ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio  promosso  con  ricorso  della  Regione  autonoma  della
 Sardegna  notificato il 1› aprile 1992, depositato in Cancelleria l'8
 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
 del Ministro della sanita' 29 gennaio 1992, recante: "Elenco di  alte
 specialita'  e  fissazione  dei  requisiti  necessari  alle strutture
 sanitarie per l'esercizio delle attivita'  di  alta  specialita'"  ed
 iscritto al n. 8 del registro conflitti 1992;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore
 Giuseppe Borzellino;
    Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e  l'Avvocato
 dello  Stato  Sergio  Laporta  per  il  Presidente  del Consiglio dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato  la  Regione
 autonoma  della  Sardegna  ha  proposto conflitto di attribuzione nei
 confronti dello Stato in relazione  al  decreto  del  Ministro  della
 sanita'  29  gennaio  1992,  recante  "Elenco  di  alte specialita' e
 fissazione dei requisiti necessari  alle  strutture  per  l'esercizio
 delle  attivita'  di alta specialita'", deducendo la violazione delle
 attribuzioni ad essa spettanti ex artt.  4, lett. i, e 6 della  legge
 cost. 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna) e alle
 relative norme d'attuazione (d.P.R.  22 maggio 1975, n.480, art. 20),
 nonche' la violazione del principio di legalita'.
    La  Regione  premette di aver disciplinato, nel proprio territorio
 ed in base alle  suddette  competenze,  le  attivita'  di  assistenza
 sanitaria    ed   ospedaliera   attraverso   un'organica   disciplina
 legislativa e di aver stabilito in particolare  gli  indirizzi  e  le
 modalita'  delle  attivita'  finalizzate  all'attuazione del servizio
 sanitario  nazionale  nel  territorio  sardo,  attraverso  il   Piano
 sanitario regionale approvato con la l.reg. 30 aprile 1985, n.10.
    Rilevato,  poi,  che  nella  regione esistono e sono operanti vari
 centri di alta specialita' si osserva che il Ministro della  sanita',
 con  il  decreto  in  esame,  ha  proceduto  alla  determinazione dei
 rispettivi bacini d'utenza, che  sono  cosi'  risultati  compresi  in
 fasce  tra  i 3-4 milioni ed i 14-17 milioni d'abitanti (a seconda di
 ciascuna specialita').
    Si  lamenta  in conseguenza che l'operata determinazione dei detti
 bacini sarebbe di dimensioni superiori alla popolazione residente nel
 territorio regionale, comportando,  cosi',  l'effetto  pratico  della
 eliminazione  dei  servizi  di  "alta  specialita'" gia' esistenti ed
 operanti in Sardegna.
    La Regione si troverebbe in tal modo privata della possibilita' di
 fornire agli abitanti dell'isola le  relative  prestazioni  sanitarie
 che   gli   aventi  diritto  sarebbero  costretti  a  richiedere  sul
 continente.
    Oltre alla violazione delle attribuzioni ex art. 4, lett. i,  e  6
 dello  Statuto  speciale,  la  ricorrente  ha  altresi'  censurato il
 decreto per violazione del principio di legalita',  sul  rilievo  che
 nessuna  norma  ha  conferito  al Ministro il potere d'individuare le
 strutture  di  cui  trattasi  ed  i  relativi  bacini  d'utenza,   da
 determinarsi  attraverso il piano sanitario nazionale predisposto dal
 Governo e soggetto alla approvazione del Parlamento.
    2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio  dei
 ministri, concludendo per l'inammissibilita' del ricorso.
    Si  osserva  al  riguardo  che  il  decreto  non  avrebbe disposto
 alcunche' circa la dislocazione delle strutture, per cui non  avrebbe
 ragion  d'essere  la preoccupazione manifestata dalla ricorrente, con
 conseguente  difetto  di  interesse  da  parte  della   Regione:   la
 definizione territoriale dei bacini d'utenza non puo' dirsi avvenuta,
 infatti,  col  decreto impugnato, essendosi questo limitato a fissare
 le generali caratteristiche funzionali dei bacini per ciascuna  delle
 branche di alta specialita' individuate.
    Non  sussisterebbe,  poi,  violazione  del principio di legalita',
 poiche' l'art.5 della legge 24 ottobre  1985,  n.595  (Norme  per  la
 programmazione  sanitaria  e  per  il piano sanitario triennale 1986-
 1988) avrebbe demandato ad un decreto ministeriale  non  soltanto  di
 stabilire   i  requisiti  minimi  di  personale  ed  attrezzature,  i
 collegamenti  con  attivita'   affini   e   le   caratterestiche   di
 professionalita'del personale delle singole strutture, ma altresi' di
 definire,  per  ciascuna  delle specialita', il tipo "funzionale" dei
 relativi bacini d'utenza secondo un criterio costi-benefici.
                        Considerato in diritto
    1. - La Regione Sardegna ha dedotto la illegittimita' del  decreto
 del   Ministro   della  sanita'  29  gennaio  1992  (Elenco  di  alte
 specialita' e  fissazione  dei  requisiti  necessari  alle  strutture
 sanitarie  per  l'esercizio  delle  attivita'  di  alta  specialita')
 poiche' con esso si sarebbero determinati - in sostanza -  i  servizi
 d'utenza  effettivi,  per  ciascuna  "alta  specialita'" considerata,
 fuori dal territorio della Sardegna.
    L'Avvocatura generale dello Stato, in via preliminare, ha eccepito
 la inammissibilita' del ricorso.
    2. L'eccezione e' fondata.
    Nella  fattispecie  non  vengono  in  considerazione   lesioni   o
 menomazioni nelle attribuzioni e nelle competenze regionali.
    Il  decreto  si e' limitato, infatti, ad enunciare meri criteri di
 requisito  delle  strutture,  senza  nulla  disporre,  con  procedura
 concreta, circa la effettiva dislocazione delle stesse.
    Le  censure  della  Regione si prospettano pertanto inammissibili,
 cosi' come sostenuto da parte resistente.