IL PRETORE
    Sgravato Renato chiedeva  la  condanna  dell'Ente  ferrovie  dello
 Stato   al  pagamento  della  somma  di  L.  1.232.513  a  titolo  di
 adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre  interessi  e
 rivalutazione  monetaria  in  quanto  questo era stato retribuito non
 sulla base  delle  retribuzioni  percepite  nel  momento  in  cui  lo
 straordinario  veniva  prestato,  ma  sulla  base  delle retribuzioni
 percepite prima della legge n. 42/1979.
    Si   costituiva   in   giudizio   l'Ente    convenuto    eccependo
 preliminarmente  la  prescrizione quinquennale ex art. 2948 del c.c.;
 nel merito eccepiva di aver legittimamente  applicato  l'art.  4  del
 d.P.R.  16  settembre  1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro
 straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di  quanto
 disposto   dall'art.   17,   della  legge  n.  42/1979  e  successive
 modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo
 che  adeguasse  i  criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al
 sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art.  17
 di  detta  legge  infatti  non  aveva abrogato i criteri delineati in
 detto d.P.R., ma aveva  dettato  una  norma  programmatica,  che  non
 operava   una   rivalutazione  automatica  dei  compensi  per  lavoro
 straordinario,  ma  subordinava  tale  rivalutazione  al   preventivo
 assolvimento  delle  previste procedure di contrattazione, al fine di
 giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non piu' articolato  in
 riferimento   al   compenso  spettante  al  primo  dirigente,  bensi'
 direttamente  collegato  allo   stipendio   di   ciascuna   categoria
 funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perche' non erano
 dimostrate  le  ore  di straordinario espletate sia perche' erronei i
 criteri di calcolo utilizzati.
                          RITENUTO IN DIRITTO