IL PRETORE Rossi Adriano chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 1.850.480 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979. Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del c.c.; nel merito eccepiva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non piu' articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensi' direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perche' non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perche' erronei i criteri di calcolo utilizzati. RITENUTO IN DIRITTO