IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 699/1990 proposto da Fontana Osvaldo e Valente Tullio, rappresentati e difesi dall'avv. Cesidio Gualtieri, elettivamente domiciliati presso lo stu- dio del difensore, in L'Aquila, alla via Paganica n. 66, contro il Comando generale del corpo della guardia di finanza, in persona del suo legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila presso cui e' domiciliato ex lege, per l'annullamento dei provvedimenti negativi impliciti rispettivamente formati dagli attuali concludenti con domande 2 aprile 1990 e successive diffide 18 giugno 1990, tendenti ad ottenere l'inquadramento in superiore grado; nonche' dei dinieghi espliciti successivamente comunicati agli interessati in data 26 agosto 1990; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 20 maggio 1992 il consigliere relatore dott. Giuseppe Carinci e uditi, altresi', l'avv. Cesidio Gualtieri, per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato Angelo Piccirillo, per l'amministrazione resistente; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FA T T O I ricorrenti sono ambedue appuntati scelti di u.p.g. appartenenti al Corpo della guardia di finanza, in servizio a L'Aquila: il Fontana presso il locale comando di compagnia e il Valente presso la sezione di p.g. della procura della Repubblica. A suo tempo gli stessi, dal 1965 il Fontana e dal 1968 il Valente, sono risultati idonei per il conferimento del grado di vicebrigadiere, pur non essendo stati nominati nel grado per carenza di posti. In ragione di cio' hanno presentato separate istanze al Comando generale del corpo di appartenenza per ottenere il conferimento del grado superiore, in applicazione della normativa relativa al nuovo ordinamento sull'amministrazione della pubblica sicurezza, disciplinato con d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336. Decorsi invano i termini, hanno notificato atto di diffida, formando il silenzio-rifiuto in data 19 luglio 1990. Successivamente, e precisamente in data 3 agosto 1990, il Comando generale ha respinto formalmente le due istanze, ritenendole prive di fondamento giudirico. Le determinazioni sono state portate a conoscenza degli interessati rispettivamente in data 26 e 27 agosto 1990. Sia i provvedimenti negativi impliciti che le determinazioni esplicite di diniego sono stati ritenuti illegittimi dal Fontana e dal Valente i quali hanno provveduto a impugnarli presso questo tribunale. Nel gravame hanno dedotto vizi di violazione di legge per mancata applicazione dell'art. 36, X, n. 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121, in rapporto all'art. 16, primo comma, della stessa; violazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 336/1982. Sostengono i ricorrenti che essi, in quanto appartenenti al Corpo della guardia di finanza, debbono ritenersi compresi nelle "forze di polizia", cosi' come definite dall'art. 16 della indicata legge n. 121/1981, e che debba, di conseguenza, essere loro riconosciuto il grado di vicebrigadiere, atteso che rivestono il grado di appuntato e sono risultati idonei, anteriormente all'entrata in vigore della normativa in riferimento, nel concorso per il conferimento di detto grado. Ne' potrebbe esservi di ostacolo l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza, in quanto il nuovo ordinamento contempla globalmente e indiscriminatamente le forze di pubblica sicurezza. Il beneficio, peraltro, non potrebbe essere inibito dalle disposizioni degli ordinamenti di appartenenza, con i quali anzi il relativo diritto va armonizzato, nel senso che alla seconda qualifica del ruolo dei sovrintendenti di cui alla legge n. 121/1981, non puo' che corrispondere il grado di brigadiere nell'ordinamento del loro corpo. I provvedimenti negativi espliciti - continuano i ricorrenti - sono comunque viziati da eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto si limitano soltanto, riguardo alle istanze avanzate, alla mera affermazione di difetto di fondamento giuridico. In via tuzioristica gli stessi osservano che la indicata disposizione legislativa, ove non dovesse ravvisarsi applicabile anche agli inquadrati nel Corpo della guardia di finanza, sarebbe certamente in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione per la evidente discriminazione tra gli appartenenti a forze di polizia. In tale ipotesi chiedono che di essa vada sollevata eccezione di illegittimita' costituzionale. Si e' costituita in giudizio l'amministrazione intimata la quale ha ritenuto il ricorso del tutto infondato e ne ha chiesto il rigetto con vittoria di spese. Sostiene la difesa della resistente che la nomina a vice brigadiere della guardia di finanza e' disciplinata da una precisa normativa in relazione alle specifiche esigenze ordinamentali del corpo e la richiesta estensione del beneficio previsto dalla legge n. 121/1981 confligge con i principi ermeneutici di determinazione del significato della legge, atteso anche l'indicazione normativa che si riscontra nell'art. 3 della stessa disposizione dov'e' indicato che "l'amministrazione della pubblica sicurezza e' civile ed ha un ordinamento speciale". Tenuto conto della peculiarita' delle discipline dettate, non esiste allo stato attuale l'omogeneita' della disciplina giuridica ed economica rappresentata dai ricorrenti, attesa anche la diversa organizzazione della Polizia di Stato, dovuta a specifiche e concrete esigenze di funzionalita' del nuovo ordinamento, circostanza