L'assemblea regionale siciliana,  nella  seduta  del  23  dicembre
 1992,  ha  approvato  il  disegno di legge nn. 245-270-293/A recante:
 "Norme per l'immissione in organico del personale  tecnico  dell'ente
 di  sviluppo  agricolo assunto con contratto a termine", comunicato a
 questo  commissariato,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello
 statuto speciale il successivo 28 dicembre 1992.
    Il legislatore regionale con il  provvedimento  de  quo  autorizza
 l'ente  di  sviluppo  agricolo  ad immettere nel ruolo ingegneristico
 della  propria  pianta  organica  i  tecnici  laureati  assunti   con
 contratto  a  termine ai sensi dell'art. 28 della legge regionale del
 10 agosto 1965, n. 21.
    Al predetto personale viene, inoltre, riconosciuta l'anzianita' di
 carriera  con  decorrenza   dalla   data   dell'avvenuta   assunzione
 temporanea.
    Siffatta disposizione suscita rilievi di carattere costituzionale,
 specialmente  in relazione ai principi di cui agli artt. 3, 97, primo
 e terzo comma e 119.
    Al riguardo, preliminarmente, si rileva  l'intrinseca  illogicita'
 della  procedura  adottata  dal  legislatore  regionale, che in buona
 sostanza  si  sostituisce  con  un  proprio  provvedimento   all'ente
 interessato,  intervenendo  con  atto legislativo a colmare l'attuale
 vacanza della pianta organica dell'E.S.A.
    Appare, invero, alquanto strano, che l'ente in questione, come  si
 evince  dalla  relazione  illustrativa  che  accompagna il disegno di
 legge, in presenza di una rilevante carenza  di  personale  (in  atto
 sono in servizio soltanto 6 unita' a fronte delle 38 previste) non si
 sia  a  tutt'oggi attivato per concludere le procedure del concorso a
 11 posti di ingegnere in prova nel relativo ruolo bandito  -  secondo
 quanto   appreso  dai  chiarimenti  forniti  a  questo  commissariato
 dall'ufficio legislativo e legale della presidenza della  regione  ai
 sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969 in data 10 giugno 1988.
    Di  contro,  viene  prospettata  la sostanziale trasformazione del
 rapporto di lavoro dei tecnici assunti ai sensi  dell'art.  28  della
 legge   regionale   n.   21/1965,   per   l'espletamento  di  compiti
 esclusivamente connessi con la realizzazione di un programma di opere
 irrigue previsto e finanziato con la legge regionale n. 24/1986.
    Giova  osservare,  in  proposito,  che  per   le   permanenti   ed
 istituzionali  funzioni  dell'ente, lo stesso articolo 28 dispone che
 il personale previsto nelle piante  organiche  debba  essere  assunto
 esclusivamente mediante pubblici concorsi.
    Non   puo'   tralasciarsi,  altresi',  di  evidenziare  la  natura
 particolare  delle  prove  previste  dal  bando  per  l'assunzione  a
 contratto  dei  venti  tecnici  laureati, strettamente connesse, come
 gia' accennato, con le specifiche e contingenti finalita' della legge
 regionale n. 24/1986, nonche' con ciascuna delle 7 qualificazioni in-
 dicate nel bando, prove, quindi, che non consentono la verifica della
 sussistenza di attitudini, conoscenze e  competenze,  necessarie  per
 l'assolvimento  dei  compiti  generali d'istituto affidati ai tecnici
 del ruolo ingegneristico della pianta organica.
    Al riguardo viene in rilievo  la  diversa  modalita'  di  verifica
 delle  capacita' professionali, invero ben piu' rigorose e complesse,
 previste per l'accesso ordinario nel ruolo in questione quale e' dato
 desumere dal bando di concorso del 1988.
    Altro elemento  che  induce  a  ritenere  non  confacente  con  il
 principio  costituzionale  del  buon  andamento  la norma oggetto del
 presente gravame e' il previsto inserimento dei tecnici  assunti  con
 contratto  triennale  nei  ruoli  dell'E.S.A.  con  la  qualifica  di
 ingegneri  superiori  o  di  sezione  (liv.  VIII)  e  con anzianita'
 decorrente dalla data di prima immissione in servizio.
