IL PRETORE
    Rinaldi  Antonio  chiedeva  la  condanna  dell'Ente ferrovie dello
 Stato  al  pagamento  della  somma  di  L.  2.314.035  a  titolo   di
 adeguamento  compenso  lavoro straordinario svolto, oltre interessi e
 rivalutazione monetaria in quanto questo  era  stato  retribuito  non
 sulla  base  delle  retribuzioni  percepite  nel  momento  in  cui lo
 straordinario veniva  prestato,  ma  sulla  base  delle  retribuzioni
 percepite prima della legge n. 42/1979.
   Si    costituiva    in    giudizio   l'Ente   convenuto   eccependo
 preliminarmente la prescrizione quinquennale ex art. 2948  del  c.c.;
 nel  merito  eccepiva  di  aver legittimamente applicato l'art. 4 del
 d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del  compenso  del  lavoro
 straordinario,  mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto
 disposto  dall'art.  17,  della  legge  n.   42/1979   e   successive
 modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo
 che  adeguasse  i  criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al
 sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art.  17
 di  detta  legge  infatti  non  aveva abrogato i criteri delineati in
 detto d.P.R., ma aveva  dettato  una  norma  programmatica,  che  non
 operava   una   rivalutazione  automatica  dei  compensi  per  lavoro
 straordinario,  ma  subordinava  tale  rivalutazione  al   preventivo
 assolvimento  delle  previste procedure di contrattazione, al fine di
 giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non piu' articolato  in
 riferimento   al   compenso  spettante  al  primo  dirigente,  bensi'
 direttamente  collegato  allo   stipendio   di   ciascuna   categoria
 funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perche' non erano
 dimostrate  le  ore  di straordinario espletate sia perche' erronei i
 criteri di calcolo utilizzati.
                          RITENUTO IN DIRITTO