ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorsi delle Province di Bolzano e  Trento
 notificati il 29 ed il 30 aprile 1992, depositati in Cancelleria il 7
 ed  il  18  maggio  successivi, per conflitto di attribuzione sorto a
 seguito del d.P.R. 20 gennaio 1992, recante "Approvazione  del  piano
 nazionale   di  assegnazione  delle  radiofrequenze  per  l'emittenza
 televisiva", ed iscritti ai nn. 18 e 20 del registro conflitti 1992;
    Visti gli atti di costituzione del Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  3  novembre  1992  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per  la  Provincia
 di  Bolzano,  l'avvocato  Valerio  Onida per la Provincia di Trento e
 l'Avvocato dello  Stato  Ivo  M.  Braguglia  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il
 29 aprile 1992, ha sollevato conflitto di attribuzione nei  confronti
 dello  Stato in relazione al d.P.R. 20 gennaio 1992 (Approvazione del
 piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per  l'emittenza
 televisiva)  con  riferimento agli artt. 8, primo comma, nn. 4, 5, 6,
 17, 18 e 22; 14; e 16, primo comma, dello  Statuto  speciale  per  il
 Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670), alle relative
 norme di attuazione nonche' al principio di leale cooperazione.
    La ricorrente  espone  che  con  il  decreto  impugnato  e'  stato
 approvato il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per
 le  emittenti  televisive  disciplinato dalla legge 6 agosto 1990, n.
 223 (Disciplina del  sistema  radiotelevisivo  pubblico  e  privato),
 dove,  nella  formulazione  originaria dell'art. 3, comma 14›, veniva
 previsto il "parere" delle Regioni e delle  Province  autonome  sullo
 schema  di  piano  nazionale  predisposto dal Ministero delle poste e
 delle  telecomunicazioni.  Al  riguardo  la  ricorrente  richiama  la
 sentenza  di  questa  Corte  n.  21  del  1991, con la quale e' stata
 dichiarata l'incostituzionalita' del citato art. 3, comma 14›,  della
 legge  n.  223,  nella  parte  in  cui  prevedeva  il parere anziche'
 "l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra lo Stato e le Prov-
 ince  autonome  di  Bolzano   e   di   Trento"   relativamente   alla
 localizzazione degli impianti.
    Ora, a giudizio della Provincia, nella definizione del piano delle
 radiofrequenze  approvato  con  il  decreto  impugnato non si sarebbe
 tenuto conto delle disposizioni della legge n. 223,  come  risultanti
 dalla  sentenza  n.  21  del  1991,  sotto  il  profilo della mancata
 realizzazione della prescritta procedura di intesa,  con  conseguente
 violazione    delle    competenze   provinciali   interessate   dalla
 assegnazione delle radiofrequenze.
    Infatti, il Ministero delle poste, dopo aver inviato alle  Regioni
 ed  alle  Province autonome lo schema di piano, si sarebbe limitato a
 ricevere le osservazioni e le proposte della Provincia di  Bolzano  -
 illustrate  nel  corso di una riunione presso il Ministero in data 18
 ottobre 1991 - per poi dare immediatamente corso alla successiva fase
 procedurale che ha portato alla emanazione del decreto, senza  alcuna
 trattativa   volta   alla  ricerca  dell'intesa  e  senza  che  delle
 osservazioni e proposte della Provincia  si  tenesse  alcun  conto  o
 fosse altrimenti motivato il rigetto.
    In  tal  modo - insiste la ricorrente - il piano nazionale sarebbe
 stato approvato avendo soltanto "sentito" il parere  provinciale,  ma
 senza  realizzare  il meccanismo proprio dell'intesa, che consiste in
 una  trattativa  volta  a  comporre  le  divergenze  o  quantomeno  a
 verificare,  entro  un  termine  ragionevole,  la  sussistenza  di un
 disaccordo non superabile.  L'intervento  della  Provincia,  previsto
 dalla  legge  e  dalla  sentenza  n. 21 del 1991, sarebbe stata cosi'
 illegittimamente declassato a mera funzione consultiva, in violazione
 delle prerogative provinciali costituzionalmente tutelate.
    2. - Anche la Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato
 il 30  aprile  1992,  ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  dello  Stato  in  relazione  allo stesso d.P.R. 20 gennaio
 1992, con riferimento agli artt. 8, nn. 5 e 6;  e  16  dello  Statuto
 speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  svolgendo argomenti in gran
 parte identici a quelli formulati dalla Provincia di Bolzano.