che toglie ogni comparazione con il personale del Corpo della guardia di finanza, che ha continuato a essere distribuito su un numero inferiore di ruoli. Nemmeno sussiste il ritenuto difetto di motivazione. Inconsistente si rivela infine - conclude la difesa dell'amministrazione - anche l'eccepita illegittimita' costituzionale della norma, non sussistendo alcuna violazione dei principi di buon andamento e di imparzialita' dell'amministrazione. Con memoria del 27 aprile 1991 la difesa dei ricorrenti ha provveduto a illustrare i motivi dedotti, sottolineando, in particolare, che la rivendicazione posta con ricorso deriva dal contenuto dell'art. 16 della legge n. 121/1981, che, riferendosi a tutte le "forze di polizia", tra cui non puo' essere compresa la guardia di finanza, indica che il trattamento economico fra tutti gli appartenenti deve necessariamente essere omogeneo, anche se resta fermo lo specifico ordinamento di appartenenza. Anche l'evoluzione interpretativo-applicativa dei principi citati, riconosciuta in giurisprudenza, e l'elaborazione normativa successivamente intervenuta, stanno a dimostrare la necessita' obiettiva di riallineamento nei livelli retributivi del personale di polizia. All'udienza del 20 maggio 1992, sentiti i difensori delle parti, il ricorso e' stato assegnato in decisione. D I R I T T O Come indicato in narrativa, i ricorrenti contestano la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni di cui all'art. 36, X, n. 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121, in rapporto all'art. 16, primo comma, della stessa legge, avendo l'amministrazione di appartenenza negato, con le determinazioni del 3 agosto 1990, il loro inquadramento nel grado di vicebrigadiere, mentre essi sostengono di averne diritto, rivestendo il grado di "appuntato scelto" ed essendo in possesso dell'idoneita' al grado superiore. Cio' sull'assunto che il nuovo ordinamento introdotto con la legge invocata contempla globalmente le forze di polizia, di cui loro fanno parte in virtu' dell'art. 16 citato, in quanto appartenenti al Corpo della guardia di finanza. In tal senso hanno ritenuto illegittime le determinazioni dell'amministrazione che tale beneficio hanno disconosciuto e le hanno impugnate chiedendone l'annullamento. Il collegio e' del parere che alla stregua della normativa indicata il ricorso non potrebbe trovare accoglimento. Invero, come sostiene la difesa dell'amministrazione, la distribuzione dei sottufficiali e degli appuntati nel Corpo della guardia di finanza e' ordinato secondo esigenze proprie in relazione a concrete e specifiche ragioni organizzative e di funzionalita' dettate dal proprio ordinamento. Tale ordinamento, in particolare, ha ripartito il personale delle categorie sottordinate in due distinti ruoli: quello dei finanzieri e appuntati e quello dei sottufficiali. Nel silenzio della legge, pertanto, non sembra potersi ritenere che il passaggio da un ruolo all'altro, in che si concretizza in effetti la richiesta dei ricorrenti, possa automaticamente estendersi alla loro posizione, sulla base della disciplina dettata specificamente per il personale appartenente alla pubblica sicurezza, diversamente organizzato. Mancano, in definitiva, nell'ordinamento, quelle disposizioni di legge che esplicitamente stabiliscano l'estensione al caso degli appuntati della guardia di finanza, nel caso ricorrano le condizioni poste dall'art. 36, X, n. 3 della legge n. 121/1981, l'inquadramento al grado superiore di vice brigadiere. Assume allora rilevanza la questione di costituzionalita' della disciplina suddetta, eccepita sia pure in via tuzioristica dai ricorrenti. Il collegio non ignora la complessa problematica insorta attorno alla legge 1º aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dato all'amministrazione della pubblica sicurezza, e la cospicua giurisprudenza che su di essa si e' formata. Le questioni insorte hanno avuto a riferimento, nella maggior parte dei casi, l'art. 43 della legge, con verifica della possibilita' di estensione della normativa da essa dettata alle altre forze che concorrono globalmente alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, cosi' come indicate nel precedente art. 16, in cui e' stato esplicitamente previsto che oltre alla polizia di Stato, sono "forze di polizia", l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, e, salve le relative attribuzioni e le normative dei vigenti regolamenti, il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. In argomento la giurisprudenza ha riconosciuto in maniera pressoche' unanime, in ragione della omogeneita' delle funzioni svolte da tutte le forze di polizia, in particolare per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, il diritto al trattamento economico previsto per il personale della polizia di Stato (Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991; Corte dei conti, sezione contr. Stato, n. 43 del 23 luglio 1990; t.a.r. Lazio, sezione I-bis, n. 1614 dell'11 novembre 1989). Il caso che si presenta oggi in esame rivela profili particolari, ma egualmente si inserisce nell'ambito della su esposta problematica. Come si e' visto, la rivendicazione posta dagli interessati concerne il diritto alla nomina nel grado superiore di brigadiere, in relazione alle previsioni dell'art. 36, X, n. 3, della citata legge n. 121. In poche parole i ricorrenti intendono sostenere che, poiche' l'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, contempla, nelle