ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 2, secondo
 comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230 (Disciplina  del  contratto
 di  lavoro  a tempo determinato), promosso con ordinanza emessa il 28
 maggio 1992 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente
 tra Vanni Penazzi e la  s.r.l.  S.E.R.S.,  iscritta  al  n.  389  del
 registro  ordinanze  1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visti gli atti di costituzione  di  Vanni  Penazzi,  della  s.r.l.
 S.E.R.S.  nonche'  l'atto  di intervento del Presidente del Consiglio
 dei ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  15  dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Uditi  gli  avvocati  Roberto  Muggia  per  Vanni Penazzi, Corrado
 Medina per la s.r.l. S.E.R.S. e l'Avvocato dello Stato Gaetano  Zotta
 per il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che il Tribunale di Ravenna, con l'ordinanza indicata in
 epigrafe,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 2, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230, nella
 parte  in cui non prevede la sua applicabilita' ai rapporti di lavoro
 marittimo a tempo determinato, pur  rilevando  che  il  codice  della
 navigazione  disciplina  autonomamente e diversamente il contratto di
 lavoro marittimo a bordo a tempo determinato;
      che ne ha dedotto il contrasto con l'art. 3 della  Costituzione,
 sotto  il  profilo  che non sarebbe giustificata la differente e meno
 favorevole (per il lavoratore) disciplina  dettata  al  riguardo  dal
 codice  della  navigazione,  tanto  piu'  che l'art. 1 della legge 22
 marzo 1986, n. 84 ha esteso la disciplina dell'art. 2 della legge  n.
 230  del  1962  a taluni rapporti di lavoro relativi alla navigazione
 aerea;
      che dinanzi a questa Corte si e' costituita una  parte  privata,
 chiedendo che la norma impugnata sia dichiarata illegittima nei sensi
 indicati dal giudice a quo;
      che  e'  intervenuto  anche  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri,  col  patrocinio  dell'Avvocatura  generale  dello   Stato,
 eccependo l'inammissibilita' della questione, mancando nell'ordinanza
 la motivazione in ordine alla sua rilevanza;
   Considerato  che il giudice remittente, nel sollevare la questione,
 ha  omesso  ogni  riferimento  alla  fattispecie  concreta  ed   alla
 rilevanza  della  questione nel giudizio a quo, come invece prescrive
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
      che, pertanto,  la  questione  e'  manifestamente  inammissibile
 (sentenze  nn.  395, 400 e 409 del 1992; ordinanze nn. 389 del 1992 e
 439 del 1991);