    In particolare, la  ricorrente  richiama  il  provvedimento  della
 Giunta  provinciale n. 17283 del 13 dicembre 1991 che, nell'approvare
 il parere sullo schema di piano inviato dal  Ministero  delle  poste,
 formulava  l'espressa  avvertenza  che  tale  atto  era  destinato al
 raggiungimento dell'intesa con lo Stato, necessaria  ai  sensi  della
 gia'  ricordata  sentenza n. 21 del 1991. La Provincia lamenta di non
 aver  ricevuto  alcun  riscontro  al  proprio  parere  da  parte  del
 Ministero  che,  con  nota  del  28  febbraio  1992,  si  limitava  a
 comunicare la prossima pubblicazione  sulla  Gazzetta  ufficiale  del
 d.P.R. 20 gennaio 1992.
    A   giudizio   della   ricorrente,  la  mancata  attuazione  della
 necessaria procedura di intesa  non  potrebbe  giustificarsi  neppure
 tenendo  conto del fatto che il piano approvato - in quanto primo pi-
 ano di assegnazione - e' stato formulato ai sensi delle  disposizioni
 transitorie  di cui all'art. 34 della legge n. 223 del 1990. Infatti,
 l'art.  34,  pur  introducendo  un  termine   specifico   ed   alcune
 particolarita'   procedurali   per  il  primo  piano  nazionale,  non
 consentirebbe alcuna deroga  ai  requisiti  procedimentali  richiesti
 dall'art.  3  ed in particolare alla necessita' di ricercare l'intesa
 con le Province autonome.
    3. - Si e' costituito in entrambi  i  giudizi  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, per chiedere il rigetto dei ricorsi.
    In una successiva memoria, depositata in prossimita' dell'udienza,
 l'Avvocatura rileva che erroneamente  le  Province  ricorrenti  fanno
 riferimento  al procedimento di cui all'art. 3, commi dal 14› al 17›,
 della legge n. 223 per quanto concerne la predisposizione  del  primo
 piano   di   assegnazione   delle   radiofrequenze   per  l'emittenza
 televisiva, dal momento che, per tale  piano,  la  procedura  sarebbe
 interamente  regolata dalle disposizioni transitorie e derogatorie di
 cui all'art. 34 della stessa legge. In virtu' di queste  disposizioni
 il  Ministro  delle  poste e delle telecomunicazioni, nella redazione
 del primo piano, sarebbe vincolato ad  effettuare  la  localizzazione
 degli impianti con riferimento a quelli gia' esistenti e disciplinati
 in  via  transitoria  dall'art.  32  della medesima legge n. 223 e ad
 acquisire soltanto il parere dell'apposita commissione  nominata  dal
 Ministro.
    Risulterebbero,  pertanto,  privi  di fondamento i riferimenti sia
 all'art. 3 della legge n. 223 che alla sentenza n. 21  del  1991,  in
 quanto nel caso di specie la procedura verrebbe ad essere interamente
 regolata dalla diversa normativa disposta nell'art. 34.
    4.  -  Anche  le  Province  ricorrenti  hanno  presentato memorie,
 insistendo per l'accoglimento dei ricorsi.
    A  loro  giudizio,  il  richiamo  agli  impianti  gia'  esistenti,
 disposto  dalle norme transitorie per il primo piano di assegnazione,
 costituendo solo un elemento di riferimento, non comporterebbe  alcun
 obbligo  di  recepimento  automatico  della  situazione preesistente,
 obbligo che, se posto, priverebbe il piano di ogni  logica  utilita'.
 Non  verrebbe  meno, pertanto, neppure in relazione al primo piano di
 assegnazione, la necessita' di una procedura di intesa con  le  Prov-
 ince autonome in ordine alle possibili modifiche della localizzazione
 degli impianti gia' esistenti.
    Nel  caso  in  cui,  poi,  si dovesse ritenere che l'art. 34 della
 legge n. 223 del 1990 disciplini un procedimento a  se'  stante,  non
 integrabile  con  le  disposizioni  dell'art.  3,  come  risultanti a
 seguito della sentenza n. 21 del 1991, ne conseguirebbe - secondo  le
 ricorrenti  -  l'illegittimita' costituzionale di detto art. 34 nella
 parte in cui non prevede l'intesa con le Province  autonome,  per  le
 stesse  ragioni che hanno indotto la Corte a ritenere illegittimo, in
 parte qua, l'art. 3.
                        Considerato in diritto
    1. -  I  ricorsi  in  esame  -  proposti,  rispettivamente,  dalla
 Provincia  di  Bolzano  (n.  18/92)  e  dalla Provincia di Trento (n.
 20/92) - muovono da premesse analoghe e sono diretti all'accoglimento
 di domande  identiche  nella  sostanza.  I  giudizi  relativi  vanno,
 pertanto,   riuniti   per   poter  essere  decisi  mediante  un'unica
 pronuncia.
