ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, n. 29, della
 legge  17  febbrario  1985,  n.  17 (Conversione con modificazioni in
 materia di IVA e di  imposte  sul  reddito  e  disposizioni  relative
 all'Amministrazione  finanziaria), promosso con ordinanza emessa il 7
 febbraio  1991  dalla  Commissione  tributaria  di  primo  grado   di
 Alessandria  sul  ricorso  proposto  da  Corradini  Gianfranco contro
 l'Ufficio IVA  di  Alessandria,  iscritta  al  n.  237  del  registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  7  ottobre  1992  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza del 7 febbraio 1991, la Commissione
 tributaria di primo grado di  Alessandria,  chiamata  a  pronunciarsi
 sulla  legittimita' di un avviso di accertamento in rettifica operato
 nei confronti di Gianfranco Corradini, dal locale Ufficio  I.V.A.  ai
 sensi  dell'art. 2 n. 29 della l. 17 febbraio 1985 n. 17, ha dubitato
 della costituzionalita' della  norma  suddetta  nella  parte  in  cui
 questa  consente  all'Amministrazione di rettificare le dichiarazioni
 dei contribuenti in regime forfettario - anche "indipendentemente  da
 quanto  stabilito  nell'art.  39 del d.P.R. 1973 n. 600 e negli artt.
 54, 55 d.P.R. 1972  n.  633"  e,  cioe',  pur  quando  non  risultino
 infedelta'  di  tali  dichiarazioni  o mancata emissione di fatture -
 "determinando  induttivamente  l'ammontare  dei  ricavi,  in   misura
 superiore  a  quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte da
 uno o piu' degli elementi" nella stessa disposizione elencati,  quali
 "dimensione  ed  ubicazione  dei locali destinati all'esercizio, beni
 strumentali  impiegati,  numero,  qualita'   e   retribuzione   degli
 addetti";
      che,  ad  avviso  del giudice a quo, l'eccessiva astrattezza dei
 dati sui quali nella specie  si  fonda  l'accertamento  induttivo,  e
 l'assenza   in   essi   dei  requisiti  di  "gravita',  precisione  e
 concordanza"  richiesti  dall'art.  2729  cod.  civ.   in   tema   di
 presunzioni,   lascerebbero  appunto  inferire  la  vulnerazione  dei
 precetti   della   capacita'   contributiva   e   di   progressivita'
 dell'imposta  (art.  53,  comma primo e secondo, Cost.), dell'art. 24
 (per la estrema difficolta' che avrebbe il contribuente  di  superare
 una    presunzione   siffatta),   dell'art.   3   (per   l'arbitraria
 discriminazione  che  ne  conseguirebbe  ai  danni   dei   lavoratori
 autonomi, in specie artigiani, in regime forfettario);
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
    Considerato che l'art. 53 della successiva legge 30 dicembre 1991,
 n. 413 prevede modalita' di definizione agevolata delle  controversie
 di valutazione;
      che  pertanto  si rende necessaria la restituzione degli atti al
 giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza alla  luce  del
 citato ius superveniens (vedi gia' ord. n. 231 del 1992);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;