ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 440 del  codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1992
 dal  Tribunale  di  Civitavecchia nel procedimento penale a carico di
 Barlaam Patrizia, iscritta al n. 202 del registro  ordinanze  1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 18, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  7  ottobre  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento penale in cui l'imputato
 aveva  fatto  richiesta  di  definizione  del  processo  con  il rito
 abbreviato, con il consenso del P.M., richiesta respinta dal  Giudice
 in  sede  di  udienza preliminare, sulla base della non definibilita'
 allo stato degli atti, il Tribunale di Civitavecchia,  con  ordinanza
 emessa il 13 gennaio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,
 24,   25  e  111,  primo  comma,  della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 440  del  codice  di  procedura
 penale nella parte in cui esclude qualunque possibilita' di sindacato
 su tale decisione di rigetto;
      che  secondo il giudice a quo, essendo impossibile, nell'ipotesi
 considerata, per il giudice  del  dibattimento  l'applicazione  dello
 sconto di pena, risulterebbe leso il diritto soggettivo dell'imputato
 a chiedere il giudizio abbreviato;
      che  inoltre,  a parere del Tribunale rimettente, l'analogia con
 la disciplina del patteggiamento  evidenzierebbe  una  ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  tra  le  due  ipotesi,  dal  momento che
 l'accordo ex art. 444 del codice di procedura penale,  anche  se  non
 "omologato"   dal  Giudice  dell'udienza  preliminare  per  qualsiasi
 motivo, puo' sempre essere riproposto al giudice del dibattimento;
      che infine si evidenzierebbe una  disparita'  anche  all'interno
 del  procedimento  stesso,  atteso che il giudice del dibattimento, a
 seguito della sentenza di questa Corte n. 81 del 1991, puo' applicare
 all'imputato la riduzione di pena ex art.  442,  secondo  comma,  del
 codice  di  procedura penale anche ove manchi il consenso del P.M. al
 rito abbreviato, mentre tale possibilita' e'  esclusa  nella  ipotesi
 censurata,  con  ulteriore,  possibile  lesione  dell'art.  25  della
 Costituzione (venendosi ad "espropriare" il giudice stesso del potere
 di  decidere  della  sanzione  avvalendosi  di  tutti  gli  strumenti
 processuali che l'ordinamento appresta in favore dell'imputato);
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  concludendo  per
 l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  questa  Corte, con la sentenza n. 23 del 1992 ha
 gia'  dichiarato  l'illegittimita'   costituzionale   del   combinato
 disposto  degli  artt.  438,  439,  440 e 442 del codice di procedura
 penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, all'esito  del
 dibattimento  -  ritenendo  che  il  processo  poteva,  su  richiesta
 dell'imputato e  con  il  consenso  del  pubblico  ministero,  essere
 definito   allo   stato  degli  atti  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari - possa applicare la riduzione di pena prevista dall'art.
 442, secondo comma;
      che in tale occasione si  e'  escluso  che  al  giudice  per  le
 indagini  preliminari  "possa spettare ( ..) l'ultima parola, in modo
 preclusivo, sulla decidibilita' allo stato degli atti";
      che,  pertanto  le  censure  mosse  dal  giudice  a  quo   circa
 l'insindacabilita'  del  rigetto  della  richiesta di rito abbreviato
 risultano superate dal potere di  controllo  circa  la  decidibilita'
 allo stato degli atti ora riconosciuto al giudice del dibattimento;
      che, quindi, la questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;