ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  22, terzo
 (recte:  quarto)  comma,  della  legge  24  novembre  1981,  n.   689
 (Modifiche  al  sistema  penale), promosso con ordinanza emessa il 29
 gennaio 1992 dal Pretore di Monza nel  procedimento  civile  vertente
 tra  Novi  Raffaele e l'Ispettorato provinciale del Lavoro di Milano,
 iscritta al n. 143 del registro ordinanze  1992  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  13, prima serie speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 17 giugno 1992 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione  ad  ordinanza-
 ingiunzione in cui la parte era ricorsa personalmente ed aveva eletto
 domicilio in Comune diverso da quello sede del mandamento, il Pretore
 di Monza - rilevato che la notifica dell'udienza era stata effettuata
 all'opponente  presso  la cancelleria della pretura suddetta, a norma
 dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che
 l'opponente stesso,  non  avendone  quindi  avuta  notizia,  non  era
 comparso  all'udienza  -  non  convalidava  l'opposta  ingiunzione  e
 sollevava d'ufficio, con ordinanza emessa  il  29  gennaio  1992,  in
 relazione  agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale della norma citata, nella  parte  in  cui
 non  consente che l'opponente che sta in giudizio personalmente possa
 dichiarare la residenza od eleggere il domicilio in qualsiasi  Comune
 del  circondario  (con  conseguente  obbligo  di ivi notificargli gli
 atti) e non soltanto nel Comune ove ha sede il pretore adito.
    Chi abbia nominato un procuratore che  eserciti  nel  circondario,
 osserva  il  giudice rimettente, gode del piu' favorevole regime ( ex
 art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.  37)  che  assicura  le
 comunicazioni presso lo studio di quest'ultimo.
    Cio' concreterebbe una disparita' di trattamento, tanto piu' grave
 ove  si  consideri  che la legge ha inteso valorizzare l'accesso alla
 giustizia del singolo attraverso la difesa personale che puo'  essere
 svolta  senza  alcuna  autorizzazione  ed  ove  si valuti altresi' la
 condizione implicita di non-abbienza in cui versa chi scelga di stare
 personalmente   in   giudizio:   questi   vede   la   propria    non-
 professionalita'  ulteriormente  mortificata  dall'onere  (aggiuntivo
 rispetto a chi si valga  del  difensore)  di  eleggere  o  dichiarare
 domicilio nel Comune sede di pretura.
    Ulteriore  profilo di disparita' (che, a parere del giudice a quo,
 differenzierebbe l'odierna prospettazione da quella  gia'  dichiarata
 manifestamente  infondata  da  questa  Corte  con ordinanza n. 42 del
 1988) risulterebbe dal confronto con l'Amministrazione  opposta  (che
 si  difende  in  proprio  attraverso  funzionari  delegati)  a cui le
 comunicazioni    vengono    eseguite    addirittura    fuori    dalla
 circoscrizione.
   Irragionevole appare altresi' al Pretore la protezione accordata al
 bene  della  speditezza  delle  comunicazioni  rispetto  all'onere  -
 imposto alla parte - di periodica  ispezione  della  cancelleria,  la
 quale,  secondo  il  giudice  a  quo,  non  sarebbe  onerata  in modo
 sensibilmente piu' gravoso da comunicazioni  e  notifiche  in  centri
 viciniori.
    Vi  sarebbero  in conclusione un inutile impedimento all'esercizio
 del diritto di agire e soprattutto  una  violazione  del  diritto  di
 difesa  che  farebbero  auspicare  un  riesame  della  giurisprudenza
 costituzionale attraverso una sentenza  che  consenta  l'operativita'
 del  citato  art.  82  del  regio  decreto  n.  37  del 1934, nonche'
 un'estensione   della   declaratoria   d'illegittimita'   all'analoga
 normativa del processo civile ex artt. 314, secondo comma, del codice
 di  procedura  civile  e  58  delle disposizioni per l'attuazione del
 codice  di  procedura  civile  (la  quale  peraltro   ammette   quale
 possibilita'   ma   non   impone   quale   obbligo   comunicazioni  e
 notificazioni presso la cancelleria nell'ipotesi de qua).
    2. - E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
 per la declaratoria di manifesta infondatezza  sulla  base  del  gia'
 citato precedente della Corte costituzionale.
                        Considerato in diritto
    1.  - Il Pretore di Monza, con ordinanza del 29 gennaio 1992 (R.O.
 n. 143 del 1992), solleva, in riferimento agli articoli 3 e 24  della
 Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22,
 terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nei limiti in cui
 non prevede che la  dichiarazione  di  residenza  o  di  elezione  di
 domicilio  della  parte  che  si  difende  personalmente possa essere
 eseguita  in  qualsiasi  Comune  del  circondario  a  cui  appartiene
 l'ufficio  di pretura adito (con conseguente obbligo di notificazione
 ivi degli atti del processo)".
    2. - La questione e' inammissibile.
    Va premesso che la censura deve essere piu' precisamente  riferita
 al quarto comma (e non al terzo) della norma impugnata.
