ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma terzo,
 della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di
 assistenza economica agli invalidi civili, ai  ciechi  civili  ed  ai
 sordomuti),  promosso  con  ordinanza  emessa  il 2 dicembre 1991 dal
 Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente  tra  Masciadri
 Silvana  ed altro e il Ministero dell'Interno, iscritta al n. 184 del
 registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  Masciadri  Silvana ed altro e
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore
 Ugo Spagnoli;
    Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che nel corso di un giudizio in grado d'appello promosso
 da Silvana Masciadri e Luca Degli Innocenti, invalidi civili  totali,
 nei  confronti  del Ministero dell'Interno - al fine di ottenere - in
 riforma della sentenza di primo grado - che l'importo dell'indennita'
 di accompagnamento ad essi spettante in  virtu'  dell'art.  2,  comma
 terzo, della legge 21 novembre 1988, n. 508 fosse equiparato a quello
 dell'indennita'  corrisposta  agli  invalidi  di  guerra  di cui alla
 tabella E, lettera A bis, n. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656,  i
 ricorrenti  appellanti  hanno  sollevato  eccezione  di  legittimita'
 costituzionale del suddetto art.  2, comma terzo, della legge n.  508
 del 1988;
      che  tale  eccezione  veniva  fondata sulla considerazione che a
 parita' di bisogno deve  corrispondere  una  parita'  di  prestazioni
 assistenziali,   il   che'  del  resto  era  stato  riconosciuto  dal
 legislatore che con le leggi nn. 18 del 1980 e  392  del  1984  aveva
 parificato l'importo dell'indennita' per le due situazioni;
      che  pertanto  l'abbandono  da  parte  dell'art. 2, comma terzo,
 della legge n. 508 del 1988 della parita'  di  trattamento,  appariva
 irragionevole  e  lesiva dell'art. 3 Cost. nonche' dell'art. 38 Cost.
 non essendo stato riconosciuto ai ricorrenti il trattamento dovuto  a
 cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi per vivere;
      che  il Tribunale di Firenze con l'ordinanza del 2 dicembre 1991
 dichiarava rilevante e non manifestamente infondata, con  riferimento
 agli  artt.  3  e  38 della Costituzione la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, comma  terzo,  della  legge  21  novembre
 1988,  n.  508 nella parte in cui attribuisce agli invalidi civili di
 cui  alla  legge  11  febbraio  1980,  n.  18   una   indennita'   di
 accompagnamento  inferiore  a  quella  prevista  per  gli invalidi di
 guerra dalla tabella E, lettera A bis, allegata alla legge 6  ottobre
 1986, n. 656;
      che  nel  giudizio  innanzi  a  questa  Corte  e' intervenuto il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
 dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  chiedendo  che la questione
 sollevata venisse dichiarata inammissibile o comunque infondata;
      che  si  sono  altresi'  costituite  le  parti  private  con  il
 patrocinio  dei  professori  Paolo  Barile,  Stefano  Grassi  e Carlo
 Mezzanotte    chiedendo    l'accoglimento    della    questione    di
 costituzionalita' sollevata dal Tribunale di Firenze;
    Considerato  che  l'Avvocatura  Generale  dello  Stato  ha  in via
 preliminare  rilevato  che  la  prospettazione  della  questione   di
 costituzionalita' da parte del Tribunale di Firenze appare viziata da
 perplessita',  non avendo i giudici remittenti espresso con chiarezza
 una   propria   scelta   interpretativa   in   ordine   alla   natura
 dell'indennita' regolata dalla norma in questione;
    Considerato  che  l'eccezione  di  inammissibilita' cosi' proposta
 dall'Avvocatura dello Stato appare fondata, in  quanto  i  giudici  a
 quibus pur affermando che la diversita' di trattamento riservato alla
 indennita'   di  accompagnamento  per  gli  invalidi  civili  sarebbe
 giustificata ove a detto istituto dovesse  attribuirsi  natura  anche
 risarcitoria,  non  hanno poi espresso in modo chiaro la loro opzione
 interpretativa in proposito;
      che pertanto la mancanza di  una  scelta  interpretativa  chiara
 circa  la  natura  dell'istituto, considerata dagli stessi remittenti
 pregiudiziale ai fini di ritenere giustificata o meno  la  diversita'
 di trattamento lamentata dalle parti private costituisce evidente in-
 dice  di  perplessita'  nella prospettazione della questione, si' che
 questa, per costante giurisprudenza di questa Corte,  deve  ritenersi
 inammissibile  (per  tutte,  da  ultimo,  sentenza  n. 187 del 1992 e
 ordinanza n. 317 del 1991);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;