IL GIUDICE TUTELARE
    Letta  la relazione del servizio socio-assistenziale del distretto
 n. 4 di Borgo S. Dalmazzo, prot. n. 15161 del 6 ottobre 1992  con  la
 quale  e'  stato  espresso parere favorevole alla I.V.G. della minore
 L.S. (compiutamente  generalizzata  nella  detta  relazione  che,  in
 punto, si richiama);
    Ritenuto  che la richiesta di I.V.G. e' fondata sull'art. 12 della
 legge n. 194/1978 che, a sua volta, suppone  l'art.  4  della  stessa
 legge che ha carattere generale e prevede le circostanze che vanno in
 ogni  caso  accusate  dalla  gestante  nel  promuovere  la  procedura
 abortiva;
      che tale norma e' in contrasto con l'art. 2  della  Costituzione
 che  garantisce  i "diritti inviolabili" dell'uomo (qual'e', appunto,
 il diritto di nascere, apparendo del tutto arbitraria la distinzione,
 ai fini della identita' della persona umana, fra  vita  pre-natale  e
 post-natale della medesima);
      che  il  detto  art.  4  e'  inoltre  contraddetto  dalla stessa
 sentenza Corte costituzionale n. 27/1975  non  prevedendo  alcuna  di
 quelle  "necessarie  cautele" richieste dalla Corte "per impedire che
 l'aborto venga procurato senza seri accertamenti  sulla  realta'  del
 danno  o del pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire
 nella  gestazione",  ne'  prevede  uno  stato  di  "grave   pericolo"
 provocato  da  una  "effettiva  malattia"  (Corte  costituzionale  n.
 26/1981) cosi' da bilanciare il diritto alla vita del  concepito  con
 quello alla salute della madre;
      che  tale  norma  favorisce,  anzi,  qualsiasi  interesse  della
 gestante, sostanzialmente liberalizzando l'aborto nei  primi  novanta
 giorni,  cosi'  riconoscendo  alla  donna  un  vero e proprio diritto
 all'autodeterminazione nel  sopprimere  una  vita  umana  che  trova,
 invece, garanzia costituzionale fin dall'atto del concepimento;
      che  la  questione e' rilevante perche' per provvedere in ordine
 alla  richiesta  I.V.G.  e'  necessario  applicare  l'art.  12  e  di
 conseguenza  gli  artt.  4  e 5 dalla medesima supposti ed inoltre la
 minore, ritualmente sentita,  ha  accusato  le  circostanze  previste
 dall'art.  4 (in particolare, ha manifestato la sua ferma volonta' di
 interrompere la gravidanza per il notevole turbamento che  questa  le
 provoca  in  considerazione dell'incerto avvenire che le si prospetta
 per la nascita del figlio che non sarebbe benevolmente accolto  nella
 propria  famiglia  e che ella, priva di reddito, non sarebbe in grado
 di mantenere);
      che,  pertanto  va  sollevata  di  ufficio   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  12,  4 e 5 della legge n.
 194/1978 con riferimento  all'art.  2  della  Costituzione  sotto  il
 profilo della violazione del diritto alla vita del concepito;