Ricorso della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente   della   giunta   provinciale   pro-tempore   dott.  Luis
 Durnwalder, giusa deliberazione della giunta n. 185  del  18  gennaio
 1993,  rappresentata  e difesa - in virtu' di procura speciale del 19
 gennaio  1993,  autenticata  dall'avv.  Giovanni  Salghetti   Drioli,
 ufficiale  rogante  dell'amministrazione  provinciale  (repertorio n.
 16650 - dagli avvocati professori Sergio Panunzio  e  Roland  Riz,  e
 presso  il  primo  di  essi elettivamente domiciliata in Roma, piazza
 Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  in
 persona  del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione
 di incostituzionalita' dell'art.  8,  primo  comma,  della  legge  23
 dicembre  1992,  n.  498,  recante  "interventi urgenti in materia di
 finanza pubblica".
                               F A T T O
    1. - In base al titolo sesto (artt.  69  e  segg.)  dello  statuto
 speciale  Trentino-Alto  Adige  (d.P.R.  31  agosto 1972, n. 67, come
 modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386) ed alle
 relative norme di attuazione, la provincia  autonoma  di  Bolzano  e'
 dotata  di  autonomia  finanziaria,  per  l'esercizio  delle  proprie
 competenze di cui agli artt. 8, 9 e 16 dello statuto medesimo.
    In particolare l'art. 9, n. 10, dello statuto attribuisce ad  essa
 competenze  legislative (ed anche amministrative in base all'art. 16)
 in materia di "igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza  sanitaria
 ed ospedaliera"; ed al riguardo si ricorda che una norma d'attuazione
 dello  statuto  -  l'art.  2  del  d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (come
 recentemente sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267)
 -  stabilisce  che  la  provincia  "deve  garantire  l'erogazione  di
 prestazioni  di  assistenza  igienico-sanitaria  ed  ospedaliera  non
 inferiori agli standards minimi previsti dalla normativa nazionale  e
 comunitaria".
    Anche  alla  luce  di  tale  principio,  e  del  fatto  che per la
 provincia autonoma ricorrente gran parte delle risorse finanziarie e'
 costituita  da  una  finanza  "derivata",  e  cioe'  consistente  nei
 periodici  trasferimenti  di  risorse  da  parte  dello Stato, ben si
 comprende,  allora,  come  non  solo  la  quantita',  ma   anche   la
 regolarita' e la affidabilita' delle previsioni di tali trasferimenti
 sia  essenziale  per garantire alla provincia una effettiva autonomia
 nell'esercizio   delle   proprie   funzioni,   il   buon    andamento
 dell'amministrazione e dei servizi pubblici di propria competenza, la
 programmabilita' della sua azione.
    Com'e'  noto,  tali  esigenze  sono  state  piu' volte rilevate da
 codesta  ecc.ma  Corte  in   relazione   ai   trasferimenti   annuali
 provenienti  soprattutto dal Fondo sanitario nazionale a favore delle
 regioni e province autonome. Infatti, gia' in passato varie  sentenze
 hanno  sottolineato  la necessita' (derivante dal rispetto dei valori
 costituzionali) che gli interventi dello Stato, ivi  compresi  quelli
 finanziari,   siano   improntati  ad  organicita'  e  stabilita'.  In
 particolare nella sentenza n. 307/1983  essa  ha  rilevato  come  "il
 susseguirsi di anno in anno di provvedimenti a carattere contingente,
 in  deroga  alla  disciplina ordinaria renda quanto mai disorganico e
 provvisorio il quadro attuale della finanza regionale); e  poi  nella
 sentenza  n.    245/1984  - a proposito delle disposizioni in materia
 sanitaria contenute nella legge finanziaria 1984 - osservava come per
 dare una disciplina organica e per assicurare efficienza al  servizio
 sanitario nazionale "non servono allo scopo le leggi finanziarie, ne'
 gli  altri provvedimenti di carattere urgente o comunque contingente:
 la' dove sono in gioco funzioni e diritti costituzionalmente previsti
 e garantiti, e' infatti indispensabile superare  la  prospettiva  del
 puro  contenimento  della  spesa pubblica, per assicurare la certezza
 del diritto ed il buon  andamento  delle  pubbliche  amministrazioni,
 mediante discipline coerenti e destinate a durare nel tempo".
