ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sui ricorsi riuniti proposti da Domenica Castrogiovanni ed altri contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Enna ed altri, iscritta al n. 295 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visti gli atti di costituzione della Federazione Italiana Panificatori, Panificatori-Pasticceri ed affini, della Cooperativa Agricola "Valle del Dittaino" a r.l.; Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione di Catania, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), secondo il quale i panifici di nuovo impianto sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia, la quale "accerta l'opportunita' del nuovo impianto in relazione alla densita' dei panifici esistenti e del volume della produzione nella localita' ove e' stata chiesta l'autorizzazione"; che tale questione e' stata sollevata in riferimento: a) all'art. 3 della Costituzione, per avere la legge assoggettato ad autorizzazione basata sugli stessi presupposti di carattere locale sia impianti artigianali che producono pane da consumarsi rapidamente, sia impianti industriali che producono pane a piu' lunga conservazione e, quindi, consumabile al di la' di una sfera territoriale localmente delimitata; b) all'art. 41 della Costituzione, per la compressione cosi' irrazionalmente posta all'iniziativa economica privata, non essendo l'autorizzazione correlata alla utilita' sociale, ostacolando essa la produzione di pane da vendere fuori dall'ambito locale; c) all'art. 97 della Costituzione, violato dalla previsione di un provvedimento autorizzativo di autorita' provinciale anche per l'esercizio di un'attivita' industriale con rilievo nazionale e comunitario; Considerato che questa Corte, con la sentenza 8 febbraio 1991, n. 63 ha dichiarato non fondata analoga questione, sulla base dell'interpretazione della normativa impugnata, secondo la quale la ricognizione dei dati di fatto determinanti al fine del rilascio dell'autorizzazione (densita' dei panifici esistenti, volume della produzione) attiene esclusivamente ad una realta' locale territorialmente contenuta nell'area di competenza (provinciale) della Camera di commercio, alla cui valutazione rimane sottratta l'entita' della produzione di pane destinata ad essere assorbita dai mercati non appartenenti al predetto ambito territoriale, non riferendosi l'anzidetta autorizzazione alla produzione relativa a tali mercati; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.