IL PRETORE Letti gli atti del processo penale a carico di Bocci Fabrizio imputato del reato di cui agli artt. 1 e 13 della legge 2 luglio 1957, n. 474, perche', quale amministratore unico della cartiera So.Car.pi. s.r.l., esercitava un deposito di olii minerali, per uso privato, avente capacita' superiore a mc 10 senza averne fatto preventiva denuncia all'Ufficio tecnico dell'imposta di fabbricazione competente per territorio, in Botticino Villa Basilica fino al 29 maggio 1991, a partire dal 14 dicembre 1983, osserva quanto segue. La norma incriminatrice in esame prevede la sanzione della "multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito .. ed in ogni caso non inferiore a L. 900.000" (art. 13 della legge n. 474/1957); nella specie e' applicabile la multa da L. 6.096.350.640 a L. 30.502.822.240. Trattasi, dunque, di pena pecuniaria proporzionale, la cui legittimita' e' sancita, sia pure in qualita' di eccezione ("la legge determina i casi .."), dall'art. 27 del c.p. Detta norma, d'altra parte, prevede che "le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo". Invero l'applicabilita' alle pene pecuniarie proporzionali di un limite massimo appare idonea a determinare una irragionevole sproporzione tra pena ed entita' del fatto reato in esame, cosi' da travolgere radicalmente la finalita' di rieducazione assegnata alla pena dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione e per il cui perseguimento e essenziale che il reo senta la congruita' della sanzione inflittagli. Detto principio costituzionale concerne l'intero sistema sanzionatorio, e non solo la fase dell'esecuzione, cosicche' criterio primario della determinazione legislativa della pena edittale e' quello della proporzionalita' della pena al disvalore del fatto illecito, criterio che nello Stato di diritto rappresenta il limite logico del potere punitivo (Corte costituzionale 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313). Oltre un certo limite la pena pecuniaria si dissolve in mera obbligazione ad adempimento sostanzialmente impossibile. Interpretato il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in senso "materiale" e non piu' soltanto secondo una concezione paritario formale, e' condotta una lettera coordinata di detta norma con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, va riconosciuta la "costituzionalizzazione" degli artt. 132 e 133 del c.p. (cosi' Corte costituzionale n. 50/1980) ed affermata la legittimita' di una pena proporzionale senza limite massimo, perche' il riferimento di detta pena al solo "danno obiettivo" - rectius "pericolo" -, esclude dalla considerazione del giudice i criteri finalistici ed ogni altro indice relativo al disvalore soggettivo del fatto ed alla personalita' del suo autore. La questione prospettata si colloca in un ambito diverso da quello recentemente esaminato da Corte costituzionale ordinanza n. 285 del 4-17 giugno 1992. Ne' risulta soddisfacente, a fronte della successiva elaborazione dell'alta Corte, la sentenza 5-8 luglio 1971, n. 167, relativa all'art. 27 della Costituzione. Sotto un diverso profilo l'inapplicabilita' alla pena pecuniaria proporzionale di un limite massimo appare confliggere con il principio di legalita' della pena sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione. La fattispecie incriminatrice, rapportando la sanzione esclusivamente all'unita' di misura della gravita' "oggettiva" del fatto, delega in pratica la valutazione della gravita' del fatto, al fatto medesimo; limita il giudizio al "particolare", precludendosi qualsiasi possibilita' di un giudizio in astratto sul fatto nella sua interezza. Il rispetto della legalita' e' solo apparente. La determinazione della pena da parte del legislatore e' meramente indiretta, in quanto passa attraverso un meccanismo, che e' il solo vero oggetto della predeterminazione legislativa. Tale tecnica consente, priva com'e' di qualsiasi limite massimo, di seguire i diversi gradi di entita' del fatto, fino all'infinito, suscitando con cio' non poche perplessita' essendo proprio del principio di legalita' imporre limiti che ne garantiscono la sostanziale attuazione. L'eccezione di costituzionalita' illustrata e' rilevante nel presente giudizio dato che, all'esito del processo, il giudicante e' chiamato ad applicare la norma citata anche sotto l'aspetto sanzionatorio.