L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 23 dicembre 1992, ha approvato il disegno di legge nn. 245-270-293/A recante: "Norme per l'immissione in organico del personale tecnico dell'ente di sviluppo agricolo assunto con contratto a termine", comunicato a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il successivo 28 dicembre 1992. Il legislatore regionale con il provvedimento de quo autorizza l'ente di sviluppo agricolo ad immettere nel ruolo ingegneristico della propria pianta organica i tecnici laureati assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 28 della legge regionale del 10 agosto 1965, n. 21. Al predetto personale viene, inoltre, riconosciuta l'anzianita' di carriera con decorrenza dalla data dell'avvenuta assunzione temporanea. Siffatta disposizione suscita rilievi di carattere costituzionale, specialmente in relazione ai principi di cui agli artt. 3, 97, primo e terzo comma e 119. Al riguardo, preliminarmente, si rileva l'intrinseca illogicita' della procedura adottata dal legislatore regionale, che in buona sostanza si sostituisce con un proprio provvedimento all'ente interessato, intervenendo con atto legislativo a colmare l'attuale vacanza della pianta organica dell'E.S.A. Appare, invero, alquanto strano, che l'ente in questione, come si evince dalla relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, in presenza di una rilevante carenza di personale (in atto sono in servizio soltanto 6 unita' a fronte delle 38 previste) non si sia a tutt'oggi attivato per concludere le procedure del concorso a 11 posti di ingegnere in prova nel relativo ruolo bandito - secondo quanto appreso dai chiarimenti forniti a questo commissariato dall'ufficio legislativo e legale della presidenza della regione ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969 in data 10 giugno 1988. Di contro, viene prospettata la sostanziale trasformazione del rapporto di lavoro dei tecnici assunti ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 21/1965, per l'espletamento di compiti esclusivamente connessi con la realizzazione di un programma di opere irrigue previsto e finanziato con la legge regionale n. 24/1986. Giova osservare, in proposito, che per le permanenti ed istituzionali funzioni dell'ente, lo stesso articolo 28 dispone che il personale previsto nelle piante organiche debba essere assunto esclusivamente mediante pubblici concorsi. Non puo' tralasciarsi, altresi', di evidenziare la natura particolare delle prove previste dal bando per l'assunzione a contratto dei venti tecnici laureati, strettamente connesse, come gia' accennato, con le specifiche e contingenti finalita' della legge regionale n. 24/1986, nonche' con ciascuna delle 7 qualificazioni in- dicate nel bando, prove, quindi, che non consentono la verifica della sussistenza di attitudini, conoscenze e competenze, necessarie per l'assolvimento dei compiti generali d'istituto affidati ai tecnici del ruolo ingegneristico della pianta organica. Al riguardo viene in rilievo la diversa modalita' di verifica delle capacita' professionali, invero ben piu' rigorose e complesse, previste per l'accesso ordinario nel ruolo in questione quale e' dato desumere dal bando di concorso del 1988. Altro elemento che induce a ritenere non confacente con il principio costituzionale del buon andamento la norma oggetto del presente gravame e' il previsto inserimento dei tecnici assunti con contratto triennale nei ruoli dell'E.S.A. con la qualifica di ingegneri superiori o di sezione (liv. VIII) e con anzianita' decorrente dalla data di prima immissione in servizio. Gli ingegneri assunti secondo le ordinarie procedure - con pubblico concorso - vengono, invece, inquadrati al VII livello. Codesta eccellentissima Corte, con sentenza n. 81/1983, ha, invero, riconosciuto la facolta' del legislatore di adottare sistemi diversi dal concorso pubblico, semprecche' essi risultino congrui e ragionevoli in rapporto al fine da raggiungere e all'interesse da soddisfare. Di contro, tali condizioni non risultano soddisfatte dal legislatore regionale che sembra, di fatto, sulla base di quanto prima esposto, venire incontro piuttosto alle attese occupazionali dei "contrattisti", non tenendo conto delle effettive esigenze opera- tive dell'ente e della attuale consistenza della pianta organica. Dai chiarimenti forniti dall'ufficio legislativo e legale della presidenza della regione risulta infatti che la dotazione organica del ruolo ingegneristico e' composta da un totale di 38 posti di cui 20 di ingegnere superiore e di sezione. I rimanenti 18 posti riguardano, invece, tre qualifiche dirigenziali di cui solo 6 sono in atto coperti. Non risulta, pertanto, chiara la disposizione normativa de quo che non puntualizza in quale delle due sopramenzionate fasce saranno inseriti i 20 contrattisti atteso, inoltre, che 11 dei 20 posti della carriera direttiva dovrebbero essere riservati ai vincitori del concorso pubblico in via di espletamento. Da quanto esposto emerge una anodinita' sostanziale della norma considerato che o i 20 contrattisti saranno inquadrati tutti nella carriera direttiva facendo, cosi' venir meno l'utilita' del concorso in itinere oppure saranno ridistribuiti fra le due fasce (dirigenziali e direttive) senza alcun esplicito criterio. Non ininfluente ancora nel valutare la ragionevolezza del provvedimento in parola e' la considerazione che i contratti verranno a scadere nel mese di giugno del 1993 e che l'assunzione difinitiva in ruolo avverrebbe, con decorrenza 1½ luglio 1993, periodo in cui, secondo le piu' recenti disposizioni in tema di contenimento della finanza pubblica, non e' consentito alle amministrazioni procedere all'assunzione di personale. Il legislatore regionale, quindi, con il disegno di legge oggetto di censura surrettiziamente elude, come indirettamente riconosciuto dall'ente che ha fornito chiarimenti, il divieto posto dalla normativa statale ponendo in essere cosi' una netta violazione anche del principio di cui all'art. 119 della Costituzione che, come e' noto, inpone un coordinamento della politica finanziaria locale con quella nazionale. Per fronteggiare le indiscutibili esigenze funzionali dell'ente in questione, il legislatore avrebbe potuto, invero, piu' correttamente disporre eventualmente una proroga per il tempo strettamente necessario dei contratti a termine. Il disegno di legge, infine, non si sottrae a censura anche dal punto di vista della copertura dell'onere finanziario da esso derivante in quanto non vengono quantificati ne' sono indicati i mezzi di finanziamento con cui fare fronte al mantenimento in servizio dei tecnici, oltre il 30 giugno 1993. Sul punto giova richiamare quanto espresso da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 92/1981, in merito all'obbligo della previsione della copertura finanziaria anche per le leggi che implichino oneri per gli Enti compresi nella finanza pubblica allargata, fra i quali deve ritenersi compreso l'E.S.A. le cui risorse provvengono dal bilancio regionale, essenzialmente, e da quello statale.