ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Umbria notificato  il
 26  marzo  1992,  depositato  in  Cancelleria  il  9 aprile 1992, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota della Presidenza
 del Consiglio dei ministri  (Dipartimento  affari  regionali)  del  4
 gennaio  1992,  telex  200/0008/1.12.S0.7/247,  per  la dichiarazione
 della spettanza alla medesima del potere di  svolgere  attivita'  "di
 mero  rilievo  internazionale" senza l'obbligo di chiedere la "previa
 intesa" governativa prevista dall'art. 4 del d.P.R. 24  luglio  1977,
 n.  616,  e  della  non  spettanza  allo  Stato del potere di imporre
 l'intesa in questione, ed iscritto al n. 10  del  registro  conflitti
 1992;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  ottobre  1992  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Uditi  gli  avvocati  Maurizio  Pedetta  e  Goffredo  Gobbi per la
 Regione  Umbria  e  l'Avvocato  dello  Stato  Franco  Favara  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  telex  del  4 gennaio 1992 - indirizzato al Presidente
 della Regione Umbria e poi trasmesso in copia allo stesso  Presidente
 con  lettera del Commissario del Governo in data 16 gennaio 1992 - la
 Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   (Dipartimento   affari
 regionali),  nel comunicare la concessione dell'intesa governativa ad
 un incontro a Bruxelles fra  un  assessore  della  Regione  Umbria  e
 funzionari della Comunita' economica europea, precisava, ai sensi del
 d.P.C.M.   11  marzo  1980  e  con  riferimento  alla  giurisprudenza
 costituzionale, che la richiesta di "previa intesa"  governativa  per
 le  iniziative  regionali  all'estero doveva essere avanzata non solo
 per le attivita'  di  carattere  promozionale,  di  cui  all'art.  4,
 secondo  comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ma anche per tutte
 le iniziative rientranti nelle cosiddette "attivita' di mero  rilievo
 internazionale",  di  cui alla sentenza della Corte costituzionale n.
 179 del 1987 (come  viaggi  di  studio,  partecipazione  a  convegni,
 visite a connazionali).
    Successivamente,   con   espresso   richiamo  alla  suddetta  nota
 governativa, la Commissione di controllo sugli  atti  regionali,  con
 tre  decisioni  in  data  21  febbraio 1992, (nn. 1177, 1178 e 1218),
 chiedeva chiarimenti alla  Regione  Umbria  in  ordine  alla  mancata
 richiesta   della   "previa   intesa"   governativa   su  altrettante
 deliberazioni  regionali  relative  ad   iniziative   all'estero   ed
 annullava la immediata eseguibilita' delle stesse deliberazioni.
    Le  deliberazioni  contestate  concernevano,  rispettivamente:  la
 partecipazione di un funzionario regionale ad una riunione  a  Londra
 della  Associazione  internazionale per la ricerca e il computo nella
 pianificazione e nei  trasporti,  cui  la  Regione  Umbria  aderisce;
 l'invio  di  una delegazione regionale, composta dal Presidente della
 Giunta e da due funzionari, nel Land tedesco della Saar per lo studio
 di realizzazioni in materia di smaltimento dei rifiuti solidi  urbani
 e  di  disinquinamento; la partecipazione di un funzionario regionale
 ad una  riunione  da  tenersi  a  Budapest  per  l'attuazione  di  un
 programma  comunitario  per  lo  sviluppo della collaborazione tra le
 Regioni della  Comunita'  europea  e  quelle  dei  Paesi  dell'Europa
 dell'est.
