ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2  della  legge
 31  luglio  1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione), promosso
 con ordinanza emessa il 13 luglio 1990 dal  Tribunale  amministrativo
 regionale  per  la  Sicilia,  sezione di Catania, sui ricorsi riuniti
 proposti da Domenica Castrogiovanni ed  altri  contro  la  Camera  di
 Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura di Enna ed altri,
 iscritta  al  n.  295  del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  22,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visti   gli   atti  di  costituzione  della  Federazione  Italiana
 Panificatori, Panificatori-Pasticceri ed  affini,  della  Cooperativa
 Agricola "Valle del Dittaino" a r.l.;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 ottobre 1992 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
 sezione  di  Catania,  ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove
 norme  sulla  panificazione),  secondo  il  quale i panifici di nuovo
 impianto sono soggetti ad autorizzazione della Camera  di  commercio,
 industria   e   agricoltura   della   Provincia,  la  quale  "accerta
 l'opportunita' del nuovo impianto  in  relazione  alla  densita'  dei
 panifici  esistenti e del volume della produzione nella localita' ove
 e' stata chiesta l'autorizzazione";
      che  tale  questione  e'  stata  sollevata  in  riferimento:  a)
 all'art.  3  della  Costituzione,  per avere la legge assoggettato ad
 autorizzazione basata sugli stessi presupposti  di  carattere  locale
 sia   impianti   artigianali   che   producono   pane  da  consumarsi
 rapidamente, sia impianti industriali che producono pane a piu' lunga
 conservazione  e,  quindi,  consumabile  al  di  la'  di  una   sfera
 territoriale    localmente   delimitata;   b)   all'art.   41   della
 Costituzione,  per  la  compressione  cosi'   irrazionalmente   posta
 all'iniziativa   economica   privata,  non  essendo  l'autorizzazione
 correlata alla utilita' sociale, ostacolando essa  la  produzione  di
 pane  da  vendere  fuori  dall'ambito  locale;  c)  all'art. 97 della
 Costituzione,  violato   dalla   previsione   di   un   provvedimento
 autorizzativo  di  autorita'  provinciale  anche  per  l'esercizio di
 un'attivita' industriale con rilievo nazionale e comunitario;
    Considerato che questa Corte, con la sentenza 8 febbraio 1991,  n.
 63   ha   dichiarato   non  fondata  analoga  questione,  sulla  base
 dell'interpretazione della normativa impugnata, secondo la  quale  la
 ricognizione  dei  dati  di  fatto  determinanti al fine del rilascio
 dell'autorizzazione (densita' dei panifici  esistenti,  volume  della
 produzione)    attiene   esclusivamente   ad   una   realta'   locale
 territorialmente  contenuta  nell'area  di  competenza  (provinciale)
 della  Camera  di  commercio,  alla  cui valutazione rimane sottratta
 l'entita' della produzione di pane destinata ad essere assorbita  dai
 mercati   non  appartenenti  al  predetto  ambito  territoriale,  non
 riferendosi l'anzidetta autorizzazione  alla  produzione  relativa  a
 tali mercati;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.