IL GIUDICE TUTELARE Letta la relazione del servizio socio-assistenziale del distretto n. 4 di Borgo S. Dalmazzo, prot. n. 15161 del 6 ottobre 1992 con la quale e' stato espresso parere favorevole alla I.V.G. della minore L.S. (compiutamente generalizzata nella detta relazione che, in punto, si richiama); Ritenuto che la richiesta di I.V.G. e' fondata sull'art. 12 della legge n. 194/1978 che, a sua volta, suppone l'art. 4 della stessa legge che ha carattere generale e prevede le circostanze che vanno in ogni caso accusate dalla gestante nel promuovere la procedura abortiva; che tale norma e' in contrasto con l'art. 2 della Costituzione che garantisce i "diritti inviolabili" dell'uomo (qual'e', appunto, il diritto di nascere, apparendo del tutto arbitraria la distinzione, ai fini della identita' della persona umana, fra vita pre-natale e post-natale della medesima); che il detto art. 4 e' inoltre contraddetto dalla stessa sentenza Corte costituzionale n. 27/1975 non prevedendo alcuna di quelle "necessarie cautele" richieste dalla Corte "per impedire che l'aborto venga procurato senza seri accertamenti sulla realta' del danno o del pericolo che potrebbe derivare alla madre dal proseguire nella gestazione", ne' prevede uno stato di "grave pericolo" provocato da una "effettiva malattia" (Corte costituzionale n. 26/1981) cosi' da bilanciare il diritto alla vita del concepito con quello alla salute della madre; che tale norma favorisce, anzi, qualsiasi interesse della gestante, sostanzialmente liberalizzando l'aborto nei primi novanta giorni, cosi' riconoscendo alla donna un vero e proprio diritto all'autodeterminazione nel sopprimere una vita umana che trova, invece, garanzia costituzionale fin dall'atto del concepimento; che la questione e' rilevante perche' per provvedere in ordine alla richiesta I.V.G. e' necessario applicare l'art. 12 e di conseguenza gli artt. 4 e 5 dalla medesima supposti ed inoltre la minore, ritualmente sentita, ha accusato le circostanze previste dall'art. 4 (in particolare, ha manifestato la sua ferma volonta' di interrompere la gravidanza per il notevole turbamento che questa le provoca in considerazione dell'incerto avvenire che le si prospetta per la nascita del figlio che non sarebbe benevolmente accolto nella propria famiglia e che ella, priva di reddito, non sarebbe in grado di mantenere); che, pertanto va sollevata di ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, 4 e 5 della legge n. 194/1978 con riferimento all'art. 2 della Costituzione sotto il profilo della violazione del diritto alla vita del concepito;