LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Moltrasio Renzo, nato a Saronno il 5 aprile 1948.
    Il   g.i.p.  presso  il  tribunale  di  Busto  Arsizio,  all'esito
 dell'udienza preliminare, emetteva sentenza di non luogo a  procedere
 nei  confronti di Moltrasio Renzo, in ordine al reato di cui all'art.
 1, secondo comma, n. 1 del d.-l. 10 luglio 1982,  n.  429  convertito
 nella  legge  7 agosto 1982, n. 516, perche' il fatto non costituisce
 reato.
    Averso tale sentenza (datata 3 febbraio 1992) proponeva appello il
 p.m. chiedendo a questa Corte di pronunciare decreto che  dispone  il
 giudizio atteso che la fattispecie, strutturata come contravvenzione,
 si  consumava  con  la  consapevole  emissione  dell'annotazione  dei
 corrispettivi  nelle  scritture  contabili  obbligatorie   e   doveva
 ritenersi  non  rilevante  da  nuova formulazione del reato ex art. 1
 della legge n. 154/1991.
    All'ordierna udienza  camerale  il  p.g.  ed  il  difensore  hanno
 concluso  come  da  verbale  ed in particolare il p.g. ha chiesto, in
 subordine, la sospensione del procedimento in attesa della  decisione
 della Corte costituzionale in ordine alla gia' sollevata questione di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. con riferimento
 alla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge  delega  n.  81/1987  ed
 all'art. 76 della Costituzione.
    Tale  questione,  gia'  ritenuta  non  manifestamente infondata da
 questa Corte (cfr. ordinanza 11 marzo 1992 nel procedimento a  carico
 di  Ruttante)  e'  senz'altro rilevante anche ai fini della decisione
 del  presente  gravame.  Ed  invero  e'  dubbia,  sotto  il   profilo
 dell'eccesso di delega, la costituzionalita' dell'art. 425 del c.p.p.
 nella  parte  in cui prevede che la sentenza di non luogo a procedere
 debba  essere  pronunziata  anche  quando,   all'esito   dell'udienza
 preliminare, risulti evidente che il fatto non costituisce reato.
    Tale  previsione,  infatti, contrasta con la direttiva n. 52 della
 legge delega che limita le ipotesi di emissione di  sentenza  di  non
 luogo  a  procedere  all'estinzione  del  reato, alla mancanza di una
 condizione di procedibilita', al fatto non previsto dalla legge  come
 reato  ovvero  ai  casi  di  evidenza della insussistenza del fatto e
 della non commissione del fatto da parte dell'imputato.
    Da qui il contrasto con l'art. 76 della  Costituzione  poiche'  il
 legislatore   delegato   avrebbe   esercitato   il  potere  normativo
 attribuitegli senza il rispetto  dei  relativi  limiti.  Va  sospeso,
 quindi,   il   presente  giudizio  fino  alla  pronuzia  della  Corte
 costituzionale cui gli atti vanno immediatamente trasmessi.