    2.  - Avverso il telex governativo, la lettera di trasmissione del
 Commissario del Governo e  le  tre  decisioni  della  Commissione  di
 controllo  sopra  richiamate,  la  Regione Umbria, con ricorso del 26
 marzo 1992, ha sollevato conflitto di  attribuzioni,  per  violazione
 degli  artt.  3, 5, 114, 115, 117 e 118 della Costituzione, chiedendo
 l'annullamento degli stessi atti per la parte relativa alla richiesta
 di una "previa intesa" riferita anche alle "attivita' di mero rilievo
 internazionale".  La  ricorrente  deduce  che  la  "previa   intesa",
 prescritta  dall'art. 4, secondo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616, troverebbe applicazione nei confronti delle  sole  attivita'  di
 carattere   promozionale,   cioe'   strumentali  all'esercizio  delle
 competenze regionali in materia  di  sviluppo  economico,  sociale  e
 culturale,  ma  non  anche  per  quelle attivita' cosiddette "di mero
 rilievo internazionale" - aventi finalita'  di  studio,  informazione
 tecnica  e  simili  -  che  non hanno alcuna incidenza sulla politica
 estera ne' impegnano la responsabilita' internazionale dello Stato.
    Per queste  ultime  attivita',  ad  avviso  della  ricorrente,  vi
 sarebbe,  infatti,  soltanto  il  vincolo  del  "previo  assenso" del
 Governo. Tra la "previa intesa", di cui all'art.  4,  secondo  comma,
 del  d.P.R.  n.  616  del  1977,  ed  il  "previo  assenso",  cui  fa
 riferimento la sentenza n. 179  del  1987,  intercorrerebbe,  d'altro
 canto, una differenza sostanziale, corrispondente alla differenza tra
 le  attivita'  svolte  all'estero  dalle  Regioni a fini promozionali
 nelle materie  di  loro  competenza,  considerate  internazionalmente
 rilevanti,  e  quelle  cosiddette  "di  mero rilievo internazionale",
 prive, invece, di incidenza sulla politica estera dello  Stato.  Tale
 differenza  consisterebbe  nel  fatto  che, mentre la "previa intesa"
 implicherebbe  l'emanazione  di  un  atto  governativo  di   espressa
 concessione,  in  assenza  del quale l'attivita' regionale all'estero
 non  potrebbe  realizzarsi,  il  "previo  assenso"  si  risolverebbe,
 invece,  nella semplice comunicazione dell'iniziativa al Governo, che
 potrebbe  impedirne  l'attuazione,  manifestando   espressamente   il
 proprio   divieto   solo  nel  caso  di  un  rilevato  contrasto  tra
 l'iniziativa stessa e l'indirizzo politico generale.
    A  giudizio  della  ricorrente,  pertanto,  gli  atti  governativi
 impugnati, per il fatto di aver sottoposto a "previa intesa" tutte le
 iniziative  della  Regione  all'estero,  ivi comprese quelle "di mero
 rilievo internazionale"  (tra  le  quali  sono  da  includere  quelle
 oggetto  dei  provvedimenti  contestati),  avrebbero  determinato una
 violazione degli artt. 3, 5, 114, 115, 117 e 118  della  Costituzione
 ed una conseguente lesione delle attribuzioni regionali.
    3.  -  Si e' costituito in giudizio, tramite l'Avvocatura generale
 dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri,  per  chiedere
 che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.
    4.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  l'Avvocatura dello Stato ha
 presentato una memoria  ove  si  oppone  la  tardivita'  del  ricorso
 regionale  (notificato  il 26 marzo 1992) in relazione al telex della
 Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 1992 trasmesso  -
 si  afferma  -  direttamente  al Presidente della Giunta regionale in
 data 9 gennaio 1992. L'Avvocatura obbietta altresi' che la successiva
 nota del Commissario del Governo del 16 gennaio 1992 (pervenuta  alla
 Regione  il  7  febbraio)  avrebbe  solo  confermato il contenuto del
 precedente telex limitandosi a precisarne alcune modalita' esecutive,
 senza costituire un atto di per se' idoneo a suscitare  un  conflitto
 di attribuzioni.