    Vero  e'  che  con  la  sentenza  n. 381/1990 codesta ecc.ma Corte
 dichiaro' non fondata la impugnazione del primo  comma  dell'art.  19
 del d.l. n. 415/1989 (poi convertito in legge n. 38/1990), che aveva
 ridotto  alle  sole  regioni  a  statuto  speciale  ed  alle province
 autonome  (secondo  le   aliquote   percentuali   differenziate)   le
 assegnazioni  di  parte  corrente  del  Fondo sanitario nazionale. In
 realta',  con  quella   sentenza   codesta   ecc.ma   Corte   ribadi'
 espressamente  i  suddetti  principi  enunciati  nella sua precedente
 giurisprudenza, e riconobbe che la disciplina  impugnata  determinava
 un  grave  squilibrio  nella  finanza delle province autonome e delle
 regioni ad autonomia speciale; ma  ritenne  tuttavia  che,  nel  caso
 particolare,  valesse  ad  escludere la incostituzionalita' di quella
 disciplina  legislativa  il  carattere  di  "provvisorieta'"   e   di
 "urgenza" che venne ad essa allora riconosciuto.
    Una  disciplina che - come allora fu detto da codesta ecc.ma Corte
 - si giustificava in quanto "propedeutica"  rispetto  agli  imminenti
 "futuri   aggiustamenti  che  verranno  definitivamente  apportati  a
 seguito di trattative del Governo con le singole regioni (o province)
 ad autonomia differenziata  e  nell'ambito  di  una  riconsiderazione
 globale  della  materia,  basata  su  piu'  approfondite  analisi del
 rapporto tra i flussi finanziari esistenti fra lo Stato e le  regioni
 (e  le province autonome) e le funzioni esercitate da queste ultime".
 E la sentenza n. 381/1990 non  manco'  di  precisare  anche  che  gli
 strumenti   normativi   appropriati   per  stabilire  finalmente  una
 disciplina che realizzasse un equilibrio tra le  risorse  finanziarie
 assegnate alle regioni (e alle province) ad autonomia differenziata e
 i  piu' complessi compiti assegnati alle medesime sono costituiti non
 gia'  da   provvedimenti   legislativi   contingenti,   episodici   e
 frammentari,  ma  invece  "dalle  norme  di  attuazione e dalle leggi
 previste  dagli  statuti  per  la  revisione  delle   proprie   norme
 finanziarie".
    Vero  e'  che, ancora successivamente, l'art. 4, undicesimo comma,
 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha ulteriormente  ridotto,  per
 le sole regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
 Bolzano,  le  percentuali di assegnazione di parte corrente del Fondo
 sanitario; e che  codesta  ecc.ma  Corte,  ha  nuovamente  dichiarato
 infondata,  con  la  sentenza  n.  356/1992, la relativa questione di
 costituzionalita'. Ma anche in questa occasione codesta ecc.ma  Corte
 volle  sottolineare  ancora  una volta il carattere eccezionale della
 legge e della  stessa  pronuncia,  con  la  quale  non  si  intendeva
 abbandonare  i  principi enunciati nella precedente giurisprudenza in
 materia. Infatti anche la sentenza n.  356/1992  pone  l'accento  sul
 carattere  di  "urgenza  e  provvisorieta'"  delle misure contingenti
 adottate dal legislatore, ancora "in attesa della definitiva legge di
 riordino della materia  -  e  quindi  compatibili  con  le  autonomie
 regionali   ancorche'   recanti   ulteriori  compressioni  di  queste
 (sentenza n. 505/1989) mediante la reiterazione di precedenti  misure
 (sentenza n. 307/1983) analoghe ed incidenti sulla stessa materia".
    2.  -  E' noto che con la delega contenuta nell'art. 1 della legge
 23 ottobre 1992, n. 421, si sia finalmente avviata a  conclusione  la
 vicenda della riforma sanitaria.
    Tale  riforma,  infatti,  in  virtu'  di  quella  delega  e' stata
 approvata dal Consiglio dei  Ministri  il  23  dicembre  u.s.  ed  e'
 entrata in vigore con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
 ("Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
 della  legge  23 ottobre 1992, n. 421"). Era dunque lecito pensare, a
 questo punto, che - considerata anche la  nuova  disciplina  organica
 del  finanziamento  del servizio sanitario stabilita nel titolo terzo
 (artt. 11 e 13) del decreto legislativo di riforma - si potesse ormai
 considerare  definitivamente  superata  la  fase  dei   provvedimenti
 legislativi  derogatori e contingenti, caratterizzati dalla urgenza e
 provvisorieta', che - secondo le citate pronuncie di  codesta  ecc.ma
 Corte  -  potevano  ritenersi  eccezionalmente  consentiti "in attesa
 della definitiva legge di riordino della materia".
