ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  291-  bis
 (recte: art. 291, comma 1-  bis)  del  codice  di  procedura  penale,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  4 marzo 1992 dal Giudice per le
 indagini  preliminari  presso  il  Tribunale   di   La   Spezia   nel
 procedimento  penale a carico di Callipo Maria Grazia, iscritta al n.
 281 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 ottobre 1992 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della
 Costituzione,  questione  di  legittimita' dell'art. 291- bis (recte:
 art. 291, comma 1- bis) del codice di procedura penale per  contrasto
 con  l'art.  2,  n.  59,  della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81,
 assumendo  che  la  norma  impugnata,  violando   il   principio   di
 adeguatezza delle misure cautelari sancito dalla menzionata direttiva
 delle legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di rito, sottrae
 al  giudice  il potere di scegliere, fra le diverse misure cautelari,
 quella piu' idonea a soddisfare  le  esigenze  cautelari  sussistenti
 nella  specie,  "attribuendo,  di  fatto,  il  potere cautelare ad un
 soggetto che, per preciso dettato legislativo, non ne dispone";
      e che nel giudizio e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che questa Corte, con sentenza n. 4 del 1992, ha  gia'
 dichiarato  non  fondata analoga questione di legittimita', rilevando
 che nel dettare la  norma  oggetto  di  impugnativa  "il  legislatore
 delegato  non  solo  non  si  e'  discostato dalle scelte operate dal
 legislatore delegante, ma  le  ha,  anzi,  coerentemente  sviluppate,
 secondo una linea che, mirando a privilegiare la netta separazione di
 ruoli  tra  soggetto  richiedente e organo deliberante, indubbiamente
 consente di prevedere che il decisum sia  rigorosamente  circoscritto
 nei confini dal petitum";
      che  nell'ordinanza  di  rimessione  non  sono addotti argomenti
 nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati;
      e che, di conseguenza, la questione  qui  proposta  deve  essere
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;