    Il   ricorso  sarebbe  altresi'  inammissibile  -  sempre  secondo
 l'Avvocatura - per la parte concernente le  tre  deliberazioni  della
 Commissione  di controllo sia perche' tali deliberazioni avrebbero un
 contenuto meramente  interlocutorio,  non  immediatamente  lesivo  di
 competenze   regionali,   sia   in   quanto  il  ricorso  stesso  non
 contesterebbe la competenza statale esercitata dalla  Commissione  di
 controllo  e non evidenzierebbe pertanto un conflitto di attribuzioni
 costituzionalmente rilevante. In ogni caso,  in  ordine  alle  stesse
 deliberazioni  della  Commissione  di  controllo  sarebbe,  comunque,
 venuta a cessare la materia del contendere, dal momento  che  due  di
 esse (nn. 1177 e 1178) sono state revocate, mentre la terza (n. 1218)
 avrebbe esaurito ogni efficacia avendo la Giunta regionale annullato,
 con  deliberazione  del 16 marzo 1992, n. 1950, la propria precedente
 deliberazione del 28 gennaio 1992, n. 214, sottoposta a controllo.
    Nel merito, l'Avvocatura afferma che - anche a  voler  riaffermare
 la  distinzione  concettuale tra attivita' promozionali delle Regioni
 all'estero  e  "attivita'  di  mero  rilievo  internazionale"  -   la
 esclusiva  competenza  dello  Stato  per  le  funzioni attinenti alla
 politica estera imporrebbe in ogni caso di assicurare una unitarieta'
 di disciplina, nella forma di una "intesa" o di un "assenso" comunque
 preventivi, nei confronti di tutte le iniziative svolte dalle Regioni
 all'estero. Tale  sarebbe  del  resto,  a  giudizio  dell'Avvocatura,
 l'insegnamento  della  sentenza della Corte costituzionale n. 179 del
 1987.
    5. - Anche la Regione Umbria ha presentato una memoria nella quale
 si riafferma, in primo luogo, il permanere dell'interesse al ricorso.
 Nel merito, la Regione ribadisce i  motivi  gia'  espressi  nell'atto
 introduttivo  del  conflitto,  sottolineando  anche  che, nell'ambito
 delle "attivita'  di  mero  rilievo  internazionale",  il  regime  di
 "previo  assenso"  dovrebbe essere ragionevolmente limitato alle sole
 attivita' volte  alla  preparazione  di  accordi  con  enti  pubblici
 territoriali esteri.
                        Considerato in diritto
    1.  - La Regione Umbria ha sollevato conflitto di attribuzioni nei
 confronti dello Stato, con riferimento agli artt. 5, 114,  115,  117,
 118  e  3 Cost., al fine di sentir dichiarare che spetta alla Regione
 svolgere attivita' "di mero rilievo internazionale" - come viaggi  di
 studio,  partecipazioni  a  convegni,  visite  a connazionali - senza
 l'obbligo  di  chiedere  al  Governo  la  "previa  intesa"   prevista
 dall'art. 4, comma secondo, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il
 conseguente  annullamento:  della nota della Presidenza del Consiglio
 dei ministri (Dipartimento affari  regionali)  del  4  gennaio  1992,
 telex  200/0008/1.12.S0.7/247;  della  lettera  del  Commissario  del
 Governo della Regione Umbria del 16 gennaio 1992, prot. 9/Gab.; delle
 deliberazioni della Commissione di controllo sugli atti della Regione
 Umbria del 21 febbraio 1992, nn. 1177, 1178 e 1218,  nella  parte  in
 cui  tali atti riconoscono come necessaria - ai sensi del d.P.C.M. 11
 marzo  1980  (Disposizioni  di  indirizzo  e  coordinamento  per   le
 attivita'  promozionali  all'estero  delle  Regioni  nelle materie di
 competenza)  e  della  corrente  giurisprudenza  costituzionale   (in
 particolare, della sent. n. 179 del 1987) - la "previa intesa" con il
 Governo  ai  fini  dello  svolgimento da parte della Regione non solo
 delle attivita' promozionali  all'estero  relative  alle  materie  di
 propria competenza, ma anche per tutte le iniziative rientranti nella
 c.d. "attivita' di mero rilievo internazionale" delle Regioni.