    Senonche', a smentire tali aspettative, sulla  Gazzetta  Ufficiale
 n. 304 del 29 dicembre 1992, e' stata pubblicata la legge 23 dicembre
 1992,  n.  498,  il  cui  art.  8, primo comma, cosi' recita: "Per le
 regioni a statuto speciale e per le province  autonome  di  Trento  e
 Bolzano, le risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale o dalla
 attribuzione dei contributi sanitari in attuazione dell'art. 1, primo
 comma,  lett.  i), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono ridotte,
 per l'anno 1993, rispettivamente del 42  per  cento  per  la  regione
 Valle  d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, del
 19 per cento per la regione  Friuli-Venezia  Giulia,  del  14,50  per
 cento  per  la  regione  Sicilia e del 10,50 per cento per la regione
 Sardegna. Per gli anni successivi restano confermate le  aliquote  di
 riduzione  di  cui  all'art.  1,  undicesimo  comma,  della  legge 30
 dicembre 1991, n. 412".
    Tale  disciplina  legislativa  e'  incostituzionale  e  gravemente
 lesiva  dell'autonomia  della  provincia  ricorrente,  onde questa la
 impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione,  da  parte  dell'art.  8,  primo  comma,  della  legge
 impugnata,  delle  competenze provinciali di cui agli artt. 8 e 9 (in
 particolare 9, n. 10); 16, primo comma, 69 e segg. (titolo sesto come
 modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n.  386,  spec.
 art.  5);  78; 104 e 107 dello statuto speciale Trentino-Alto Adige e
 delle relative norme d'attuazione (spec. d.P.R.  28  marzo  1975,  n.
 474;  d.P.R.  26  gennaio 1980, n. 197; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267;
 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, spec. art. 10); nonche' degli artt.  3,
 81, 116 e 119 della Costituzione.
    1.  -  Come  si  e'  visto, il primo comma dell'art. 8 della legge
 impugnata riduce ulteriormente, del 42 per cento, per  il  solo  anno
 1983  le  risorse  provenienti  alla  provincia  ricorrente dal Fondo
 sanitario nazionale (oltre a quelle  provenienti  dalla  attribuzione
 dei contributi sanitari ex art. 1, primo comma, lett. i), della legge
 n. 421/1992, di cui si dira' piu' specificamente in seguito). Inoltre
 (nel  suo  ultimo  periodo) esso consolida per gli anni successivi le
 aliquote  di  riduzione  dei  trasferimenti   dal   Fondo   sanitario
 nazionale,  giu'  stabilite  (ma  "provvisoriamente",  come era stato
 detto) dall'art. 4, undicesimo comma, della legge n. 412/1991.
    Con tale disciplina, dunque, in primo luogo lo  Stato  (aggravando
 la  situazione  gia' determinata dall'art. 19, del d.l. n. 415/1991)
 ha ulteriormente ridotto alla provincia le risorse che ad  essa  sono
 peraltro  necessarie  al  fine di effettuare prestazioni di servizi e
 correlative spese obbligatorie per la provincia stessa: prestazioni e
 spese peraltro per lo piu' "rigide" nella loro entita'  e,  comunque,
 in  massima  parte non dipendenti da autonome scelte della provincia,
 ma piuttosto da determinazioni dello Stato (cfr. anche il citato art.
 2, secondo comma, del d.P.R. n.  474/1975, come di recente modificato
 dal d.lgs. n. 267/1992; ed art.  1 del d.lgs. n. 502/1992).
    In altri termini, con tale disciplina si pone  ancora  di  piu'  a
 carico  della  provincia  la  spesa  sanitaria,  senza  che  pero' la
 provincia abbia tutti gli strumenti necessari (al di  la'  di  quelli
 previsti  dal  secondo comma dell'art. 13 del d.lgs. n. 502/1992) per
 poterla autonomamente controllare o ridurre. Quindi, in sostanza,  la
 si costringe a coprire il deficit delle unita' sanitarie locali (come
 previsto dal primo comma del citato art. 13) risultante dai tagli nei
 trasferimenti  del  Fondo sanitario (ed anche - come gia' detto - dei
 contributi   sanitari)   o   ricorrendo   all'indebitamento,   oppure
 destinando  a  tali  spese le risorse finanziarie proprie che debbono
 quindi essere distolte dai loro impieghi: cosi' riducendo altri  tipi
 di  interventi  provinciali,  ostacolando  l'esercizio  delle normali
 funzioni della provincia, impedendole  una  razionale  programmazione
 degli interventi, sconvolgendo le stesse previsioni di bilancio.
