ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo  47,  primo
 comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni
 ('Ordinamento  penitenziario')  promosso  con  ordinanza emessa il 17
 marzo 1992 dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia  sull'istanza  di
 affidamento  in prova al Servizio sociale proposta da Braga Francesco
 iscritta al n. 290 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  11, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 7 ottobre 1992 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che, in un procedimento relativo all'affidamento in prova
 al servizio sociale di un soggetto  avente  un  residuo  di  pena  da
 espiare  inferiore ad anni tre, ma inizialmente condannato ad anni 15
 di reclusione, l'adito  tribunale  di  sorveglianza  di  Brescia  con
 ordinanza del 17 marzo 1992 ha sollevato in riferimento agli artt. 3,
 comma  1  e 2 e 97, comma 1 della Costituzione, questione incidentale
 di legittimita' costituzionale dell'art. 47 comma 1 ord. pen.  (legge
 1975  n. 344/1986 n. 663), ove appunto interpretato nel senso che, ai
 fini della determinazione del limite  dei  tre  anni  rilevante  agli
 effetti  della  concessione  del suddetto beneficio, consenta di aver
 riguardo (in ragione della detraibilita' dell'espiato, ammessa  dalla
 precedente  sent.  386/89  Corte  Cost.)  alla sola misura della pena
 residua  anche  nei  casi   in   cui   al   richiedente   sia   stata
 originariamente  irrogata  pena  superiore  (pur notevolmente) ai tre
 anni per un unico reato;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri per contestare la fondatezza della impugnativa;
    Considerato  che  il  punto  "se  il  beneficio  in  parola  possa
 concedersi  anche a soggetti (cui resti da espiare un residuo di pena
 inferiore a tre anni, ma) ai quali sia  stata  inizialmente  irrogata
 una  pena  superiore  al detto limite per un unico reato", secondo la
 sentenza n. 17/1992, "non e' stato esaminato dalla ricordata sentenza
 n. 386/89" (che ha  avuto  riguardo  a  soggetti  condannati  a  pena
 iniziale  superiore  ai  tre anni per effetto di cumulo di pene ex se
 non eccedenti detto limite), donde la piena  liberta'  interpretativa
 in proposito del giudice ordinario;
      che  successivamente  alla  citata  pronunzia,  le Sezioni unite
 penali della Corte  di  Cassazione  hanno  negato  che  possa  essere
 disposto   l'affidamento   in   prova   al  servizio  sociale  quando
 l'esecuzione in corso riguardi una pena superiore a tre anni inflitta
 per un unico reato;
      che successivamente alla ordinanza di rimessione e'  entrato  in
 vigore  il  d.-l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con legge 7 agosto
 1992 n. 356, che all'art. 14- bis, sotto la rubrica  "interpretazione
 del  primo  comma dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario" recita
 "la disposizione del primo comma dell'art. 47 della legge  26  luglio
 1975, n. 354, nella parte in cui indica i limiti che la pena inflitta
 non   deve   superare   perche'   il   condannato  possa  beneficiare
 dell'affidamento in prova al servizio sociale,  va  interpretata  nel
 senso  che  deve  trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto
 conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive";
      che - nella mancanza pure in tale ultima disposizione di univoci
 elementi testuali sul punto specifico se la norma cosi'  interpretata
 abbia  riguardo  anche  al  caso in cui l'espiazione concerna la pena
 inflitta per un unico reato - lo ius superveniens propone  nuovamente
 il  problema  ermeneutico  risolto,  con  riferimento alla situazione
 normativa previgente,  dalla  citata  sentenza  delle  Sezioni  unite
 penali;
      che  pertanto  gli  atti  vanno  restituiti  al  giudice  a  quo
 affinche' rinnovi l'esame della questione alla luce del  sopravvenuto
 disposto normativo.