    2.   -   L'Avvocatura  dello  Stato  ha  eccepito  preliminarmente
 l'inammissibilita' del  ricorso  per  tardivita',  rilevando  che  il
 ricorso  e'  stato  notificato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
 ministri in data 26 marzo 1992, mentre il primo degli atti  impugnati
 (nota  della Presidenza del Consiglio - Dipartimento affari regionali
 - del 4 gennaio 1992) sarebbe stato trasmesso per telex  direttamente
 al Presidente della Giunta regionale dell'Umbria il 9 gennaio 1992.
    L'eccezione non puo' essere accolta, dal momento che la Regione ha
 contestato  la  ricezione  del  telex  da  parte del Presidente della
 Giunta regionale, mentre lo Stato non ha, di contro,  offerto  alcuna
 prova  certa  in  ordine  alla data di tale ricezione. Il termine per
 l'impugnativa e' venuto, pertanto, a decorrere soltanto dalla data di
 ricevimento della lettera del Commissario del Governo del 16  gennaio
 1992  (pervenuta  alla Regione il 7 febbraio 1992), mediante la quale
 veniva trasmessa copia della nota della Presidenza del Consiglio.
    3. - Nel merito il ricorso e' fondato.
    La Presidenza del Consiglio, nella nota del 4 gennaio 1992 (cui si
 collegano  tutti  gli  atti  successivi,  che  formano   oggetto   di
 impugnativa)  -  ai  fini  del riconoscimento della necessita' di una
 "previa intesa" del  Governo  con  la  Regione  -  ha  equiparato  le
 "attivita' di mero rilievo internazionale" delle Regioni (di cui alla
 sentenza di questa Corte n. 179 del 1987) alle attivita' promozionali
 svolte  all'estero  dalle  Regioni (di cui all'art. 4, secondo comma,
 del d.P.R. n. 616 del 1977).
    Tale equiparazione non puo' essere, peraltro, fatta  discendere  -
 come  ritiene la Presidenza del Consiglio - ne' dal d.P.C.M. 11 marzo
 1980, che limita la sua operativita' alle sole attivita' promozionali
 svolte dalle Regioni ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del  d.P.R.
 n.  616 del 1977; ne' dalla richiamata sentenza costituzionale n. 179
 del  1987,  che  ha  distinto  chiaramente  tra  la  categoria  delle
 "attivita'  promozionali"  (sottoposte  alla  "previa  intesa" con il
 Governo) e quella delle "attivita' di  mero  rilievo  internazionale"
 (per   il   cui  svolgimento  la  Corte  costituzionale  ha  ritenuto
 indispensabile il "previo assenso" del Governo).
    Le attivita' promozionali - come la stessa sentenza ha precisato -
 comprendono, infatti, "ogni comportamento legato da un rigoroso nesso
 strumentale con le materie di competenza regionale,  ossia  qualsiasi
 comportamento  diretto,  in  tali  settori,  allo sviluppo economico,
 sociale e culturale nel territorio dell'ente  locale";  la  categoria
 delle  "attivita'  di  mero rilievo internazionale" - di piu' incerta
 classificazione - viene, invece, a identificare "attivita'  di  vario
 contenuto, congiuntamente compiute dalle Regioni e da altri (di norma
 omologhi)  organismi  esteri aventi per oggetto finalita' di studio o
 di  informazione  (in  materie  tecniche)  oppure  la  previsione  di
 partecipazione  a  manifestazioni  dirette  ad agevolare il progresso
 culturale   o   economico   in   ambito   locale,   ovvero,   infine,
 l'enunciazione  di propositi intesi ad armonizzare unilateralmente le
 rispettive condotte":  attivita',  quelle  della  seconda  categoria,
 insuscettibili  d'incidere  sulla  politica  estera  perseguita dallo
 Stato o di determinare responsabilita' di qualunque genere  a  carico
 dello stesso.