    Come  codesta  ecc.ma Corte ha rilevato in precedenti sentenze, la
 garanzia della autonomia delle regioni (e  delle  province  autonome)
 "comporta  che  non possono essere addossati al bilancio regionale (o
 provinciale) gli oneri derivanti da  decisioni  non  imputabili  alla
 regione stessa (o alla provincia autonoma) o che, comunque, dipendono
 dall'esigenza di tutelare interessi pubblici o diritti costituzionali
 dei  cittadini, la cui cura e' affidata alla Costituzione soltanto in
 parte - e non certo quella essenziale - alla  regione"  (sentenza  n.
 452/1989).
    Naturalmente, per la provincia ricorrente tutto cio' non significa
 che  lo Stato non possa o non debba intervenire - ove necessario - in
 questa materia, per esigenze di risanamento della spesa pubblica.  Ma
 e'  chiaro  che  l'onere  di  eventuali  interventi  non  puo' essere
 caricato solo nelle regioni  a  statuto  speciale  e  sulle  province
 autonome;  e tali interventi debbono essere stabiliti secondo le pro-
 cedure richieste dal rispetto delle autonomie speciali  (sentenza  n.
 381/1990).
    Cio'  premesso,  e' allora evidente come la disciplina legislativa
 impugnata   violi,   innanzitutto,   il   principio    costituzionale
 dell'autonomia  finanziaria  della  provincia,  specie  in materia di
 sanita' (art. 9, n. 10, 16 e titolo sesto dello statuto, nonche' art.
 119 della Costituzione), ma anche nelle altre materie  di  competenza
 propria.  Cio'  in  quanto tale disciplina scarica sul bilancio della
 provincia delle spese obbligatorie, ma di cui essa ha solo  in  parte
 il  governo,  e  che  quindi essa puo' sostenere solo indebitandosi o
 stornando proprie risorse  finanziarie  destinate  ad  altri  settori
 (cosi'  riducendo  la sua capacita' di spesa e di intervento anche in
 materie di propria competenza diverse dalla sanita').
    Al riguardo la provincia ricorrente  ritiene  non  piu'  possibile
 considerare  ancora  una  volta costituzionalmente giustificabile una
 siffatta  disciplina  come  quella  della  legge  n.  498/1992   oggi
 impugnata  -  che  reitera  ed  aggrava le compressioni all'autonomia
 provinciale giu' poste in essere  in  precedenza  dalle  disposizioni
 legislative  gia'  richiamate  -  riconoscendo  anche  ad  essa  quel
 carattere di provvisorieta'  (oltre  che  di  urgenza)  che  valse  a
 salvare   da   una   pronuncia   di   incostituzionalita'  altrimenti
 inevitabile le citate disposizioni dell'art.  19,  primo  comma,  del
 d.l.  n.  415/1989, e poi dell'art. 4, undicesimo comma, della legge
 n. 412/1991. Cio'  non  e'  piu'  possibile  perche'  la  legge  oggi
 impugnata  e'  appunto coeva alla riforma della disciplina in materia
 sanitaria stabilita  dal  d.lgs.  n.  502/1992  (che  in  particolare
 contiene anche la disciplina del finanziamento della spesa sanitaria:
 artt.  11  e  segg.);  ed e' inoltre successiva alla nuova disciplina
 organica delle finanze provinciali stabilita con il d.lgs.  16  marzo
 1992,  n.  268  (recante le ultime "Norme di attuazione dello statuto
 speciale Trentino-Alto  Adige  in  materia  di  finanza  regionale  e
 provinciale",  norme  emanate  a  seguito  della  trattativa  per  il
 completamento delle misure previste nel c.d. "pacchetto").
    Anzi, in relazione a cio', non  solo  le  misure  contenute  nella
 impugnata  disciplina  della  legge  n.  498/1992  non hanno nulla di
 provvisorio, perche' esse  (diversamente  da  quelle  considerate  da
 codesta ecc.ma Corte nelle sentenze nn. 381/1990 e 356/1992) non sono
 certo  state  adottate  "in attesa della definitiva legge di riordino
 della materia"; ma si deve piuttosto evidenziare un ulteriore profilo
 di incostituzionalita' di tale disciplina.