    Nell'ordinanza  di rimessione si sostiene che, ove l'opponente non
 sia comparso all'udienza - la cui data  di  fissazione  egli  non  ha
 potuto  tempestivamente conoscere perche' il relativo decreto gli era
 stato   soltanto   simbolicamente   notificato,   tramite   ufficiale
 giudiziario,  nella  cancelleria  della  pretura, e non nel suo reale
 domicilio - il pretore non  avrebbe  altra  possibilita'  che  quella
 della  convalida  dell'ordinanza-ingiunzione  ai  sensi dell'art. 23,
 quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
    Il  giudice  a  quo  omette  di  rilevare  che tale norma e' stata
 dichiarata  costituzionalmente  illegittima  da  questa   Corte   con
 sentenza  n.  534 del 1990 proprio "nella parte in cui prevede che il
 pretore  convalidi  il  provvedimento  opposto  in  caso  di  mancata
 presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza
 senza    addurre    alcun   legittimo   impedimento,   anche   quando
 l'illegittimita'  del  provvedimento  risulti  dalla   documentazione
 allegata dall'opponente".
    Non  scaturisce  percio'  necessariamente dalla mancata conoscenza
 dell'udienza una conseguenza pregiudizievole per l'opponente, la  cui
 opposizione si dimostri in atti fondata.
    3.   -  Quanto  ai  parametri  evocati,  articoli  3  e  24  della
 Costituzione, questa Corte non puo' non ribadire,  dinanzi  ai  nuovi
 profili  prospettati  dal  giudice  a  quo  - a) irragionevolezza del
 perseguimento del fine della speditezza solo con la notificazione  in
 cancelleria  e  non  anche  al  domicilio  reale  dell'opponente;  b)
 aggravio dell'esercizio del diritto di difesa, sia per la elezione di
 domicilio in luogo diverso da quello della  residenza  abituale,  sia
 per l'onere di informazione presso la cancelleria del pretore adito -
 la  persistente  validita'  della  propria giurisprudenza nei termini
 espressi  con  l'ordinanza  n.  42  del  1988  su  analoga  questione
 sollevata dallo stesso Pretore di Monza.
    4.  - Nel nostro sistema processuale la dichiarazione di residenza
 o elezione di domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio  giudiziario
 adito  e'  richiesta:  a)  nel  rito  ordinario,  per il procedimento
 davanti al tribunale,  quando  la  parte  voglia  stare  in  giudizio
 personalmente,  ex art. 165, primo comma, ultima parte, del codice di
 procedura civile; b) dinanzi al pretore  ed  al  conciliatore,  anche
 quando  le  parti  siano  rappresentate  da procuratore, ex art. 314,
 secondo comma, del codice di procedura civile;  c)  nel  procedimento
 monitorio, quando e' ammessa la costituzione di persona, ex art. 638,
 primo  comma, del codice di procedura civile, e dove, in mancanza, le
 notificazioni possono essere fatte presso  la  cancelleria,  ex  art.
 638,  secondo  comma,  al pari di quanto disposto per il procedimento
 dinanzi al pretore e al conciliatore dall'art. 58 delle  disposizioni
 di  attuazione del codice di procedura civile; d) nel procedimento di
 intimazione di licenza o di sfratto e in quello  di  opposizione,  in
 entrambi  i  quali la mancanza della richiesta localizzazione produce
 l'effetto della notificabilita' presso la cancelleria, ex artt.  660,
 secondo comma, e 668, terzo comma, del codice di procedura civile; e)
 nel  rito  del lavoro, che prevede la competenza per materia del pre-
 tore, quando le parti si costituiscono a  mezzo  di  procuratore,  ex
 artt.  414,  primo comma, e 416, primo comma, del codice di procedura
 civile, con la significativa limitazione del valore della causa entro
 le lire 250.000 della possibilita' offerta dall'art. 417  del  codice
 di   procedura   civile   ("elezione  di  domicilio  nell'ambito  del
 territorio della Repubblica") per  la  parte  che  stia  in  giudizio
 personalmente.
   Si   tratta,   dunque,  di  un  dato  dell'ordinamento  processuale
 variabile in relazione ai diversi modelli procedimentali, su cui  non
 e'  possibile  operare  muovendo da una singola norma e valutando una
 ratio in particolare.
    5.  -  Dovendosi  percio'  ponderare,  all'interno  di  un  quadro
 sistematico  complessivo,  l'opportunita' di una modifica del vigente
 sistema di comunicazione di atti processuali e di una scelta tra piu'
 modalita' - biglietto di  cancelleria,  notificazione  per  ufficiale
 giudiziario, notificazione a mezzo posta, telegramma collazionato con
 avviso  di  ricevimento  o  altro  exartt.  136  e  ss. del codice di
 procedura civile - per il raggiungimento del  fine  della  pronta  ed
 effettiva  notizia  da parte del destinatario, il giudice delle leggi
 non puo'  non  riconoscere  che  questa  e'  materia  riservata  alla
 discrezionalita' del legislatore.
    La questione e' pertanto da dichiararsi inammissibile.