    Se  cosi'  e',  anche la distinzione tra "previa intesa" e "previo
 assenso", che e' stata delineata nella stessa  sentenza  n.  179  del
 1987,  non  puo'  essere considerata priva di rilevanza. E invero, la
 "previa intesa" - per il fatto di riferirsi ad attivita' suscettibili
 di  incidere  sugli indirizzi della politica estera dello Stato - non
 puo' non comportare l'esigenza di un  controllo  piu'  penetrante  da
 parte del Governo, controllo che, attraverso l'"intesa", e' destinato
 a  realizzarsi  mediante  un  consenso che necessariamente dev'essere
 manifestato in forme esplicite e  che  si  presenta,  in  ogni  caso,
 pregiudiziale    e    condizionante    ai    fini    dell'attivazione
 dell'iniziativa che la Regione intende svolgere fuori del  territorio
 nazionale (cfr. art. 1 del d.P.C.M. 11 marzo 1980).
    Diversa,  e  caratterizzata  da minore rigore formale, e', invece,
 l'ipotesi del "previo assenso", ritenuto da questa  Corte  necessario
 ai  fini  dello  svolgimento  da parte delle Regioni di "attivita' di
 mero rilievo internazionale", insuscettibili, per la loro natura,  di
 incidere  sulla politica estera dello Stato o di determinare forme di
 responsabilita' a carico  dello  stesso.  In  questo  caso  l'assenso
 potra'  essere manifestato anche in forme implicite, una volta che la
 Regione abbia dato tempestiva notizia delle iniziative in  programma,
 cosi'  da  non precludere la possibilita' per il Governo di opporre -
 al  dila'  delle  ordinarie   forme   di   controllo   sull'attivita'
 amministrativa  regionale  di  cui  all'art. 125 Cost. - un esplicito
 divieto nei confronti  di  quelle  attivita'  che  fossero  ritenute,
 eventualmente, inconciliabili con l'indirizzo politico generale (cfr.
 sent. 179 del 1987, par. 8).
    Un   meccanismo  cosi'  configurato  comporta,  peraltro,  che  la
 richiesta di assenso  da  parte  della  Regione  venga  avanzata  con
 ragionevole   anticipo  rispetto  alla  data  prevista  per  l'inizio
 dell'attivita'  "di  mero  rilievo  internazionale",   in   modo   da
 consentire   al   Governo   di   operare   una  valutazione  adeguata
 dell'iniziativa e di manifestare utilmente, se del caso,  il  proprio
 divieto. E questo induce a sottolineare l'opportunita' che un termine
 per  l'inoltro  delle domande di assenso da parte delle Regioni possa
 essere preventivamente fissato - pur con una elasticita'  commisurata
 alle  singole  ipotesi  -  da  parte  del  legislatore o del Governo,
 eventualmente  mediante  un  atto  di   indirizzo   e   coordinamento
 integrativo del d.P.C.M. dell'11 marzo 1980.
    4.  -  Le  considerazioni  che precedono inducono ad accogliere la
 domanda avanzata dalla Regione Umbria nei confronti della nota  della
 Presidenza  del  Consiglio  del  4  gennaio  1992 e della lettera del
 Commissario del Governo del 16 gennaio 1992, nella parte in cui  tali
 atti  affermano  la  necessita'  della "previa intesa" con il Governo
 anche  per  le  "attivita'  di  mero  rilievo  internazionale"  delle
 Regioni.
    Va,  invece,  dichiarata  cessata  la  materia  del  contendere in
 relazione alle  tre  deliberazioni  della  Commissione  di  controllo
 adottate  in  data 21 febbraio 1992, dal momento che le deliberazioni
 nn. 1177 e 1178 sono state revocate dalla stessa Commissione in  data
 20  marzo  1992  (delib. nn. 1984 e 1985), mentre la deliberazione n.
 1218 ha per oggetto un atto di controllo su una delibera della Giunta
 regionale umbra (delib. n. 214 del 28 gennaio 1992) che non puo' piu'
 produrre alcun effetto in quanto annullata di  ufficio  dalla  stessa
 Giunta (delib. n. 1950 del 16 marzo 1992).