    Come infatti  si  e'  visto,  l'ultimo  periodo  del  primo  comma
 dell'art.  8  "consolida"  anche  per  il  futuro  quelle aliquote di
 riduzione che erano state disposte dall'undicesimo comma dell'art.  4
 della    legge    n.   412/1991:   cioe'   quelle   misure   la   cui
 incostituzionalita' venne negata  da  codesta  ecc.ma  Corte  proprio
 sulla  base  di  una loro presunta "provvisorieta'". Ma la norma oggi
 introdotta dall'impugnato primo comma  dell'art.  8  della  legge  n.
 498/1992 smentisce, appunto, quella supposta provvisorieta'.
    Di  conseguenza,  la conferma a tempo indeterminato (a partire dal
 1994), disposta dal primo comma dell'art. 8,  della  riduzione  delle
 aliquote  gia'  disposta  dalla  legge  n.  412/1991  e'  di  per se'
 incostituzionale, indipendentemente dalla ulteriore riduzione del  42
 per  cento  disposta,  per  il solo anno 1993, nel precedente periodo
 dello stesso primo comma dell'art. 8.
    2.  -  Per  i  motivi  illustrati  in  precedenza,  la  disciplina
 stabilita dal, primo comma (primo periodo) dell'art. 8 della legge n.
 498/1992  e'  incostituzionale  anche nella parte in cui riduce nella
 misura del 42 per cento (oltre alle  risorse  provenienti  dal  Fondo
 sanitario  nazionale)  pure le risorse provenienti dalla attribuzione
 alla provincia ricorrente dei contributi sanitari di cui all'art.  1,
 primo comma, lett. i), della legge n. 421/1992.
    Com'e'  noto,  i  suddetti  contributi  sono  stati  ulteriormente
 disciplinati dall'art. 11 del recente d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
 (spec. commi da 9 a 13). In  base  alla  disciplina  stabilita  dalla
 legge n. 421/1991, e poi dal successivo
   d.lgs.  n.  502/1992,  a  partire  dal  1½  gennaio  1993  tutti  i
 contributi relativi agli iscritti al servizio  sanitario  domiciliato
 nella  provincia  di  Bolzano  sono  attribuiti alla provincia stessa
 (analogamente  a  quanto  e'  disposto  per  tutte  le  ragioni).  La
 integralita'   del   trasferimento   dei  contributi  alla  provincia
 ricorrente (ed a tutte le regioni) e' essenziale ai fini della  nuova
 disciplina  del  finanziamento  del  servizio  sanitario stabilita da
 ultimo con la riforma, poiche' e' innanzitutto  con  tali  contributi
 che  tutte  le regioni e le province autonome debbono far fronte alle
 spese del servizio.
    Pertanto, la riduzione dei contributi  sanitari  per  l'anno  1983
 (oltretutto  in  una  misura  cosi'  ingente),  disposta  dalla legge
 impugnata a carico delle sole regioni  a  statuto  speciale  e  delle
 province  autonome, costituisce una gravissima lesione dell'autonomia
 finanziaria della provincia ricorrente.  La  relativa  disciplina  e'
 dunque  incostituzionale  per  gli  stessi  motivi  gia' esaminati in
 relazione alla analoga riduzione della quota del Fondo sanitario.
    3.  -  Sotto  un  ulteriore  profilo  la  disciplina   legislativa
 impugnata  (specie  quella  che  riduce  percentualmente la quota del
 Fondo sanitario nazionale) e'  incostituzionale  per  violazione,  in
 particolare,  delle norme degli artt. 78, 104 e 107 dello statuto del
 Trentino-Alto Adige, 5, primo comma, della legge n. 386/1989, 10 e 12
 del d.lgs. n. 268/1992.
    Infatti, con gli artt. 10, quarto comma, lett.  d),  e  12,  primo
 comma,   del   d.lgs.   n.   268/1992  (contenente  le  ultime  norme
 d'attuazione  dello  statuto  del  Trentino-Alto  Adige  in   materia
 finanziaria)  si  e'  stabilito  che  per  la  ripartizione del Fondo
 sanitario nazionale si applica la disciplina dell'art. 5 della  legge
 n.  386/1989  (legge  "rinfozata"  ex  art.  104  dello  statuto  del
 Trentino-Alto Adige). Ne deriva che la provincia ricorrente partecipa
 in condizione di parita' con le altre regioni alla  ripartizione  del
 Fondo  sanitario;  e che degli stanziamenti statali relativi al Fondo
 non si tiene conto ai fini della determinazione annuale della  "quota
 variabile"  di  cui all'art. 78 dello statuto del Trentino-Alto Adige
 solo in quanto la quota del Fondo (a parita'  di  condizioni  con  le
 altre regioni) sia trasferita alla provincia.