    2. - Le Province di Bolzano e di  Trento  sollevano  conflitto  di
 attribuzione  nei  confronti del d.P.R. 20 gennaio 1992 (Approvazione
 del  piano  nazionale  di  assegnazione  delle   radiofrequenze   per
 l'emittenza  televisiva)  al fine di sentir dichiarare che non spetta
 allo  Stato  approvare  il  piano  nazionale  di  assegnazione  delle
 radiofrequenze per l'emittenza televisiva senza aver promosso la pre-
 via   intesa   con   ciascuna  delle  due  Province  in  ordine  alla
 localizzazione degli impianti nell'ambito del territorio provinciale:
 e questo in relazione all'art. 3, comma 14›,  della  legge  6  agosto
 1990,  n.  223  (Disciplina  del  sistema  radiotelevisivo pubblico e
 privato), cosi' come modificato a seguito della  sentenza  di  questa
 Corte  n.  21  del  1991.  Conseguentemente  le  ricorrenti  chiedono
 l'annullamento del piano approvato con il d.P.R. 20 gennaio 1992  per
 la parte relativa alla localizzazione degli impianti nei territori di
 loro spettanza.
    3. - I ricorsi sono fondati.
    Va innanzitutto ricordato che questa Corte, con la sent. n. 21 del
 1991,  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 3,
 comma 14›, della legge n. 223 del 1990, nella parte in cui  prevedeva
 il  parere anziche' "l'intesa, nei sensi espressi in motivazione, fra
 lo Stato e le Province autonome di Bolzano e di Trento" relativamente
 alla localizzazione degli impianti di  cui  al  settimo  comma  dello
 stesso art. 3.
    Tale  pronuncia ha richiamato l'esigenza di riconoscere alle Prov-
 ince autonome - in  quanto  titolari,  ai  sensi  dell'art.  8  dello
 Statuto  speciale, di competenze esclusive nel governo del territorio
 e nella tutela del paesaggio - "una partecipazione di  maggior  peso"
 rispetto  al  semplice  parere  relativo  alla  localizzazione  degli
 impianti (di cui all'originaria formulazione dell'art. 3, comma  14›)
 e,  di  conseguenza, ha indicato come necessaria l'intesa tra Stato e
 Province in ordine a tale localizzazione. Intesa che -  ha  precisato
 la  stessa  sentenza  -  "di  fronte  ai  preminenti  interessi  alla
 sollecita approvazione e realizzazione del piano ed allo sfruttamento
 ottimale delle radiofrequenze ... non puo' essere concepita in  senso
 "forte",  e cioe' nel senso che il mancato raggiungimento di essa sia
 di ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento, e  quindi
 al  soddisfacimento degli interessi anzidetti", ma che, in ogni caso,
 richiede che "la fase attinente  al  contatto  con  le  autonomie  si
 articoli,   per   quel   che   concerne   lo  specifico  punto  della
 localizzazione degli impianti, attraverso una trattativa che  superi,
 per  la  sua  flessibilita'  e  bilateralita', il rigido schema della
 sequenza non coordinata di atti unilaterali (invio  dello  schema  di
 piano da parte del Ministro, parere o equipollente silenzioso, ovvero
 proposta  da  parte  delle  Province),  e cosi' si presti ad una piu'
 agevole espressione delle  esigenze  dell'autonomia  e  ad  una  piu'
 informata e sensibile valutazione di esse da parte del Ministro".
    Nelle  due  fattispecie  che formano il presupposto dei ricorsi in
 esame, tale procedimento - diretto a perseguire  l'intesa  o,  quanto
 meno,  a  constatare,  attraverso una trattativa, l'impossibilita' di
 raggiungerla - per quanto avviato, non si e', di fatto, compiuto,  in
 conseguenza  del  comportamento  che  gli  organi del Ministero delle
 poste e delle telecomunicazioni hanno tenuto nel corso  dei  contatti
 intrapresi con le ricorrenti ai fini della redazione del piano.
    Per  quanto  concerne  la  Provincia  di Bolzano risulta, infatti,
 dagli atti di causa che, dopo la riunione tenutasi il 18 ottobre 1991
 tra i rappresentanti dell'amministrazione statale ed i rappresentanti
 della Provincia - riunione nel corso  della  quale  i  rappresentanti
 provinciali  avevano avuto modo di formulare varie proposte, motivate
 e  documentate,  di  modifica  della  bozza  di   piano   predisposta
 dall'amministrazione  statale - il Ministero non ha promosso contatti
 ulteriori con la Provincia ne' ha  controdedotto  motivatamente  alle
 proposte  alternative dalla stessa avanzate, limitandosi a sottoporre
 ad approvazione, senza alcuna variazione, il piano secondo  la  bozza
 originaria.
