ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare  per l'abrogazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
 7, 8, 16, 17 e 18  della  legge  1  marzo  1986,  n.  64  (Disciplina
 organica  dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), iscritto al
 n. 49 del registro referendum;
    Vista l'ordinanza del 15 dicembre  1992  con  la  quale  l'ufficio
 centrale   per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione  ha
 dichiarato legittima la richiesta;
    Udito nella camera di consiglio del 13  gennaio  1993  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Udito  l'avv. Massimo Severo Giannini per il presentatore Giovanni
 Negri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - L'ufficio centrale per il referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione  in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352 e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referen-
 dum popolare presentata da Negri Giovanni, Becchi Ada,  Dutto  Mauro,
 Calderisi  Giuseppe e Lavaggi Ottavio il 13 gennaio 1992 sul seguente
 quesito: "Volete che siano abrogati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
 16, 17 e 18 della legge 1 marzo  1986,  n.  64  recante:  "Disciplina
 organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno?".
    Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'ufficio centrale, verificata
 la regolarita' della richiesta, l'ha dichiarata legittima.
    2.   -   Ricevuta  la  comunicazione  dell'ordinanza  dell'ufficio
 centrale, il presidente di questa  Corte  ha  fissato  il  giorno  13
 gennaio  1993  per  la  conseguente  deliberazione,  dandone regolare
 comunicazione.
    Il presentatore Giovanni Negri, rappresentato e  difeso  dall'avv.
 prof.  Massimo  Severo  Giannini,  ha  depositato memoria nella quale
 chiede che questa Corte rinvii la decisione, in quanto  la  legge  19
 dicembre 1992, n. 488 (che ha convertito in legge, con modificazioni,
 il   decreto-legge   22   ottobre   1992,  n.  415),  pur  disponendo
 l'abrogazione  delle  norme  oggetto  della  richiesta  referendaria,
 contiene   tuttavia   una  delega  al  Governo  per  provvedere  alla
 riorganizzazione delle strutture operanti  per  il  Mezzogiorno,  con
 conseguente  opportunita'  di attendere che il Governo eserciti detta
 delega.
    3. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 e' stato  udito
 l'avv.  prof.  Massimo Severo Giannini, il quale non ha insistito per
 il rinvio della decisione e, quanto all'ammissibilita'  del  referen-
 dum, si e' rimesso alle determinazioni di questa Corte.
                        Considerato in diritto
    1.  -  Oggetto della richiesta di referendum abrogativo in esame -
 sulla cui ammissibilita' questa Corte e' chiamata  a  pronunciarsi  -
 sono  gli  artt.  1,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della legge 1›
 marzo 1986, n. 64 (Disciplina organica dell'intervento  straordinario
 nel Mezzogiorno).
    Gli  artt.  da  1  a 8 costituiscono l'intero titolo I della legge
 (Obiettivi ed organizzazione del nuovo intervento  straordinario  nel
 Mezzogiorno)  e  disciplinano la programmazione dell'intervento e gli
 organismi ed enti che devono concorrere ad attuarlo; gli artt. 16, 17
 e 18 sono a loro volta inseriti alla fine del titolo II (Disposizioni
 agevolative per  le  attivita'  produttive  e  norme  finanziarie)  e
 contengono,  rispettivamente,  disposizioni  riguardanti il personale
 (degli organismi dell'intervento straordinario), disposizioni  finali
 e transitorie e disposizioni finanziarie.
    Gli  artt. da 9 a 15, non investiti dalla richiesta di referendum,
 prevedono, invece, una serie di incentivi ed  agevolazioni  di  varia
 natura per le attivita' produttive.
    La richiesta deve essere ammessa.
    Il  quesito  referendario  coinvolge, infatti, come s'e' visto, un
 complesso  normativo  riconducibile  ad  una  matrice   razionalmente
 unitaria  e  possiede  quindi  i  necessari  requisiti  di chiarezza,
 omogeneita' ed univocita' (individuati  da  questa  Corte  sin  dalla
 sentenza  n.  16  del 1978), mirando essenzialmente alla soppressione
 dell'intervento straordinario, cosi' come disciplinato dalla legge in
 esame, e degli organismi preposti alla sua attuazione.
    Ne'  e'  dato  ravvisare  alcuna  delle   altre   cause   ostative
 all'ammissibilita'  dei  referendum, previste espressamente nell'art.
 75, secondo comma, della Costituzione o  desumibili  dall'ordinamento
 costituzionale.
    2.  -  Nel corso dell'attuale giudizio e' sopravvenuta la legge 19
 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con  modificazioni,  del
 decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge
 1› marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica  dell'intervento
 straordinario  nel  Mezzogiorno  e  norme  per  l'agevolazione  delle
 attivita' produttive), la quale, all'art. 4,  cosi'  dispone:  "Ferme
 restando le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 1, della
 legge 1› marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993
 delle  norme  di cui all'art. 17, commi 1 e 10, della legge medesima,
 sono soppressi con decorrenza 1› maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4,
 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1› marzo 1986, n. 64".
    Cio'  rilevato,  ogni  valutazione  e  decisione  in  ordine  alla
 incidenza  di  tale  nuova  normativa  sul  procedimento referendario
 spettano, secondo la costante giurisprudenza di  questa  Corte  (cfr.
 sentenze  numeri 251 del 1975, 16 e 68 del 1978, 30 e 31 del 1980, 22
 del 1981, 35 del 1985), all'ufficio centrale  per  il  referendum  ai
 sensi  dell'art.  39  della  legge n. 352 del 1970. Da tale indirizzo
 giurisprudenziale la Corte non ha motivo di discostarsi,  tanto  piu'
 che  nella  fattispecie la norma abrogatrice avra' effetto, come s'e'
 visto, soltanto dal 1› maggio 1993.