IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; O S S E R V A Laurenti Lucio ed altri, tutti veterinari iscritti negli albi professionali, con ricorso depositato in data 3 dicembre 1991 proponevano domande contro l'E.N.P.A.V. (Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari); l'ente si costituiva in giudizio ed eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio di questo pre- tore, ai sensi dell'art. 9 della legge 6 ottobre 1967, n. 949. All'udienza 15 ottobre 1992 il pretore, d'ufficio, sollevava questione di legittimita' costituzionale della norma predetta, riservando la motivazione. Cio' premesso in fatto, osserva il giudicante che la questione e' rilevante. Appare fondata infatti l'eccezione di incompetenza atteso che la norma cosi' dispone "Per tutte le controversie sia attive che passive che riguardano l'E.N.P.A.V., foro competente e' esclusivamente quello di Roma". Ritiene il pretore che, per il principio di specialita', detta norma non sia stata abrogata dalla successiva entrata in vigore dell'art. 444 del codice di procedura penale che dispone in via generale circa la competenza per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La rilevanza e' cio' premesso in re ipsa, atteso che, legittima in ipotesi, la norma impugnata, il giudicante non potrebbe affatto entrare nel merito della controversia ma dovrebbe limitarsi a definire il giudizio accogliendo l'eccezione preliminare. La questione e' peraltro, a parere dello scrivente, non manifestamente infondata. E' lecito infatti dubitare della legittimita' della norma, sia con riferimento all'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparita' di trattamento degli iscritti all'E.N.P.A.V. rispetto ai soggetti di tutti gli altri rapporti previdenziali ed assistenziali, sia con riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto lo spostamento di competenza territoriale appare suscettibile di incidere in concreto sul diritto dei predetti iscritti di agire in giudizio. Soprattutto sotto il primo profilo, questo pretore intende richiamare le considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza 9 marzo 1990, n. 117, con la quale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210 "nella parte in cui prevede che le controversie in materia di lavoro relative al personale dipendente dall'ente FFS siano devolute al pre- tore del luogo ove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, anziche' del pretore competente secondo la disciplina generale delle controversie in materia di lavoro". Va rilevato che la norma in esame pone una disciplina ancora piu' accentratrice di quella del foro erariale, atteso che devolve qualsiasi controversia in materia al giudice di Roma, prescindendo anche dall'organizzazione distrettuale dell'avvocatura dello Stato e dal conseguente parziale decentramento, determinando una deroga, unica in materia previdenziale, alle rilevanti ragioni di interesse pubblico cui all'art. 444 del c.p.c., in ordine alla competenza per territorio del giudice della previdenza. Orbene, non v'e' dubbio che tale regola e' effettivamente in grado di rendere piu' elevato il costo del giudizio, quando questo debba svolgersi in una sede lontana dalla residenza degli interessati; quindi la disposizione impugnata pone in essere una disparita' di trattamento, rispetto ai soggetti parti di rapporti previdenziali con altri enti, che si risolve manifestamente in una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione (nonche' in un aggravio, tale da incidere, limitandolo in fatto sul diritto di agire in giudizio, di cui all'art. 24) ove non risulti giustificato da differenza di situazioni o da ragionevoli esigenze. Orbene, non si ravvisa alcuna diversita' di posizione tra gli iscritti all'E.N.P.A.V. e i soggetti parti di rapporti previdenziali con altri enti, tale da giustificare razionalmente il trattamento deteriore fatto ai primi; ne' si ravvisano particolari motivi tali da far ritenere l'E.N.P.A.V., piu', che altri enti previdenziali, meritevoli di tutela particolarmente intensa, al punto da incidere negativamente sul principio di maggior tutela del soggetto parte di rapporti previdenziali, cui e' ispirata la disciplina generale delle controversie in materia di previdenza ed assistenza.