forze di polizia, anche il Corpo della guardia di finanza, e poiche' quanti, nell'ambito delle forze di polizia, alla data di entrata in vigore della citata legge rivestivano il grado di appuntato ed erano risultati idonei a concorsi per il conferimento del superiore grado di vicebrigadiere di p.s. dovevano essere inquadrati nella seconda qualifica del grado di sovrintendenti, analogo beneficio doveva essere riconosciuto anche a tutti gli appuntati idonei, come loro, al grado superiore, comunque facenti parte delle forze di polizia. In relazione alla questione posta e alle considerazioni gia' svolte, non puo' essere passata sotto silenzio la omogeneita' di posizioni e funzioni del personale appartenente alla guardia di finanza, rispetto ai dipendenti di pari posizione della polizia di Stato, onde non appare manifestamente infondata la dedotta eccezione di illegittimita' costituzionale, in riferimento alla indicata disposizione legislativa li' dove questa non prevede per i soggetti che, come i ricorrenti, sono in possesso dei relativi requisiti, la stessa possibilita' di inquadramento stabilita per i dipendenti che appartengono all'amministrazione della pubblica sicurezza. Sulla omogeneita' di funzioni delle forze di polizia, pur nella diversita' dei rispettivi ordinamenti, la stessa Corte costituzionale ha avuto modo gia' di pronunciarsi per quanto concerne il personale appartenente all'Arma dei carabinieri (sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991) e non appare che il Corpo della guardia di finanza si ponga, per tale profilo, in una posizione diversa. Cio' tanto piu' che la possibilita' di passaggio dell'appuntato al grado superiore di brigadiere, una volta conseguita la relativa idoneita', apparteneva secondo l'ordinamento previgente, anche al Corpo della guardia di finanza e lo stabilire un trattamento differenziato per i due casi appare realizzare concretamente una ingiustificata discriminazione. Circa, poi, la possibilita' di riconoscimento di posizioni giuridiche di pari livello, anche se in riferimento al servizio pregresso, si e' pronunciato anche il Consiglio di Stato, rimettendo, per un problema che si presenta analogo a quello in esame, la relativa questione all'esame della Corte costituzionale (Cons. St., sezione IV, ord. n. 212 del 27 marzo 1991). Su questa, l'eccellentissima Corte si e' gia' pronunciata con la citata sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991 dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 43, diciassettesimo comma, e nota in calce alla medesima legge 1º aprile 1981, n. 121. Di conseguenza la stessa sezione del Consiglio di Stato ha affermato, con sentenza n. 986 del 25 novembre 1991, che a seguito della caducazione della regola generale contenuta nel citato art. 43, va riconosciuta l'equiparazione tra i vari gradi dei sottufficiali dei carabinieri e le varie qualifiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, il che rafforza la tesi che si prospetta. Ancora a sostegno di quanto su esposto va aggiunta l'osservazione sull'evoluzione interpretativa-applicativa sviluppatasi in materia (tuttavia non utile e risolvere in modo definitivo il caso in questa sede) in relazione alla successiva elaborazione normativa riguardante il trattamento giuridico ed economico delle diverse categorie di appartenenti alle forze di polizia. Meritano particolare considerazione, anche secondo quanto osservato dalla difesa dei ricorrenti, le ultime disposizioni legis- lative, come l'art. 16 del d.-l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito con modificazioni nella legge 23 gennaio 1991, n. 21, che ha disposto espressamente l'adeguamento della rispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche e ai gradi per il personale delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121; nonche', per quanto piu' particolarmente interessa il caso in esame, la legge 15 dicembre 1990, n. 395, relativa al Corpo della polizia penitenziaria (pure compreso nell'art. 16 della legge n. 121), il cui art. 14, lett. c), punto 3), ha espressamente previsto il beneficio dello scorrimento al grado superiore del personale risultato idoneo, con cio' confermando il principio della piena omogeneizzazione che e' alla base della pretesa avanzata dai ricorrenti. In concreto, cioe', sembra al collegio che gli artt. 16 e 36 della legge n. 121/1981 si pongano in contrasto, condividendo in cio' quanto osservato nel ricorso, con l'art. 3 della Costituzione, apparendo ingiustificato il diverso trattamento riservato ai dipendenti di pari posizione appartenente al Corpo della guardia di finanza rispetto a quello della Polizia di Stato, e con il successivo art. 97, venendo gli stessi articoli a concretizzare una violazione del principio di imparzialita' della pubblica amministrazione. Non sussistono dubbi, per altro verso, che la questione sia rilevante, atteso che in riferimento alla sua soluzione ne resta influenzato concretamente il presente giudizio, per gli effetti che si riflettono nei confronti dei provvedimenti impugnati. Questo Collegio e' pertanto del parere di sollevare, la questione di legittimita' costituzionale nei limiti e nei sensi su indicati, e di disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previ gli adempimenti di rito, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, con contestuale sospensione del presente giudizio sino all'esito di quello incidentale di legittimita' costituzionale.