IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul  ricorso  n.  874-455/1988
 proposto da Pirrone Grazia rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Fici
 presso  il  cui  studio  e' elettivamente domiciliata in Palermo, via
 Nunzio  Morello  n.  3  contro  l'Ente  nazionale  di  previdenza  ed
 assistenza  per  i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) in persona del suo
 presidente pro-tempore; il Ministero della  pubblica  istruzione,  in
 persona del Ministro pro-tempore; il Ministero del tesoro, in persona
 del    Ministro    pro-tempore;    tutti   rappresentati   e   difesi
 dall'avvocatura dello Stato presso il  cui  ufficio  distrettuale  di
 Palermo  sono per legge domiciliati, per ottenere la declaratoria del
 diritto alla rivalutazione dell'indennita' di buonuscita mediante  il
 compenso   dell'indennita'   integrativa  speciale  e,  ove  occorra,
 l'annullamento degli atti di liquidazione e della nota del  direttore
 dell'E.N.P.A.S. di Palermo del 15 febbraio 1988, n. 651;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in giudizio dell'avvocatura dello
 Stato per le amministrazioni intimate;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore il consigliere dott. Cosimo Di Paola;
    Uditi  alla  pubblica  udienza del 13 febbraio 1992 l'avv. A. Fici
 per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Gianfranco  Pignatone  per
 le amministrazioni resistenti;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  ricorso  notificato  il  14  aprile  1988  e depositato il 22
 seguente, la sig.ra Pirrone Grazia, gia' docente di ruolo,  collocata
 in  pensione dal 10 settembre 1982, ha chiesto che venisse dichiarato
 il suo diritto alla  riliquidazione  dell'indennita'  di  buonuscita,
 computandosi  nella  relativa  base  di  calcolo  anche  l'indennita'
 integrativa  speciale;  contestualmente  ha  impugnato  gli  atti  di
 liquidazione  della  predetta  indennita'  e  la  nota  del direttore
 dell'E.N.P.A.S. di Palermo del 15 febbraio 1988, n.  651  chiedendone
 l'annullamento.
    Ha dedotto sostanzialmente:
      che   l'indennita'   integrativa   speciale   costituirebbe  una
 componente dello stipendio soggetta ad imposizione  tributaria  (  ex
 d.P.R.  n.  597/1973)  ed  ai  contributi di previdenza ed assistenza
 sociale a sensi dell'art. 22, secondo comma,  della  legge  3  giugno
 1975, n. 160;
      che di conseguenza dette norme avrebbero implicitamente abrogato
 l'art. 1, terzo comma della legge 27 maggio 1959, n. 324, e l'art. 38
 del  testo  unico  29  dicembre  1979,  n.  1032,  che  escludono  la
 computabilita' dell'i.i.s. ai fini della buonuscita.
    Diversamente, ove non fosse  condivisa  tale  interpretazione,  le
 predette  norme  sarebbero da ritenere costituzionalmente illegittime
 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
    Si sono costituite le amministrazioni intimate che hanno  concluso
 per  il rigetto del ricorso e per la declaratoria di inammissibilita'
 della sollevata questione di legittimita' costituzionale.
    Alla pubblica udienza del 13 febbraio  1992  i  procuratori  delle
 parti hanno chiesto che il ricorso venisse posto in decisione.
                             D I R I T T O
    Col ricorso in esame viene azionata la pretesa alla riliquidazione
 della  indennita' di buonuscita con il computo nella relativa base di
 calcolo, anche dell'indennita' integrativa speciale.
    Tale richiesta, in base alla vigente legislazione, non puo' essere
 accolta atteso che vi osta - secondo  il  costante  orientamento  del
 Consiglio  di  Stato  -  il  disposto di cui agli articoli 3 e 38 del
 testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032, che non  comprendono  l'i.i.s.
 nella  base  di  calcolo dell'indennita' di buonuscita ENPAS, nonche'
 dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27  maggio  1959,  n.
 324,  nel  testo  sostituito  dall'art. 1, primo comma, della legge 3
 marzo 1960, n. 185, in forza del quale l'i.i.s. non e' computabile ai
 fini del trattamento di previdenza.
    In considerazione di cio' si appalesa rilevante  la  questione  di
 costituzionalita',  in  parte  qua,  di dette norme prospettata dalla
 ricorrente con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della  Costituzione,
 posto   che   solo   da  un  eventuale  pronuncia  di  illegittimita'
 costituzionale del non previsto computo della i.i.s.  ai  fini  della
 buonuscita  puo' pervenirsi all'accoglimento della domanda dedotta in
 giudizio.
    Nel  merito  la  questione  va  considerata   non   manifestamente
 infondata per le ragioni appresso indicate.
    Il  collegio  non ignora che la Corte costituzionale ha dichiarato
 inammissibile la presente questione con la sentenza 25 febbraio 1988,
 n. 220, ma ritiene ciononostante  che  possano  delinearsi  ulteriori
 elementi  di  giudizio,  tali da giustificare la riproposizione della
 questione, specie quanto al dubbio di violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione  e  cioe'  la  disparita'  di  trattamento  rispetto  ai
 dipendenti degli enti locali.