    Gli  ingegneri  assunti  secondo  le  ordinarie  procedure  -  con
 pubblico concorso - vengono, invece, inquadrati al VII livello.
    Codesta  eccellentissima  Corte,  con  sentenza  n.  81/1983,  ha,
 invero, riconosciuto la facolta' del legislatore di adottare  sistemi
 diversi  dal  concorso pubblico, semprecche' essi risultino congrui e
 ragionevoli in rapporto al fine da  raggiungere  e  all'interesse  da
 soddisfare.
    Di   contro,   tali   condizioni  non  risultano  soddisfatte  dal
 legislatore regionale che sembra, di  fatto,  sulla  base  di  quanto
 prima  esposto,  venire  incontro piuttosto alle attese occupazionali
 dei "contrattisti", non tenendo conto delle effettive esigenze opera-
 tive dell'ente e della attuale consistenza della pianta organica.
    Dai chiarimenti forniti dall'ufficio legislativo  e  legale  della
 presidenza  della  regione  risulta infatti che la dotazione organica
 del ruolo ingegneristico e' composta da un totale di 38 posti di  cui
 20 di ingegnere superiore e di sezione.
    I   rimanenti   18   posti   riguardano,  invece,  tre  qualifiche
 dirigenziali di cui solo 6 sono in atto coperti.
    Non risulta, pertanto, chiara la disposizione normativa de quo che
 non puntualizza in quale  delle  due  sopramenzionate  fasce  saranno
 inseriti i 20 contrattisti atteso, inoltre, che 11 dei 20 posti della
 carriera  direttiva  dovrebbero  essere  riservati  ai  vincitori del
 concorso pubblico in via di espletamento.
    Da quanto esposto emerge una anodinita'  sostanziale  della  norma
 considerato  che  o  i 20 contrattisti saranno inquadrati tutti nella
 carriera direttiva facendo, cosi' venir meno l'utilita' del  concorso
 in   itinere   oppure   saranno   ridistribuiti   fra  le  due  fasce
 (dirigenziali e direttive) senza alcun esplicito criterio.
    Non  ininfluente  ancora  nel  valutare  la   ragionevolezza   del
 provvedimento in parola e' la considerazione che i contratti verranno
 a  scadere  nel mese di giugno del 1993 e che l'assunzione difinitiva
 in ruolo avverrebbe, con decorrenza 1½ luglio 1993, periodo  in  cui,
 secondo  le  piu'  recenti disposizioni in tema di contenimento della
 finanza pubblica, non e' consentito  alle  amministrazioni  procedere
 all'assunzione di personale.
    Il  legislatore regionale, quindi, con il disegno di legge oggetto
 di censura surrettiziamente elude, come  indirettamente  riconosciuto
 dall'ente   che  ha  fornito  chiarimenti,  il  divieto  posto  dalla
 normativa statale ponendo in essere cosi' una netta violazione  anche
 del  principio  di  cui  all'art. 119 della Costituzione che, come e'
 noto, inpone un coordinamento della politica finanziaria  locale  con
 quella nazionale.
    Per fronteggiare le indiscutibili esigenze funzionali dell'ente in
 questione,  il legislatore avrebbe potuto, invero, piu' correttamente
 disporre  eventualmente  una  proroga  per  il   tempo   strettamente
 necessario dei contratti a termine.
    Il  disegno  di  legge, infine, non si sottrae a censura anche dal
 punto  di  vista  della  copertura  dell'onere  finanziario  da  esso
 derivante  in  quanto  non  vengono  quantificati ne' sono indicati i
 mezzi di  finanziamento  con  cui  fare  fronte  al  mantenimento  in
 servizio dei tecnici, oltre il 30 giugno 1993.
    Sul punto giova richiamare quanto espresso da codesta ecc.ma Corte
 con sentenza n. 92/1981, in merito all'obbligo della previsione della
 copertura finanziaria anche per le leggi che implichino oneri per gli
 Enti  compresi  nella  finanza  pubblica  allargata, fra i quali deve
 ritenersi compreso l'E.S.A. le cui risorse provvengono  dal  bilancio
 regionale, essenzialmente, e da quello statale.