IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 699/1990
 proposto da Fontana Osvaldo e Valente Tullio, rappresentati e  difesi
 dall'avv. Cesidio Gualtieri, elettivamente domiciliati presso lo stu-
 dio  del  difensore,  in L'Aquila, alla via Paganica n. 66, contro il
 Comando generale del corpo della guardia di finanza, in  persona  del
 suo  legale  rappresentante,  rappresentato  e difeso dall'avvocatura
 distrettuale dello Stato di L'Aquila presso  cui  e'  domiciliato  ex
 lege,   per   l'annullamento  dei  provvedimenti  negativi  impliciti
 rispettivamente formati  dagli  attuali  concludenti  con  domande  2
 aprile 1990 e successive diffide 18 giugno 1990, tendenti ad ottenere
 l'inquadramento  in  superiore  grado; nonche' dei dinieghi espliciti
 successivamente comunicati agli interessati in data 26 agosto 1990;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 intimata;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito alla pubblica udienza del  20  maggio  1992  il  consigliere
 relatore  dott.  Giuseppe  Carinci  e uditi, altresi', l'avv. Cesidio
 Gualtieri,  per  i  ricorrenti  e  l'avvocato  dello   Stato   Angelo
 Piccirillo, per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
                               FA T T O
    I  ricorrenti sono ambedue appuntati scelti di u.p.g. appartenenti
 al Corpo della guardia di finanza, in servizio a L'Aquila: il Fontana
 presso il locale comando di compagnia e il Valente presso la  sezione
 di p.g. della procura della Repubblica.
    A suo tempo gli stessi, dal 1965 il Fontana e dal 1968 il Valente,
 sono   risultati   idonei   per   il   conferimento   del   grado  di
 vicebrigadiere, pur non essendo stati nominati nel grado per  carenza
 di posti.
    In  ragione  di  cio' hanno presentato separate istanze al Comando
 generale del corpo di appartenenza per ottenere il  conferimento  del
 grado  superiore,  in  applicazione della normativa relativa al nuovo
 ordinamento   sull'amministrazione    della    pubblica    sicurezza,
 disciplinato con d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336.
    Decorsi  invano  i  termini,  hanno  notificato  atto  di diffida,
 formando il silenzio-rifiuto in data 19 luglio 1990.
    Successivamente, e precisamente in data 3 agosto 1990, il  Comando
 generale ha respinto formalmente le due istanze, ritenendole prive di
 fondamento   giudirico.   Le  determinazioni  sono  state  portate  a
 conoscenza degli interessati rispettivamente in data 26 e  27  agosto
 1990.
    Sia  i  provvedimenti  negativi  impliciti  che  le determinazioni
 esplicite di diniego sono stati ritenuti illegittimi  dal  Fontana  e
 dal  Valente  i  quali  hanno  provveduto  a impugnarli presso questo
 tribunale.
    Nel gravame hanno dedotto vizi di violazione di legge per  mancata
 applicazione  dell'art.  36,  X, n. 3, della legge 1º aprile 1981, n.
 121, in rapporto all'art. 16, primo comma, della  stessa;  violazione
 dell'art. 16 del d.P.R. n. 336/1982.
    Sostengono  i ricorrenti che essi, in quanto appartenenti al Corpo
 della guardia di finanza, debbono ritenersi compresi nelle "forze  di
 polizia",  cosi'  come  definite dall'art. 16 della indicata legge n.
 121/1981, e che debba, di conseguenza, essere  loro  riconosciuto  il
 grado di vicebrigadiere, atteso che rivestono il grado di appuntato e
 sono  risultati  idonei,  anteriormente  all'entrata  in vigore della
 normativa in riferimento, nel concorso per il conferimento  di  detto
 grado.
    Ne'  potrebbe  esservi  di  ostacolo l'appartenenza al Corpo della
 guardia  di  finanza,  in  quanto  il  nuovo  ordinamento   contempla
 globalmente  e indiscriminatamente le forze di pubblica sicurezza. Il
 beneficio, peraltro, non potrebbe essere inibito  dalle  disposizioni
 degli  ordinamenti  di  appartenenza,  con  i  quali anzi il relativo
 diritto va armonizzato, nel senso  che  alla  seconda  qualifica  del
 ruolo  dei sovrintendenti di cui alla legge n. 121/1981, non puo' che
 corrispondere il grado di brigadiere nell'ordinamento del loro corpo.
    I provvedimenti negativi espliciti -  continuano  i  ricorrenti  -
 sono   comunque   viziati   da  eccesso  di  potere  per  difetto  di
 motivazione, in quanto si limitano soltanto,  riguardo  alle  istanze
 avanzate, alla mera affermazione di difetto di fondamento giuridico.
