IL PRETORE
    Sulla  eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa, in
 relazione all'art. 76 della Costituzione;
    Rilevato che l'art. 41, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.
 309, punisce con pena detentiva (arresto fino  ad  un  anno)  e  pena
 pecuniaria (ammenda da lire un milione a lire venti milioni) chiunque
 consegni   o   trasporti   sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  non
 ottemperando alle disposizioni del detto articolo;
      che tale fattispecie ricalca  quella  prevista  dalla  legge  22
 dicembre  1975,  n.  685,  che,  all'art.  41,  prevede  la  sanzione
 alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria;
    Rilevato altresi'  che  l'importo  della  pena  pecuniaria  veniva
 quantuplicato  dall'art.  103  della  legge  n.  685/1975  cosi' come
 sostituito, insieme all'intero titolo XII di detta  legge,  dall'art.
 32  della  legge 26 giugno 1990, n. 162, che peraltro, non modificava
 la caratteristica delle pene che rimanevano alternative;
    Considerato, invece, che senza alcuna apparente ragione l'art. 41,
 primo comma, del d.P.R. n. 309/1990 cit. sanziona come si  e'  visto,
 con  pena congiunta quanto invece sanzionato con pena alternativa dal
 citato art. 41 della legge n. 685/1975, per cui, nel caso  di  specie
 appare evidente la violazione dell'art. 76 della Costituzione essendo
 riscontrabile  un  eccesso  di  delega  al  Governo in relazione alla
 modifica del regime sanzionatorio della fattispecie  de  qua  essendo
 divenute le pene congiunte anche alternative;
    Considerato  che avendo tale questione influenza nella fattispecie
 da decidere e sulla richiesta di giudizio di applicazione della  pena
 avanzata  dall'imputato,  essa appare non manifestamente infondata, e
 non potendo  il  giudizio  essere  definito  indipendentemente  dalla
 risoluzione di tale questione;