IL PRETORE
    Letti gli atti;
                             O S S E R V A
    Con  ricorso  del  25  giugno  1987  Ruggiero  Ugo ha adito questo
 giudice, a norma della legge regionale della  Puglia  n.  54  del  20
 dicembre  1984, art. 19, settimo, ottavo e nono comma, per opporsi al
 provvedimento con il quale il sindaco di Brindisi, in data 17  aprile
 1987,  aveva  dichiarato la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio
 E.R.P., sito in Brindisi, via Campania F/4, lotto 10.
    In corso di giudizio, all'udienza  di  discussione  del  5  agosto
 1992,  lo  stesso  ricorrente  ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'articolo citato, nei commi indicati, in relazione
 agli artt. 108 e 117 della Costituzione.
    L'art. 19 della legge regionale Puglia n. 54/1984,  stabilisce  al
 settimo,  ottavo  e nono comma: "Contro il provvedimento del sindaco,
 l'interessato puo' proporre ricorso al  pretore  del  luogo  nel  cui
 mandamento  e'  situato  l'alloggio,  entro  il termine perentorio di
 trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.
    Il pretore  adito  ha  facolta'  di  sospendere  l'esecuzione  del
 decreto.
    Il  provvedimento  di sospensione puo' essere dato dal pretore con
 decreto in calce al ricorso", dal che emerge con ogni evidenza che la
 regione Puglia ha inteso  attribuire  all'autorita'  giudiziaria  una
 competenza  nuova  rispetto a quelle previste dalle norme dello Stato
 anche se, in sostanza, il pretore puo' essere adito,  con  le  stesse
 prerogative,  in  virtu' dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n.
 1035. Resta il fatto, tuttavia, che la legge regionale  della  Puglia
 si  e'  posta  in  contrasto  con  l'art.  108 della Costituzione che
 riserva   allo   Stato   la   potesta'   legislativa    in    materia
 giurisdizionale,  a  principio  dell'ordinamento,  come piu' volte ha
 ribadito la Corte costituzionale.
    La norma, peraltro, contrasta con l'art.  117  della  Costituzione
 che  non  include,  tra le materie oggetto di decentramento in cui le
 regioni possono legiferare,  il  settore  giurisdizionale  e  questo,
 ovviamente, per la riserva del citato art. 108.
    Stanti  queste  considerazioni,  l'art. 19, settimo, ottavo e nono
 comma, della legge regionale della Puglia n. 54/1984 e'  sospetto  di
 incostituzionalita'  per  cui il giudizio sulla norma va rimesso alla
 Corte costituzionale.
    La rilevanza della questione sul giudizio e' evidente, in  quanto,
 senza  la norma citata questo giudice non avrebbe potuto essere adito
 e, di conseguenza, non puo' pronunciarsi nel merito.