    In   via   tuzioristica  gli  stessi  osservano  che  la  indicata
 disposizione legislativa,  ove  non  dovesse  ravvisarsi  applicabile
 anche  agli  inquadrati  nel  Corpo della guardia di finanza, sarebbe
 certamente in contrasto con gli artt. 3 e 97 della  Costituzione  per
 la  evidente discriminazione tra gli appartenenti a forze di polizia.
 In tale ipotesi chiedono che di  essa  vada  sollevata  eccezione  di
 illegittimita' costituzionale.
    Si  e'  costituita in giudizio l'amministrazione intimata la quale
 ha ritenuto il ricorso del tutto infondato e ne ha chiesto il rigetto
 con vittoria di spese.
    Sostiene  la  difesa  della  resistente  che  la  nomina  a   vice
 brigadiere  della  guardia  di finanza e' disciplinata da una precisa
 normativa in relazione alle  specifiche  esigenze  ordinamentali  del
 corpo e la richiesta estensione del beneficio previsto dalla legge n.
 121/1981  confligge  con i principi ermeneutici di determinazione del
 significato della legge, atteso anche l'indicazione normativa che  si
 riscontra  nell'art.  3 della stessa disposizione dov'e' indicato che
 "l'amministrazione della  pubblica  sicurezza  e'  civile  ed  ha  un
 ordinamento speciale".
    Tenuto  conto  della  peculiarita'  delle  discipline dettate, non
 esiste allo stato attuale l'omogeneita' della disciplina giuridica ed
 economica rappresentata  dai  ricorrenti,  attesa  anche  la  diversa
 organizzazione della Polizia di Stato, dovuta a specifiche e concrete
 esigenze  di  funzionalita'  del  nuovo  ordinamento, circostanza che
 toglie ogni comparazione con il personale del Corpo della guardia  di
 finanza,  che  ha  continuato  a  essere  distribuito  su  un  numero
 inferiore di ruoli.
    Nemmeno sussiste il ritenuto difetto di motivazione.
    Inconsistente   si   rivela   infine   -   conclude   la    difesa
 dell'amministrazione - anche l'eccepita illegittimita' costituzionale
 della  norma,  non sussistendo alcuna violazione dei principi di buon
 andamento e di imparzialita' dell'amministrazione.
    Con memoria del  27  aprile  1991  la  difesa  dei  ricorrenti  ha
 provveduto   a   illustrare   i  motivi  dedotti,  sottolineando,  in
 particolare, che la  rivendicazione  posta  con  ricorso  deriva  dal
 contenuto  dell'art.  16  della legge n. 121/1981, che, riferendosi a
 tutte le "forze di polizia", tra cui  non  puo'  essere  compresa  la
 guardia di finanza, indica che il trattamento economico fra tutti gli
 appartenenti  deve  necessariamente  essere  omogeneo, anche se resta
 fermo lo specifico ordinamento di appartenenza.
    Anche l'evoluzione interpretativo-applicativa dei principi citati,
 riconosciuta   in   giurisprudenza,   e   l'elaborazione    normativa
 successivamente   intervenuta,  stanno  a  dimostrare  la  necessita'
 obiettiva di riallineamento nei livelli retributivi del personale  di
 polizia.
    All'udienza  del  20 maggio 1992, sentiti i difensori delle parti,
 il ricorso e' stato assegnato in decisione.
                             D I R I T T O
    Come indicato in narrativa, i  ricorrenti  contestano  la  mancata
 applicazione  nei  loro  confronti delle disposizioni di cui all'art.
 36, X, n. 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121, in rapporto all'art.
 16, primo comma, della  stessa  legge,  avendo  l'amministrazione  di
 appartenenza negato, con le determinazioni del 3 agosto 1990, il loro
 inquadramento  nel grado di vicebrigadiere, mentre essi sostengono di
 averne diritto, rivestendo il grado di "appuntato scelto" ed  essendo
 in possesso dell'idoneita' al grado superiore.
    Cio' sull'assunto che il nuovo ordinamento introdotto con la legge
 invocata contempla globalmente le forze di polizia, di cui loro fanno
 parte  in virtu' dell'art. 16 citato, in quanto appartenenti al Corpo
 della guardia di finanza.
    In  tal  senso  hanno  ritenuto  illegittime   le   determinazioni
 dell'amministrazione  che  tale  beneficio  hanno  disconosciuto e le
 hanno impugnate chiedendone l'annullamento.
    Il collegio  e'  del  parere  che  alla  stregua  della  normativa
 indicata il ricorso non potrebbe trovare accoglimento.
    Invero,   come   sostiene   la   difesa  dell'amministrazione,  la
 distribuzione dei sottufficiali e degli  appuntati  nel  Corpo  della
 guardia  di finanza e' ordinato secondo esigenze proprie in relazione
 a concrete e specifiche  ragioni  organizzative  e  di  funzionalita'
 dettate dal proprio ordinamento.
