IL PRETORE
    Sartore Renato chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato
 al  pagamento  della  somma  di  L. 1.043.589 a titolo di adeguamento
 compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione
 monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base  delle
 retribuzioni  percepite  nel  momento  in cui lo straordinario veniva
 prestato, ma sulla base  delle  retribuzioni  percepite  prima  della
 legge n. 42/1979.
   Si    costituiva    in    giudizio   l'Ente   convenuto   eccependo
 preliminarmente la prescrizione quinquennale ex art. 2948  del  c.c.;
 nel  merito  eccepiva  di  aver legittimamente applicato l'art. 4 del
 d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del  compenso  del  lavoro
 straordinario,  mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto
 disposto  dall'art.  17,  della  legge  n.   42/1979   e   successive
 modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo
 che  adeguasse  i  criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al
 sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art.  17
 di  detta  legge  infatti  non  aveva abrogato i criteri delineati in
 detto d.P.R., ma aveva  dettato  una  norma  programmatica,  che  non
 operava   una   rivalutazione  automatica  dei  compensi  per  lavoro
 straordinario,   ma  subordinava  tale  rivalutazione  al  preventivo
 assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al  fine  di
 giungere  ad un nuovo sistema di misure orarie non piu' articolato in
 riferimento  al  compenso  spettante  al  primo   dirigente,   bensi'
 direttamente   collegato   allo   stipendio   di  ciascuna  categoria
 funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perche' non erano
 dimostrate le ore di straordinario espletate sia  perche'  erronei  i
 criteri di calcolo utilizzati.
                          RITENUTO IN DIRITTO