ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma,
 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1,  della  richiesta  di
 referendum  popolare  per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958, n.
 296 "Costituzione del Ministero della sanita'" iscritto al n. 52  del
 registro referendum;
    Vista  l'ordinanza  del  15  dicembre  1992 con la quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittima la richiesta;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice
 relatore Renato Granata;
    Udito l'avvocato Mario Bertolissi  per  i  delegati  dei  consigli
 regionali  del  Veneto,  dell'Umbria, del Trentino-Alto Adige e delle
 Marche.
                           Ritenuto in fatto
    1. L'ufficio Centrale per  il  referendum,  costituito  presso  la
 Corte  di  cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.
 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di  refer-
 endum  popolare  presentata  il 22 gennaio 1992 da dieci delegati dei
 consigli  regionali  delle  regioni  Trentino  Alto  Adige,   Umbria,
 Piemonte,  Valle  D'Aosta,  Lombardia,  Marche,  Basilicata, Toscana,
 Emilia Romagna e Veneto, tra l'altro, sul seguente  quesito:  "Volete
 che  sia  abrogata  la  legge 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione del
 Ministero della Sanita')?".
    2.  Con  ordinanza  del  15  dicembre  1992,  l'Ufficio  centrale,
 richiamate  le  precedenti delibere, ha dato atto che le delibere dei
 suddetti Consigli regionali sono state ritualmente adottate.
    Ricevuta  la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa
 Corte ha fissato, per la  conseguente  deliberazione,  il  giorno  13
 gennaio  1993,  dandone  comunicazione,  a sua volta, ai presentatori
 della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri  ai  sensi
 dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.
    3.  In  data  8 gennaio 1993 i consiglieri delegati per i Consigli
 regionali del Veneto, dell'Umbria, del Trentino Alto  Adige  e  delle
 Marche  hanno  depositato  una memoria a sostegno dell'ammissibilita'
 del referendum.
    4. Nella camera di consiglio del 13 gennaio  e'  stato  udito,  in
 qualita' di difensore dei promotori, l'avvocato Mario Bertolissi, che
 ha insistito per l'ammissibilita' del referendum.
                        Considerato in diritto
    Il quesito referendario e' rivolto a porre all'elettore la domanda
 se  egli  voglia  "che  sia  abrogata  la legge 13 marzo 1958 n. 296,
 recante 'Costituzione del Ministero della sanita''".
    Nella sua testuale formulazione, dunque, la proposta  referendaria
 sembra orientata al conseguimento del risultato di far scomparire dal
 complesso  dell'apparato  di  governo  oggi  esistente  la  struttura
 ministeriale considerata.
   E' da rilevare,  peraltro,  che  con  una  serie  di  provvedimenti
 successivi  alla legge n. 296 del 1958, il legislatore ha ridisegnato
 un  complesso  di  competenze  attribuite  sia  al  ministro  che  al
 ministero  (vedi, ad esempio, nel primo senso, art. 1, secondo comma,
 art. 26, terzo comma, art. 27, primo e terzo comma,  art.  28,  primo
 comma,  art.  29, nono comma, art. 54, art. 58, art. 61, primo comma,
 art. 62, primo comma, legge n. 132 del 1968; art. 5, art.  8,  terzo,
 quarto  e settimo comma, art. 9, art. 51, secondo comma, legge n. 833
 del 1978; e, nel secondo senso, art. 1, quinto comma, art. 28,  primo
 comma,  lettera  g),  art.  56, secondo comma, legge n. 132 del 1968;
 art. 7, secondo e terzo comma, art. 8, terzo comma, lettera b),  art.
 50,  terzo comma, legge n. 833 del 1978), complesso di competenze che
 implicano, ovviamente, la esistenza del ministero.
    Questi testi legislativi, successivi alla legge n. 296  del  1958,
 non sono stati dai promotori inclusi nella proposta referendaria.
    Ne  consegue  che  la  richiesta  abrogativa  -  limitata al primo
 complesso normativo e non  estesa  anche  al  secondo  -  esprime  un
 quesito  referendario  privo  di  quella  evidenza  ed univocita' del
 momento teleologico, cioe' del suo "fine intrinseco", di  cui  invece
 deve  essere dotato, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent.
 29/1987; sent. 47/1z991), affinche' il corpo elettorale sia garantito
 nell'esercizio del suo potere  (sent.  29/1987);  un  quesito  quindi
 carente della chiarezza necessaria per assicurare l'espressione di un
 voto consapevole (sent. 28/1987; sent. 29/1987).
    La richiesta di referendum va quindi dichiarata inammissibile.