    Tale  ordinamento, in particolare, ha ripartito il personale delle
 categorie sottordinate in due distinti ruoli: quello dei finanzieri e
 appuntati e quello  dei  sottufficiali.  Nel  silenzio  della  legge,
 pertanto,  non  sembra  potersi ritenere che il passaggio da un ruolo
 all'altro,  in  che  si  concretizza  in  effetti  la  richiesta  dei
 ricorrenti,  possa  automaticamente  estendersi  alla loro posizione,
 sulla base della disciplina dettata specificamente per  il  personale
 appartenente alla pubblica sicurezza, diversamente organizzato.
    Mancano,  in  definitiva, nell'ordinamento, quelle disposizioni di
 legge che esplicitamente  stabiliscano  l'estensione  al  caso  degli
 appuntati  della guardia di finanza, nel caso ricorrano le condizioni
 poste dall'art. 36, X, n. 3 della legge n. 121/1981,  l'inquadramento
 al grado superiore di vice brigadiere.
    Assume  allora  rilevanza  la questione di costituzionalita' della
 disciplina suddetta,  eccepita  sia  pure  in  via  tuzioristica  dai
 ricorrenti.
    Il  collegio  non ignora la complessa problematica insorta attorno
 alla legge 1º aprile 1981, n. 121, concernente il  nuovo  ordinamento
 dato  all'amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  e la cospicua
 giurisprudenza che su di essa si e' formata.
    Le questioni insorte hanno  avuto  a  riferimento,  nella  maggior
 parte   dei   casi,   l'art.  43  della  legge,  con  verifica  della
 possibilita' di estensione della normativa da essa dettata alle altre
 forze che concorrono globalmente  alla  tutela  dell'ordine  e  della
 sicurezza  pubblica,  cosi'  come indicate nel precedente art. 16, in
 cui e' stato esplicitamente previsto che oltre alla polizia di Stato,
 sono "forze di polizia",  l'Arma  dei  carabinieri,  il  Corpo  della
 guardia  di finanza, e, salve le relative attribuzioni e le normative
 dei vigenti regolamenti, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo
 forestale dello Stato.
    In  argomento  la  giurisprudenza  ha  riconosciuto   in   maniera
 pressoche'  unanime,  in  ragione  della  omogeneita'  delle funzioni
 svolte  da  tutte  le  forze  di  polizia,  in  particolare  per  gli
 appartenenti  all'Arma  dei  carabinieri  e al Corpo della guardia di
 finanza,  il  diritto  al  trattamento  economico  previsto  per   il
 personale  della  polizia  di  Stato (Corte costituzionale n. 277 del
 3-12 giugno 1991; Corte dei conti, sezione contr. Stato, n. 43 del 23
 luglio 1990; t.a.r. Lazio, sezione I-bis, n.  1614  dell'11  novembre
 1989).
    Il  caso che si presenta oggi in esame rivela profili particolari,
 ma egualmente si inserisce nell'ambito della su esposta problematica.
    Come si  e'  visto,  la  rivendicazione  posta  dagli  interessati
 concerne il diritto alla nomina nel grado superiore di brigadiere, in
 relazione  alle  previsioni dell'art. 36, X, n. 3, della citata legge
 n. 121.
    In poche parole i  ricorrenti  intendono  sostenere  che,  poiche'
 l'art.  16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, contempla, nelle forze
 di polizia, anche il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  e  poiche'
 quanti,  nell'ambito  delle forze di polizia, alla data di entrata in
 vigore della citata legge rivestivano il grado di appuntato ed  erano
 risultati  idonei  a concorsi per il conferimento del superiore grado
 di vicebrigadiere di p.s. dovevano essere  inquadrati  nella  seconda
 qualifica  del  grado  di  sovrintendenti,  analogo  beneficio doveva
 essere riconosciuto anche a tutti gli appuntati idonei, come loro, al
 grado superiore, comunque facenti parte delle forze di polizia.
    In relazione alla  questione  posta  e  alle  considerazioni  gia'
 svolte,  non  puo'  essere  passata  sotto silenzio la omogeneita' di
 posizioni e funzioni  del  personale  appartenente  alla  guardia  di
 finanza,  rispetto  ai  dipendenti di pari posizione della polizia di
 Stato, onde non appare manifestamente infondata la dedotta  eccezione
 di   illegittimita'  costituzionale,  in  riferimento  alla  indicata
 disposizione legislativa li' dove questa non prevede per  i  soggetti
 che,  come  i ricorrenti, sono in possesso dei relativi requisiti, la
 stessa possibilita' di inquadramento stabilita per i  dipendenti  che
 appartengono all'amministrazione della pubblica sicurezza.
