IL PRETORE
    Cozzi Giannino chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato
 al pagamento della somma  di  L.  683.722  a  titolo  di  adeguamento
 compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione
 monetaria  in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle
 retribuzioni percepite nel momento in  cui  lo  straordinario  veniva
 prestato,  ma  sulla  base  delle  retribuzioni percepite prima della
 legge n. 42/1979.
    Si   costituiva   in   giudizio   l'Ente    convenuto    eccependo
 preliminarmente  la  prescrizione quinquennale ex art. 2948 del c.c.;
 nel merito eccepiva di aver legittimamente  applicato  l'art.  4  del
 d.P.R.  16  settembre  1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro
 straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di  quanto
 disposto   dall'art.   17,   della  legge  n.  42/1979  e  successive
 modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo
 che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R.  n.  1188/1977  al
 sistema  retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17
 di detta legge infatti non aveva  abrogato  i  criteri  delineati  in
 detto  d.P.R.,  ma  aveva  dettato  una  norma programmatica, che non
 operava  una  rivalutazione  automatica  dei  compensi   per   lavoro
 straordinario,   ma  subordinava  tale  rivalutazione  al  preventivo
 assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al  fine  di
 giungere  ad un nuovo sistema di misure orarie non piu' articolato in
 riferimento  al  compenso  spettante  al  primo   dirigente,   bensi'
 direttamente   collegato   allo   stipendio   di  ciascuna  categoria
 funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perche' non erano
 dimostrate  le  ore  di straordinario espletate sia perche' erronei i
 criteri di calcolo utilizzati.
                          RITENUTO IN DIRITTO