IL TRIBUNALE
    Vista l'istanza di riesame, presentata da De Vivo Aniello, avverso
 il  decreto  di  convalida  di  sequestro probatorio, emesso dal p.m.
 presso il tribunale di Salerno, in data 15 ottobre 1992;
    Esaminati gli atti e sentite le parti;
    Premesso in  fatto  che  il  p.m.  in  data  15  ottobre  1992  ha
 convalidato il sequestro probatorio di beni immobili di proprieta' di
 De  Vivo  Aniello,  indagato  del reato di cui all'art. 12-quinquies,
 secondo comma, della legge 7 agosto 1992, n. 356,  e  proponendo  per
 l'applicazione di misura di prevenzione personale;
    Rilevato  che  risulta  preliminare  la  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 12-quinquies  della  legge  n.  356/1992  in
 relazione  agli  artt.  27, secondo comma, 3 e 24 della Costituzione,
 cosi' come eccepito dalla difesa;
    Considerato  che  la  suddetta  questione  non  e'  manifestamente
 infondata  giacche'  la  norma  in esame, quanto all'art. 27, secondo
 comma, della Costituzione, configurando una ipotesi di reato proprio,
 ancora la sussistenza della fattispecie criminosa alla  qualifica  di
 indagato  per  una  delle  ipotesi  di cui al secondo comma dell'art.
 12-quinquies,  o  di  soggetto  nei  cui  confronti  si  procede  per
 l'applicazione di una misura di prevenzione personale;
      che  tali  qualita',  a differenza di quelle di soggetto nei cui
 confronti e' stata emessa sentenza di condanna o e'  stata  applicata
 misura   di   prevenzione  personale,  passata  in  giudicato,  hanno
 carattere tutt'altro che definitivo e  non  dovrebbero  avere  alcuna
 rilevanza  giuridica  attesa  la  presunzione  di  innocenza  di  cui
 all'art. 27 della Costituzione  (tant'e'  che  in  concreto  potrebbe
 verificarsi,  addirittura  in un momento successivo alla condanna per
 il reato in questione, la caducazione di tali status personali);
      che assume  rilievo,  come  nel  caso  di  specie,  finanche  la
 condizione  di  colui  nei  cui  confronti  pende un procedimento per
 l'applicazione di misura di prevenzione personale, quando tale misura
 e' ante delictum, il che  sembra  evidenziare  in  modo  ancora  piu'
 stridente il contrasto con la riferita norma costituzionale;
    Considerato,  quanto  agli artt. 3 e 24 della Costituzione, che il
 reato in questione si configura come un reato a condotta mista, prima
 commissiva   (possesso   o   disponibilita'   di   beni   di   valore
 sproporzionato  all'attivita'  svolta  e o a redditi dichiarati), poi
 omissiva (mancata giustificazione del possesso  legittimo  dei  beni,
 strettamente   connessa   all'inversione   dell'onere  della  prova),
 cosicche' il diritto di difesa risulta compresso non  potendo  essere
 esercitato  anche  a mezzo del silenzio, che al contrario integra uno
 degli elementi oggettivi del reato;
      che, pertanto, in relazione all'art. 3  della  Costituzione,  si
 configura  una  disparita'  di  trattamento  tra  gli indagati di cui
 all'art. 12-quinquies, che non possono avvalersi  della  facolta'  di
 non rispondere, e gli indagati per gli altri reati;
   Ritenuto,  inoltre,  che  la  questione  e' rilevante ai fini della
 decisione  in  quanto  questo  tribunale  e'  stato  investito  della
 richiesta   di   riesame   di   sequestro  probatorio,  in  relazione
 all'ipotesi criminosa  di  cui  all'art.  12-quinquies,  per  cui  la
 sussistenza   del  fumus  commissi  delicti  impone  una  valutazione
 positiva    della    legittimita'    costituzionale    della    norma
 incriminatrice;