    Sulla  omogeneita'  di  funzioni delle forze di polizia, pur nella
 diversita' dei rispettivi ordinamenti, la stessa Corte costituzionale
 ha avuto modo gia' di pronunciarsi per quanto concerne  il  personale
 appartenente  all'Arma  dei  carabinieri  (sentenza  n.  277 del 3-12
 giugno 1991) e non appare che il Corpo della guardia  di  finanza  si
 ponga, per tale profilo, in una posizione diversa.
    Cio' tanto piu' che la possibilita' di passaggio dell'appuntato al
 grado  superiore  di  brigadiere,  una  volta  conseguita la relativa
 idoneita', apparteneva secondo  l'ordinamento  previgente,  anche  al
 Corpo  della  guardia  di  finanza  e  lo  stabilire  un  trattamento
 differenziato per i due  casi  appare  realizzare  concretamente  una
 ingiustificata discriminazione.
    Circa,   poi,  la  possibilita'  di  riconoscimento  di  posizioni
 giuridiche di pari livello,  anche  se  in  riferimento  al  servizio
 pregresso, si e' pronunciato anche il Consiglio di Stato, rimettendo,
 per  un  problema  che  si  presenta  analogo  a  quello in esame, la
 relativa questione all'esame della Corte costituzionale  (Cons.  St.,
 sezione IV, ord. n. 212 del 27 marzo 1991).
    Su  questa,  l'eccellentissima Corte si e' gia' pronunciata con la
 citata  sentenza  n.   277   del   3-12   giugno   1991   dichiarando
 l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma,
 e nota in calce alla medesima legge 1º aprile 1981, n. 121.
    Di conseguenza  la  stessa  sezione  del  Consiglio  di  Stato  ha
 affermato,  con  sentenza  n. 986 del 25 novembre 1991, che a seguito
 della caducazione della regola generale contenuta nel citato art. 43,
 va riconosciuta l'equiparazione tra i vari  gradi  dei  sottufficiali
 dei carabinieri e le varie qualifiche del ruolo degli ispettori della
 Polizia di Stato, il che rafforza la tesi che si prospetta.
    Ancora  a sostegno di quanto su esposto va aggiunta l'osservazione
 sull'evoluzione interpretativa-applicativa  sviluppatasi  in  materia
 (tuttavia  non utile e risolvere in modo definitivo il caso in questa
 sede) in relazione alla successiva elaborazione normativa riguardante
 il trattamento giuridico ed  economico  delle  diverse  categorie  di
 appartenenti alle forze di polizia.
    Meritano   particolare   considerazione,   anche   secondo  quanto
 osservato dalla difesa dei ricorrenti, le ultime disposizioni  legis-
 lative, come l'art. 16 del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito
 con modificazioni nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, che ha disposto
 espressamente l'adeguamento della rispondenza dei livelli retributivi
 con  le  funzioni  attribuite  alle  qualifiche  e  ai  gradi  per il
 personale delle forze di polizia di cui all'art. 16  della  legge  1º
 aprile  1981,  n.  121;  nonche',  per  quanto  piu'  particolarmente
 interessa il caso in esame,  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,
 relativa   al   Corpo  della  polizia  penitenziaria  (pure  compreso
 nell'art. 16 della legge n. 121), il cui art. 14, lett. c), punto 3),
 ha espressamente previsto il beneficio  dello  scorrimento  al  grado
 superiore  del  personale  risultato  idoneo, con cio' confermando il
 principio della piena omogeneizzazione che e' alla base della pretesa
 avanzata dai ricorrenti.
    In concreto, cioe', sembra al collegio che gli artt. 16 e 36 della
 legge n. 121/1981 si  pongano  in  contrasto,  condividendo  in  cio'
 quanto  osservato  nel  ricorso,  con  l'art.  3  della Costituzione,
 apparendo  ingiustificato  il  diverso   trattamento   riservato   ai
 dipendenti  di  pari posizione appartenente al Corpo della guardia di
 finanza rispetto a quello della Polizia di Stato, e con il successivo
 art. 97, venendo gli stessi articoli a concretizzare  una  violazione
 del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione.
    Non  sussistono  dubbi,  per  altro  verso,  che  la questione sia
 rilevante, atteso che in riferimento  alla  sua  soluzione  ne  resta
 influenzato  concretamente  il presente giudizio, per gli effetti che
 si riflettono nei confronti dei provvedimenti impugnati.
    Questo Collegio e' pertanto del parere di sollevare, la  questione
 di  legittimita' costituzionale nei limiti e nei sensi su indicati, e
 di disporre la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 previ  gli  adempimenti di rito, ai sensi dell'art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87, con contestuale sospensione del presente  giudizio
 sino all'esito di quello incidentale di legittimita' costituzionale.