ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  16,  comma  6,
 della  legge  30  dicembre  1991,  n. 412 (Disposizioni in materia di
 finanza pubblica), promossi con n. 3 ordinanze emesse in data 18,  25
 e   13   febbraio   1992   dai  Pretori  di  Bari,  Lucera  e  Lecce,
 rispettivamente iscritte ai nn. 222, 238 e 239 del registro ordinanze
 1992 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  19,
 prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  7  ottobre  1992  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un procedimento civile promosso da
 Saverio Troccoli contro l'Opera di  previdenza  e  assistenza  per  i
 ferrovieri  dello  Stato  (OPAFS)  al  fine di ottenere la differenza
 dell'indennita'  di  buonuscita  con  gli  interessi  legali   e   la
 rivalutazione  monetaria,  il  Pretore  di Bari, con ordinanza del 18
 febbraio 1992, ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo
 cui l'importo dovuto  dagli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
 obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento e' portato
 in  detrazione  dalle  somme  eventualmente  spettanti  a ristoro del
 maggior  danno  subi'to  dal  titolare  della  prestazione   per   la
 diminuzione del valore del suo credito;
      che, ad avviso del giudice remittente, la norma denunciata viola
 il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., introducendo una
 ingiustificata  disparita'  di  trattamento dei crediti previdenziali
 rispetto ai crediti di lavoro, in ordine ai quali l'art.  429,  terzo
 comma,  cod. proc. civ. viene interpretato nel senso del cumulo della
 rivalutazione con gli interessi calcolati sulla somma rivalutata;
      che  analoga  questione  e'  stata  sollevata,   con   ordinanze
 rispettivamente del 13 e del 25 febbraio 1992, dai Pretori di Lecce e
 di Lucera, che ravvisano anche una violazione dell'art. 38 Cost.;
      che  nei giudizi davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione sia  dichiarata
 infondata;
    Considerato  che i giudizi hanno per oggetto la medesima questione
 e, pertanto, e' opportuno disporne la riunione affinche' siano decisi
 con unico provvedimento;
      che, secondo  l'interpretazione  accolta  da  questa  Corte  con
 sentenza  n.  394  del  1992,  la  norma impugnata non e' applicabile
 quando la fattispecie del  ritardo  imputabile  del  pagamento  della
 prestazione    previdenziale   si   e'   perfezionata   anteriormente
 all'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991);
      che tale ipotesi si verifica in tutti i giudizi a  quibus,  onde
 la questione non e' pregiudiziale alla loro definizione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;