IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Premesso che in data 20 agosto 1992 veniva depositata in questo ufficio la richiesta del p.m. di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di Falcone Giacomo imputato del reato previsto dagli artt. 77 e 389, lett. c), del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, per fatto commesso il 31 agosto 1990; Premesso che il decreto penale di condanna veniva emesso in data 15 settembre 1992; Preso atto che e' stata proposta tempestiva opposizione con contestuale domanda di ammissione all'oblazione per il che e' intervenuto anche il parere favorevole del p.m.; Ritenuta pertanto la competenza di questo giudice a pronunciarsi in ordine alla domanda di ammissione all'oblazione con possibilita', se ne ricorrono le condizioni, di immediata applicazione dell'art. 129 del c.p.p. con conseguente declaratoria di proscioglimento dell'imputato; Rilevato che, alla data di emissione del decreto penale di condanna, il reato era gia' prescritto, ma non lo era ancora alla data di deposito della relativa richiesta da parte del p.m.; Ritenuto che la norma di cui all'art. 160, cpv., del c.p. non contemplando la richiesta di emissione di decreto penale di condanna tra gli atti aventi efficacia interruttiva della prescrizione, opera - in contrasto col disposto dell'art. 3 della Costituzione - una ingiustificata e illogica differenziazione, che naturalmente si traduce in un diseguale trattamento dei cittadini di fronte alla legge, rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 del c.p.p.), invece inclusa tra detti atti; dal momento che entrambe le richieste concretizzano una specifica attivita' dell'organo preposto all'esercizio dell'azione penale, la cui inerzia, nel procedimento speciale per decreto, viene meno, con la richiesta di emissione di questo, proprio nella misura in cui cio' si verifica, nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio: onde non si appalesa alcuna ragione plausibile per non riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione alla richiesta di emissione di decreto penale, la quale, del tutto al pari dell'altra, e' chiara espressione della volonta' di non rinunciare all'esercizio di punire da parte dell'organo a tale azione preposto (art. 112 della Costituzione) e, quindi, ugualmente idonea a escludere la contraria presunzione su cui si fonda l'istituto della prescrizione; Considerato che la questione, cosi' di ufficio sollevata, oltre che non manifestamente infondata, risulta altresi' rilevante nel procedimento in corso, in quanto, ove fosse accolta la tesi sopra esposta, dovrebbe escludersi, nel caso in esame, l'operativita' della prescrizione, dato che la richiesta di emissione del decreto penale risulta non solo datata 20 agosto 1992 ma pervenuta in quest'ufficio in pari data e pertanto in tempo utile, per interrompere il corso della prescrizione biennale, maturata infatti, altrimenti, il 31 agosto 1992.