    Deriva da cio', fra l'altro, che eventuali difficolta' finanziarie
 dello  Stato  per  l'anno  in  corso,  tali  da  richiedere  tagli ai
 trasferimenti  finanziari  dello  Stato  alla  provincia,  come  pure
 eventuali  esigenze  di  carattere  perequativo e di riequilibrio dei
 flussi finanziari, avrebbero dovuto effettuarsi, semmai,  nella  sede
 appropriata,  costituita  appunto  dalla  procedura di determinazione
 della "quota variabile" ex art. 78 dello  statuto;  ovvero,  mediante
 una  modifica  della  vigente  disciplina  delle  finanze provinciali
 stabilita  dallo  statuto  e  dalle  relative  norme  di  attuazione,
 mediante  la  speciale procedura prevista dagli artt. 104 e 107 dello
 statuto.
    4.  -  Un  ultimo  profilo di incostituzionalita' della disciplina
 legislativa impugnata discende dalla violazione degli artt. 3  e  116
 della   Costituzione.   Essa,   infatti,   discrimina   la  provincia
 ricorrente, in modo del  tutto  irrazionale  ed  ingiustificato,  nei
 confronti  delle  regioni  ad  autonomia ordinaria, che non subiscono
 riduzioni di assegnazioni  di  quote  del  Fondo  sanitario,  ne'  di
 attribuzioni  dei  contributi  sanitari.  Si  tratta,  invero, di una
 discriminazione in peius la quale, oltre che inammissibile in se', e'
 in contrasto con le ragioni della  specialita'  dell'autonomia  della
 provincia  ricorrente,  sancita  in  primo  luogo dall'art. 116 della
 Costituzione.
    Del resto, quella ora evidenziata e' una discriminazione  che  non
 potrebbe  neppure  essere  giustificata  da finalita' di perequazione
 finanziaria (come quelle richiamate da  codesta  ecc.ma  Corte  nelle
 sentenze nn. 381/1990 e 356/1992).
    Soprattutto  va  al  riguardo  sottolineato  che  oggi,  una volta
 entrata  in  vigore  la  nuova  disciplina  organica  della   finanza
 provinciale (d.lgs. n. 268/1992), e la riforma del Servizio sanitario
 nazionale  anche  nei  suoi  aspetti finanziari (d.lgs. n. 502/1992),
 esigenze come quelle richiamate possono essere perseguite, per quanto
 riguarda  la  provincia  autonoma  ricorrente,  solo   mediante   gli
 strumenti  appropriati  e costituzionalmente corretti: cioe', come si
 e' gia' detto, in sede di determinazione della "quota  variabile"  ex
 art.  79  dello  statuto  del  Trentino-Alto  Adige, od eventualmente
 mediante la modifica  delle  norme  statutarie  o  d'attuazione.  Non
 anche,  come  invece  si  pretenderebbe con la disciplina legislativa
 impugnata,  mediante   la   decurtazione   occasionale   di   risorse
 finanziarie  che  sono invece di regola destinate - come anche quelle
 del Fondo sanitario  (cfr.  art.  5,  primo  comma,  della  legge  n.
 386/1989)  -  ad  assicurare,  a  parita'  di  livelli e standards di
 prestazioni  su  tutto  il  territorio  nazionale,  una  parita'   di
 trattamento fra regioni a statuto ordinario e regioni (e province) ad
 autonomia differenziata.
    Sotto   quest'ultimo   profilo,  particolarmente  evidente  e'  la
 incostituzionalita' della  riduzione  per  l'anno  1983  anche  della
 attribuzione  dei contributi sanitari di cui all'art. 1, primo comma,
 lett.  i),  della  legge  n.  421/1992.   Contributi,   questi,   che
 costituiscono la risorsa primaria e fondamentale per il finanziamento
 del  servizio  sanitario (cfr. artt. 11-13 del d.lgs. n. 502/1992), e
 che proprio in quanto tale non puo' comunque mai essere lo  strumento
 di eventuali manovre perequative dello Stato.