ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 291- bis (recte: art. 291, comma 1- bis) del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia nel procedimento penale a carico di Callipo Maria Grazia, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia ha sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 291- bis (recte: art. 291, comma 1- bis) del codice di procedura penale per contrasto con l'art. 2, n. 59, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, assumendo che la norma impugnata, violando il principio di adeguatezza delle misure cautelari sancito dalla menzionata direttiva delle legge-delega per l'emanazione del nuovo codice di rito, sottrae al giudice il potere di scegliere, fra le diverse misure cautelari, quella piu' idonea a soddisfare le esigenze cautelari sussistenti nella specie, "attribuendo, di fatto, il potere cautelare ad un soggetto che, per preciso dettato legislativo, non ne dispone"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 4 del 1992, ha gia' dichiarato non fondata analoga questione di legittimita', rilevando che nel dettare la norma oggetto di impugnativa "il legislatore delegato non solo non si e' discostato dalle scelte operate dal legislatore delegante, ma le ha, anzi, coerentemente sviluppate, secondo una linea che, mirando a privilegiare la netta separazione di ruoli tra soggetto richiedente e organo deliberante, indubbiamente consente di prevedere che il decisum sia rigorosamente circoscritto nei confini dal petitum"; che nell'ordinanza di rimessione non sono addotti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati; e che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;