi di copertura previsti per il 1992 ha condotto a prevedere, per gli esercizi finanziari 1993 e 1994, accantonamenti negativi nel fondo speciale di parte corrente rispettivamente per 20.950 e 28.426 miliardi, senza che i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere, rinviando cosi' alle manovre di bilancio per il 1993 ed il 1994 non solo l'individuazione dei mezzi per "avvicinare" i saldi a legislazione vigente a quelli programmatici, ma anche l'individuazione dei mezzi di copertura di oltre la meta' delle spese iscritte nel fondo speciale di parte corrente. In ogni caso, la copertura della tabella A appare inscindibile in singole voci, come risulta anche dal prospetto di copertura allegato alla legge finanziaria (della quale costituisce parte integrante), specie in considerazione del carattere di espediente contabile che riveste il collegamento delle spese per le province, i comuni e le comunita' montane con un accantonamento di segno negativo. Tali spese, infatti, sono comunque da effettuare, a prescindere dalla realizzazione di entrate o di minori spese a fronte dell'accantonamento stesso. Quanto alle spese in conto capitale, premesso che la legge finanziaria 1992 non reca alcuna previsione di nuove o maggiori entrate o di minori spese a fronte degli accantonamenti iscritti per dette spese (tabella B allegata alla legge finanziaria 1992), va rilevato che l'art. 81, quarto comma, della Costituzione non distingue fra spese correnti e spese in conto capitale ai fini dell'obbligo di copertura. In ogni caso, l'evoluzione della spesa in conto capitale e' anch'essa legata, nel contesto delle leggi nn. 468/1978 e 362/1988, all'equilibrata evoluzione delle grandezze di bilancio (art. 11, sesto comma, della legge n. 468/1978, nel testo novellato dalla legge n. 362/1988); equilibrata evoluzione che s'e' gia' dimostrato non essere stata posta a fondamento della decisione di bilancio per il 1992. 6. - Quanto alla mancata indicazione, nelle menzionate leggi di spesa, dei mezzi necessari ad assicurare la copertura finanziaria di oneri ricadenti in esercizi finanziari successivi al periodo di vigenza del bilancio triennale, la Corte costituzionale (sent. n. 384/1991, cit.) ha gia' avuto modo di affermare che, pur dopo le leggi nn. 468/1978 e 362/1988, l'obbligo di indicare i mezzi di copertura si estende a tutto il periodo di durata delle leggi di spesa. Le due leggi appena menzionate danno, infatti, secondo la Corte costituzionale, solo "parziale" attuazione al precetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, nel senso che esse disciplinano la copertura delle leggi pluriennali "limitatamente alla durata (triennale) dei documenti contabili oggetto della disciplina, senza incidere sulle ulteriori modalita' di attuazione del precetto costituzionale che restano quelle enunciate dalla giurisprudenza" della Corte costituzionale. Ritiene la sezione che detti principi siano stati disattesi nelle fattispecie normative in esame, che sono del tutto prive della indicazione dei mezzi per far fronte alla copertura degli oneri che ricadranno negli esercizi successivi al triennio. Sostiene la ragioneria generale dello Stato che alla mancanza di indicazione di mezzi di copertura finanziaria per gli esercizi successivi al triennio si potrebbe sopperire, nel rispetto, dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza citata, prevedendo in bilancio, dal quarto anno in poi, quote di spesa pari alle quote di accantonamento di fondo speciale iscritte nell'ultimo anno del bilancio triennale, in quanto corrispondenti all'ammontare degli interventi finanziari portati a regime. Ma tale ragionamento sembra ammissibile solo per spese che abbiano trovato idonea copertura nell'anno della loro massima esposizione, e sempre che sia ragionevole l'aspettativa di una permanenza di tale copertura anche negli esercizi successivi. Non e' questo, tuttavia, il caso delle leggi pluriennali di cui trattasi, per la determinante ragione che la loro copertura finanziaria appare del tutto idonea proprio nel terzo anno del bilancio triennale, che costituisce per esse il momento della massima esposizione finanziaria. Di qui la necessita' di sospendere la pronuncia sulla legittimita' dei decreti di variazione di bilancio che prendono titolo dalle leggi in esame e per esse dalla legge finanziaria e che, nonostante per la quasi totalita' appaiono riferiti al solo esercizio 1992, sono in realta' funzionalmente intesi ad avviare meccanismi di spesa crescente nei due successivi esercizi del triennio ed a produrre altresi' oneri continuativi negli esercizi successivi al triennio medesimo, per cui sono destinati a realizzare in concreto quelle esposizioni finanziarie sulla cui effettiva copertura si nutrono i dubbi sopra prospettati. Per i suesposti motivi, la questione di costituzionalita' come sopra proposta e', ad avviso della sezione, rilevante e non manifestamente infondata sotto entrambi gli aspetti di cui si compone.