LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di appello sull'impugnativa proposta dal p.m. di Milano, dal p.g. presso questa corte e da Contorni Luigi, parte lesa costituita in parte civile nel procedimento penale a carico di: Lanza Cesare, nato a Cosenza 8 luglio 1942 ed elettivamente domiciliato in Milano, via Francesco Sforza, 1, presso lo studio dell'avv. Giampiero Biancolella che lo difende di fiducia; Fede Emilio, nato a Barcellona il 24 giugno 1931, elettivamente domiciliato in Milano, viale Regina Margherita n. 30 presso lo studio dell'avv. Jacopo Pensa che, unitamente all'avv. Angelo Giarda lo difende di fiducia; De Mitri Enzo, nato a Galatone ed elett.te domiciliato in Milano, via F. Sforza n. 1 presso lo studio dell'avv. Giampiero Biancolella che lo difende di fiducia; imputati: Lanza e Fede: A) del reato p. e p. dagli artt. 110, 595 del c.p., 13 della legge 48/1947, 13 della legge n. 103/1975 perche', intervenendo il Lanza alla trasmissione TV di Rete 4" andata in onda in data 7 giugno 1990, intitolata "Il caso Miriam" e condotta dal Fede, il cui contenuto qui si intende integralmente riportato, in concorso tra loro offendevano la reputazione di Contorni Luigi, affermando tra l'altro che la nota vicenda per cui la bambina era stata sottratta temporaneamente alla patria potesta' del padre, sospettato di violenza sessuale in suo danno, aveva avuto origine da un errore medico territoriale del suddetto, primario della divisione di chirurgia infantile dell'ospedale di Niguarda, ove la bambina era stata ricoverata, avendo indicato appunto in tale violenza la causa delle lesioni riscontrate sulla bambina stessa e che forse ella avrebbe potuto essere salvata se fosse stata visitata da altri medici che avessero tempestivamente diagnosticato il male che la affliggeva; con l'aggravante di aver attribuito alla persona offesa un fatto determinato; De Mitri: B) del reato p. e p. dagli artt. 595 del c.p., 13 della legge 48/1947 perche' quale autore materiale dell'articolo "il papa' di Miriam: mai piu' ad altri padri", pubblicato sul quotidiano "La Notte" dell'8 giugno 1990 e che qui si intende integralmente riportato, offendeva la reputazione di Contorni Luigi, affermando tra l'altro che la nota vicenda per cui la bambina era stata sottratta temporaneamente alla patria potesta' del padre, sospettato di violenza sessuale in suo danno, aveva avuto origine da un errore medico del suddetto, primario della divisione di chirurgia infantile dell'ospedale di Niguarda, ove la bambina era stata ricoverata, avendo indicato appunto in tale violenza la causa delle lesioni riscontrate sulla bambina stessa e che, forse la bambina avrebbe potuto essere salvata se fosse stata visitata da altri medici che avessero tempestivamente diagnosticato il male che la affliggeva; con l'aggravante di aver attribuito alla persona offesa un fatto determinato; Lanza: C) del reato p. e p. dagli artt. 57, 595 del c.p., 13 della legge 48/1947 perche' nella sua qualita' di direttore responsabile del quotidiano "La Notte", omettendo di esercitare il dovuto controllo sul contenuto dell'articolo di cui sopra, non impediva che fosse commesso il reato sopra specificato. La Corte letti gli atti di causa osserva: i profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. prospettati dal p.g. per eccesso di delega nella parte in cui si prevede il potere del g.u.p. ad emettere sentenze di proscioglimento diverse da quelle di merito sebbene un tale potere non sia previsto dalla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge delega, sono stati da questa Corte gia' in precedenza esaminati e posti a fondamento dei provvedimenti di rimessione alla Corte costituzionale pronunciati con ordinanza 24 gennaio 1992 e 11 marzo 1992. La mancata prospettazione di ulteriori considerazioni ed argomenti che possano indurre a modificare il giudizio al proposito in precedenza espresso e l'evidente impossibilita' di definire il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della specifica questione di legittimita' costituzionale della norma impongono la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale con i conseguenti incombenti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e la sospensione del giudizio sino alla pronuncia della Corte.