ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 406, primo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il 17 dicembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale  di  Venezia,  nel  procedimento  penale  a  carico di Coin
 Piergiorgio, iscritta  al  n.  196  del  registro  ordinanze  1992  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 16, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale  di  Venezia,  con  ordinanza  del  17  dicembre  1991,  ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101,  secondo  comma,  e  112
 della  Costituzione,  questione  di legittimita' dell'art. 406, primo
 comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la
 proroga del termine delle  indagini  preliminari  solo  "prima  della
 scadenza";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che,  con  sentenza n. 174 del 1992, la Corte ha gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale  degli  artt.  406,  primo
 comma, e 553, secondo comma (quest'ultimo riferito alla proroga delle
 indagini  nel  processo  pretorile),  del codice di procedura penale,
 nelle parti in cui  prevedono  che  il  giudice  possa  prorogare  il
 termine  per  le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del
 termine stesso, nonche', ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 406, secondo  comma,  dello
 stesso  codice,  nella  parte  in  cui  prevede  che il giudice possa
 concedere ulteriori proroghe del termine per le indagini  preliminari
 solo "prima della scadenza del termine prorogato" (cfr., altresi', le
 successive  ordinanze di manifesta inammissibilita' n. 224 del 1992 e
 n. 228 del 1992);
      che, peraltro, l'art. 406 del  codice  di  procedura  penale  e'
 stato  sostituito  dall'art.  6,  secondo  comma, del decreto-legge 8
 giugno 1992, n. 306, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
 agosto 1992, n. 356;
      e  che, quindi, appare necessario restituire gli atti al giudice
 a  quo  perche'  verifichi   se,   alla   stregua   della   normativa
 sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante;