IL TRIBUNALE Ha pronunciato la presente ordinanza nel procedimento penale contro Girone Vincenzo imputato del resto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 e del delitto di cui all'art. 519 del c.p. in Genova il 3 luglio 1992; Rilevato che l'imputato ed il p.m. hanno richiesto al tribunale ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. immediatamente prima dell'apertura del dibattimento l'applicazione della pena di anni uno e mesi dieci di reclusione subordinando la richiesta alla concessione della sospensione condizionale della pena; Rilevato che il tribunale in applicazione dell'art. 444.3 del c.p.p. ha respinto la richiesta in questione con ordinanza a parte nella quale ha affermato che per la condizione di tossicodipendente del Girone, non opportunamente seguito dalle strutture sociosanitarie, e per l'assenza di lecita occupazione, non e' possibile una prognosi favorevole sui suoi futuri comportamenti e ha percio' la concessione della sospensione condizionale della pena; Rilevato che questo stesso collegio che ha respinto la richiesta di applicazione di pena e' ora chiamato a procedere al giudizio nei confronti dell'imputato per lo stesso reato; Rilevato, piu' in particolare, che l'art. 34, secondo comma, del c.p.p. non prevede l'incompatibilita' del singolo giudice che abbia partecipato al collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena a partecipare al giudizio; Ritenuto che, secondo quanto si desume chiaramente dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 124, 186 e 399 del 1992, appare in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione la mancata previsione di una tale incompatibilita', poiche' il giudice che respinge una richiesta di applicazione di pena procede con cio' stesso ad una valutazione di merito del processo; Rilevato, piu' in particolare, che nella motivazione della seconda delle richiamate decisioni della Corte costituzionale si fa esplicito riferimento proprio all'ipotesi nella quale un collegio di tribunale abbia respinto una richiesta di applicazione di pena e sia poi chiamato a procedere al giudizio e si afferma la fondatezza della questione di legittimita' costituzionale di cui si e' detto, procedendosi tuttavia nel dispositivo della decisione alla declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice per le indagini preliminari (e non "del singolo magistrato componente il collegio") che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata a partecipare al giudizio; ritenuto che va pertanto riproposta la questione alla Corte costituzionale: la rilevanza deriva dal fatto che i componenti del collegio che ha respinto la richiesta di applicazione di pena proposta dall'imputato Girone e dal p.m. sono ora chiamati a procedere al giudizio nei confronti del medesimo imputato; la non manifesta infondatezza risulta dalle osservazioni che precedono;