    Deve all'uopo rilevarsi che a favore di questi  ultimi  dipendenti
 l'art.  3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 e l'art. 4 della legge 29
 maggio 1982, n. 297,  consentono  la  computabilita'  dell'indennita'
 integrativa  speciale  ai  fini  dell'indennita'  premio di servizio,
 malgrado  questa  svolga  la  stessa  funzione   dell'indennita'   di
 buonuscita dei dipendenti statali.
    In   proposito  non  puo'  tuttavia  disconoscersi  che  la  Corte
 costituzionale  con  la  citata  sentenza  ha  riaffermato   il   suo
 consolidato  indirizzo  della  non  comparabilita' dei due sistemi di
 norme, ribadendo che "pur apparendo le  due  indennita'  equivalenti,
 sia  per  finalita'  che  per  struttura,  non  e' tuttavia possibile
 istituire un raffronto tra esse per la diversita' di regolamentazione
 dei rapporti cui accedono".
    Successivamente, pero', la Corte (con sentenza n.  763  del  21-30
 giugno  1988)  ha  posto  in evidenza che "proprio per la omogeneita'
 delle due indennita' (premio di servizio di  buonuscita)  piu'  volte
 affermata  dalle  decisioni di questa Corte ... e ormai sancita dallo
 stesso  legislatore,  non   trova   alcuna   adeguata   e   razionale
 giustificazione   la  sostanziale  disparita'  di  trattamento  degli
 iscritti I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti statali".
    A cio' va aggiunto che con la suindicata sentenza n.  220/1988  la
 Corte  costituzionale  auspico'  il  consolidamento  della  linea  di
 tendenza verso la progressiva inclusione nello stipendio  dell'intera
 indennita' integrativa evidenziando che "appare ormai indilazionabile
 un  intervento  legislativo  volto  a ricondurre verso una disciplina
 omogenea  i  trattamenti  di  quiescenza  nell'ambito  del   pubblico
 impiego.   Anche   se   giustificabili  alla  stregua  delle  singole
 disposizioni,  dalle  quali  risulta,  il  sistema  gia'  soffre   di
 sperequazioni   sostanziali,   che  toccano  le  diverse  categorie".
 "L'accentuazione  frazionistica  attraverso  la  prosecuzione   dello
 spezzettamento   normativo,   conseguente   ad  interventi  parziali,
 limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della
 normativa,  che   sulla   base   dell'accentuazione   del   carattere
 irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di
 illegittimita' della normativa complessiva".
    Malgrado  detta  esplicita  sollecitazione,  non s'e' pero' ancora
 realizzata una completa revisione della materia nel  senso  suggerito
 dalla  Corte, sicche' questa, nel confermare ancora le statuizioni di
 cui alla decisione n. 220/1988, ha  dovuto  reiterare  "il  pressante
 invito al legislatore di procedere ad una sistemazione organica della
 materia che realizzi l'omogeneita' dei trattamenti" (v. ordinanze nn.
 143, 189 e 218 del 1990).
    Con  riferimento  poi  agli  artt.  36  e  38, secondo comma della
 Costituzione deve osservarsi  che  l'indennita'  di  buonuscita,  pur
 avendo  indubbia  natura  previdenziale  -  come piu' volte affermato
 dalla Corte costituzionale e dalla Corte  di  cassazione  -  essa  si
 risolve pur sempre in retribuzione differita o accantonata che mira a
 far  superare  al lavoratore le difficolta' economiche conseguenti al
 venir  meno  del trattamento retributivo per effetto della cessazione
 del rapporto di lavoro (v. sentenza n. 763/1988).
    Tenuto quindi conto della consistenza che assume  l'importo  della
 i.i.s.  rispetto  a  quello  dello  stipendio,  emerge che il mancato
 computo  di  essa  ai  fini  della  liquidazione  dell'indennita'  di
 buonuscita, comporta necessariamente una significativa diminuzione di
 quanto  -  seppur in via di principio - viene garantito al dipendente
 dagli artt. 36 e 38, secondo comma, della Costituzione.
    In considerazione di quanto suesposto ritiene il collegio di dover
 nuovamente sottoporre all'esame della Corte  costituzionale,  poiche'
 rilevante   e   non   manifestamente   infondata,   la  questione  di
 costituzionalita', in rapporto agli artt. 3, 36 e 38, secondo  comma,
 della  Costituzione,  degli  artt. 3 e 38 del testo unico 29 dicembre
 1973, n. 1032 e dell'art. 1, terzo comma, lettera b) della  legge  27
 maggio  1959, n. 324, nella parte in cui non comprendono l'indennita'
 integrativa  speciale  nella  base  di  calcolo  dell'indennita'   di
 buonuscita.
    Deve pertanto disporsi la sospensione del giudizio e la rimessione
 degli atti alla Corte costituzionale.