    Analoga  situazione si e' verificata nei confronti della Provincia
 di Trento che, dopo la trasmissione dello schema di  piano  da  parte
 del  Ministero  delle  poste,  ha  inviato allo stesso Ministero (con
 lettera in data 18 dicembre 1991) il  parere  espresso  dalla  Giunta
 provinciale  con  delibera  n.  17283  del  13 dicembre 1991, dove si
 proponevano numerose varianti allo  schema  ministeriale  e  dove  si
 precisava  che  lo  stesso  parere  doveva  intendersi destinato, per
 quanto concerne la localizzazione degli impianti, "al  raggiungimento
 dell'intesa  con  lo Stato, intesa necessaria ai sensi della sentenza
 della Corte costituzionale n. 21 del 1991". Ma, anche in questo caso,
 non sopravveniva alcun riscontro da parte dello  Stato  ed  il  piano
 veniva  successivamente  approvato  senza  variazioni  rispetto  allo
 schema inizialmente trasmesso e senza alcuna  motivazione  in  ordine
 alla mancata considerazione delle proposte formulate dalla Provincia.
    In  ambedue i casi, pertanto, il procedimento richiesto al fine di
 conseguire l'intesa - secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 14›,
 della legge n. 223 del 1990, cosi'  come  modificato  dalla  sentenza
 costituzionale  n.  21  del  1991  - non e' stato completato: con una
 conseguente lesione della sfera di autonomia spettante alle  Province
 autonome  ai sensi dell'art. 8, nn. 5 e 6, dello Statuto speciale del
 Trentino-Alto Adige.
    4. - L'Avvocatura dello Stato - pur senza disconoscere che nei due
 casi in esame non e' stata realizzata l'intesa tra Stato  e  Province
 autonome  di cui all'art. 3, comma 14›, della legge n. 223 del 1990 -
 considera erroneo  il  richiamo  al  procedimento  regolato  da  tale
 disposizione,  dal  momento  che  il procedimento di approvazione del
 primo piano di assegnazione della radiofrequenza - quale e' quello in
 contestazione  -  risulterebbe  regolato  in  via   esclusiva   dalla
 disciplina  transitoria  posta dall'art. 34, primo comma, della legge
 n. 223 del 1990, dove non si prevede alcuna presenza delle Regioni  e
 delle Province autonome. Sempre ad avviso dell'Avvocatura, la mancata
 previsione,  nel  procedimento  di  cui  all'art. 34, primo comma, di
 un'intesa con le Province  autonome  in  ordine  alla  localizzazione
 degli  impianti troverebbe giustificazione sia nel fatto che il primo
 piano  di  assegnazione  delle  radiofrequenze   sarebbe   tenuto   a
 ricalcare,  senza  margini di diversa scelta, la localizzazione degli
 impianti censiti ai sensi dell'art. 4 del  decreto-legge  6  dicembre
 1984,  n.  807 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio
 1985, n. 10); sia nel fatto che, per il primo piano, risulta previsto
 nella disciplina transitoria di cui all'art. 34 soltanto il parere di
 un'apposita commissione nominata dal Ministro  delle  poste  e  delle
 telecomunicazioni.
    Tale   prospettazione   difensiva   non   puo'   essere   accolta.
 Innanzitutto perche', anche per quanto concerne  il  primo  piano  di
 assegnazione, le scelte relative alla localizzazione degli impianti -
 pur   dovendo  considerare  quelli  gia'  esistenti  e  censiti  come
 "elementi" per la  definizione  dello  stesso  piano  -  non  possono
 considerarsi vincolate, ma rispondenti a criteri di discrezionalita',
 essendo  in  ogni  caso  consentito  all'amministrazione  statale  di
 apportare variazioni rispetto allo stato preesistente risultante  dal
 censimento;   in   secondo  luogo  perche'  il  parere  dell'apposita
 commissione di cui all'art. 34,  investendo  valutazioni  connesse  a
 interessi  attinenti  al  settore  delle  telecomunicazioni, non puo'
 ritenersi idoneo a surrogare l'intesa con le  Province  autonome,  la
 cui   necessita'   va,  invece,  giustificata  con  riferimento  alla
 protezione  di   interessi   diversi,   di   natura   urbanistica   e
 paesaggistica.
    L'intesa  con  le  Province autonome in ordine alla localizzazione
 degli impianti va, dunque, perseguita - nei  termini  indicati  nella
 sentenza n. 21 del 1991 - anche in sede di approvazione del primo pi-
 ano  di  assegnazione  delle  radiofrequenze,  dal  momento  che  non
 sussistono motivi idonei  a  giustificare,  in  questa  ipotesi,  una
 compressione  della  sfera  delle competenze esclusive provinciali ed
 una deroga al procedimento ordinario di cui all'art. 3,  nella  parte
 in  cui  impone  come  necessario  l'intervento  nel procedimento dei
 soggetti di autonomia.