IL PRETORE Sulla eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa, in relazione all'art. 76 della Costituzione; Rilevato che l'art. 41, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, punisce con pena detentiva (arresto fino ad un anno) e pena pecuniaria (ammenda da lire un milione a lire venti milioni) chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del detto articolo; che tale fattispecie ricalca quella prevista dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, che, all'art. 41, prevede la sanzione alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria; Rilevato altresi' che l'importo della pena pecuniaria veniva quantuplicato dall'art. 103 della legge n. 685/1975 cosi' come sostituito, insieme all'intero titolo XII di detta legge, dall'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162, che peraltro, non modificava la caratteristica delle pene che rimanevano alternative; Considerato, invece, che senza alcuna apparente ragione l'art. 41, primo comma, del d.P.R. n. 309/1990 cit. sanziona come si e' visto, con pena congiunta quanto invece sanzionato con pena alternativa dal citato art. 41 della legge n. 685/1975, per cui, nel caso di specie appare evidente la violazione dell'art. 76 della Costituzione essendo riscontrabile un eccesso di delega al Governo in relazione alla modifica del regime sanzionatorio della fattispecie de qua essendo divenute le pene congiunte anche alternative; Considerato che avendo tale questione influenza nella fattispecie da decidere e sulla richiesta di giudizio di applicazione della pena avanzata dall'imputato, essa appare non manifestamente infondata, e non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione;