LA CORTE DI APPELLO
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  nel  giudizio  di  appello
 sull'impugnativa  proposta dal p.m. di Milano, dal p.g. presso questa
 corte e da Contorni Luigi, parte lesa costituita in parte civile  nel
 procedimento penale a carico di:
      Lanza  Cesare,  nato  a  Cosenza  8 luglio 1942 ed elettivamente
 domiciliato in Milano, via Francesco  Sforza,  1,  presso  lo  studio
 dell'avv. Giampiero Biancolella che lo difende di fiducia;
      Fede  Emilio, nato a Barcellona il 24 giugno 1931, elettivamente
 domiciliato in Milano, viale Regina Margherita n. 30 presso lo studio
 dell'avv. Jacopo Pensa che,  unitamente  all'avv.  Angelo  Giarda  lo
 difende di fiducia;
      De  Mitri  Enzo,  nato  a  Galatone  ed  elett.te domiciliato in
 Milano, via F. Sforza n.  1  presso  lo  studio  dell'avv.  Giampiero
 Biancolella che lo difende di fiducia;
 imputati:
      Lanza  e  Fede:  A)  del  reato p. e p. dagli artt. 110, 595 del
 c.p., 13 della legge 48/1947, 13 della  legge  n.  103/1975  perche',
 intervenendo  il Lanza alla trasmissione TV di Rete 4" andata in onda
 in data 7 giugno 1990, intitolata "Il caso  Miriam"  e  condotta  dal
 Fede,  il  cui  contenuto  qui si intende integralmente riportato, in
 concorso tra loro  offendevano  la  reputazione  di  Contorni  Luigi,
 affermando  tra  l'altro  che  la nota vicenda per cui la bambina era
 stata sottratta  temporaneamente  alla  patria  potesta'  del  padre,
 sospettato  di violenza sessuale in suo danno, aveva avuto origine da
 un errore medico territoriale del suddetto, primario della  divisione
 di  chirurgia infantile dell'ospedale di Niguarda, ove la bambina era
 stata ricoverata, avendo indicato appunto in tale violenza  la  causa
 delle  lesioni  riscontrate  sulla  bambina  stessa  e che forse ella
 avrebbe potuto essere salvata se fosse stata visitata da altri medici
 che avessero tempestivamente diagnosticato il male che la affliggeva;
 con l'aggravante di aver attribuito  alla  persona  offesa  un  fatto
 determinato;
      De  Mitri:  B)  del  reato  p. e p. dagli artt. 595 del c.p., 13
 della legge 48/1947 perche' quale autore materiale dell'articolo  "il
 papa'  di Miriam: mai piu' ad altri padri", pubblicato sul quotidiano
 "La Notte" dell'8 giugno 1990 e  che  qui  si  intende  integralmente
 riportato, offendeva la reputazione di Contorni Luigi, affermando tra
 l'altro  che  la  nota vicenda per cui la bambina era stata sottratta
 temporaneamente  alla  patria  potesta'  del  padre,  sospettato   di
 violenza  sessuale  in  suo  danno,  aveva avuto origine da un errore
 medico del suddetto, primario della divisione di chirurgia  infantile
 dell'ospedale  di  Niguarda,  ove  la  bambina  era stata ricoverata,
 avendo indicato appunto in  tale  violenza  la  causa  delle  lesioni
 riscontrate  sulla  bambina  stessa  e  che, forse la bambina avrebbe
 potuto essere salvata se fosse stata visitata  da  altri  medici  che
 avessero tempestivamente diagnosticato il male che la affliggeva; con
 l'aggravante   di  aver  attribuito  alla  persona  offesa  un  fatto
 determinato;
      Lanza: C) del reato p. e p. dagli artt. 57,  595  del  c.p.,  13
 della   legge   48/1947  perche'  nella  sua  qualita'  di  direttore
 responsabile del quotidiano "La Notte", omettendo  di  esercitare  il
 dovuto  controllo  sul  contenuto  dell'articolo  di  cui  sopra, non
 impediva che fosse commesso il reato sopra specificato.
    La  Corte  letti  gli  atti  di  causa  osserva:  i   profili   di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art.  425 del c.p.p. prospettati
 dal p.g. per eccesso di delega nella  parte  in  cui  si  prevede  il
 potere  del g.u.p. ad emettere sentenze di proscioglimento diverse da
 quelle di merito sebbene  un  tale  potere  non  sia  previsto  dalla
 direttiva  n. 52 dell'art. 2 della legge delega, sono stati da questa
 Corte  gia'  in  precedenza  esaminati  e  posti  a  fondamento   dei
 provvedimenti di rimessione alla Corte costituzionale pronunciati con
 ordinanza 24 gennaio 1992 e 11 marzo 1992.
    La mancata prospettazione di ulteriori considerazioni ed argomenti
 che  possano  indurre  a  modificare  il  giudizio  al  proposito  in
 precedenza  espresso  e  l'evidente  impossibilita'  di  definire  il
 giudizio   indipendentemente   dalla   risoluzione   della  specifica
 questione di legittimita' costituzionale  della  norma  impongono  la
 rimessione  degli  atti  alla  Corte Costituzionale con i conseguenti
 incombenti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87  e  la
 sospensione del giudizio sino alla pronuncia della Corte.