IL VICE PRETORE
    Esaminati  gli  atti  della  causa  n.  35506/92  r.g.  cont. e la
 questione  incidentale  di  legittimita'   costituzionale   sollevata
 dall'attore Zago Giulio a scioglimento della riserva di cui a verbale
 del 17 settembre 1992;
    Ritenuto  che  la questione incidentale stessa, con riferimento ai
 motivi non manifestamente infondati, appare pertinente,  rilevante  e
 strumentale  rispetto  alla  soluzione della causa, la quale pertanto
 non  puo'  essere  decisa  senza  la  definizione   della   questione
 incidentale;
    Rilevato  che  l'attore, titolare di farmacia convenzionata con il
 servizio   sanitario   nazionale,   ha   eccepito    l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  4  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412,
 nella parte in cui dispone: "il  servizio  sanitario  nazionale,  nel
 provvedere  alla  corresponsione  alle  farmacie  di  quanto  dovuto,
 trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets";
    Ritenuto che l'eccezione proposta merita di essere  sottoposta  al
 vaglio della Corte costituzionale per i seguenti motivi:
    1.  -  Art.  3  della  Costituzione, contrasto con il principio di
 uguaglianza.
    L'art.  4  della  legge  n.  412/1991  prevede   una   prestazione
 obbligatoria,  di  carattere tributario, a carico della categoria dei
 farmacisti, la quale appare discriminatoria  atteso  che  gli  stessi
 gia'  come  chiunque  altro  sono soggetti al pagamento delle normali
 imposte e contributi  a  favore  del  servizio  sanitario  nazionale,
 secondo i normali criteri impositivi.
    A  benvedere non sussistono ragioni per cui si imponga a tale sola
 categoria i cittadini  una  diversa  e  ulteriore  contribuzione  non
 giustificata  da  ragioni  particolari  ed  eccezionali e per di piu'
 contrastante con  i  principi  informatori  della  riforma  sanitaria
 operata nel 1978.
    2.  -  Artt. 3 e 53 della Costituzione, contrasto con il principio
 di uguaglianza, contrasto con il principio di concorrere  alle  spese
 pubbliche  in ragione della capacita' contributiva e contrasto con il
 principio di progressivita' del sistema tributario.
    Non vi e' motivo di ritenere che la categoria dei  farmacisti  non
 ottemperi  al  proprio  obbligo  di  contribuire alle spese pubbliche
 secondo i comuni criteri di prelievo  tributario;  ne'  tantomeno  si
 ravvedono  motivi  per ritenere che gli stessi debbano essere oggetto
 di particolari disposizioni tributarie.
    A tutto cio' si aggiunga che il prelievo del 2,5% di cui  all'art.
 4  della  legge  citata, viene operato sul lordo dei ricavi, anziche'
 sul reddito netto imponibile,  con  cio'  violando  ulteriormente  il
 principio di uguaglianza atteso che una tale disposizione si discosta
 totalmente dai criteri disciplinanti la tassazione di tutti gli altri
 cittadini  ed ancor piu' il principio secondo cui ogni cittadino deve
 partecipare alla spesa pubblica sulla base  della  propria  capacita'
 contributiva quindi in base al proprio reddito.
    Si   aggiunge   che   la   trattenuta  in  parola  crea  ulteriore
 discriminazione all'interno della categoria stessa dei farmacisti:  e
 precisamente   tra  coloro  per  i  quali  il  servizio  mutualistico
 rappresenta una elevata percentuale della loro attivita' e coloro per
 i  quali  tale  servizio risulta essere marginale (vedi la differenza
 tra una farmacia situata in zona periferica ed una posta in un grosso
 centro industriale e/o turistico).