IL PRETORE
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale   a   carico   di   Di
 Francescantonio Silvano + 1;
    Rilevato  che,  in  esito  al  dibattimento,  p.m.  e difesa hanno
 concluso come da verbale;
    Rilevato che si procede nei confronti degli imputati in  relazione
 al  reato  di  cui  agli  artt. 1, lett. c) , 1-sexies della legge n.
 431/1985 in relazione all'art. 20, lett. c) della legge  n.  47/1985,
 per  avere  effettuato  o  comunque  disposto lavori di livellamento,
 tramite sbancamento, in  zona  sottoposta  a  vincolo  ambientale  in
 assenza della autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939;
    Rilevato   che   in   esito   all'istruttoria   dibattimentale  e'
 pacificamente acquisito agli atti che  gli  imputati  hanno  ottenuto
 tale  autorizzazione  in sanatoria e, successivamente, hanno ottenuto
 anche il rilascio di apposita concessione edilizia per la costruzione
 di un capannone industriale nel luogo dello sbancamento, con il nulla
 osta dell'amministrazione provinciale;
    Rilevato che si pone il problema del rapporto tra l'art.  1-sexies
 della legge n. 431/1985 e l'art. 20 legge n. 47/1985;
    Rilevato  che  le  pregevoli argomentazioni difensive, compendiate
 nella memoria oggi prodotta, volte a sostenere l'applicabilita' nella
 fattispecie del principio di specialita',  di  cui  all'art.  15  del
 c.p.,  con  la  conseguenza  che sarebbe applicabile il solo art. 20,
 lett. c), e sarebbe quindi estinto il reato  -  avendo  gli  imputati
 ottenuto in precedenza anche la concessione edilizia in sanatoria per
 l'attivita'   di  movimento  terra  con  livellamenti,  a  condizione
 dell'inerbamento della  superficie  e  del  collocamento  di  essenze
 locali d'alto fusto -, non possono essere accolte;
    Ritenuto  infatti,  in particolare, che non solo la giurisprudenza
 della s.c. costantemente ha affermato l'autonomia dei due reati,  tra
 i  quali  si sostiene sussistere concorso formale (ad esempio sez. 3,
 sent. 1131 del 22 maggio 1987, imp. Di Iorio), ma  inequivoco  appare
 l'orientamento  del  legislatore che, nell'ultimo decreto di amnistia
 (art.  3,  lett.  e),  n.  2,  del  d.p.r. n. 75/1990), ha confermato
 l'autonomia  dei  reati  prevedendo  che   la   sanatoria   determina
 l'estinzione  per  amnistia  e non l'estinzione ai sensi dell'art. 22
 della legge edilizia;
    Ritenuto peraltro  che,  ai  sensi  del  secondo  comma  dell'art.
 1-sexies  citato,  questo pretore dovrebbe obbligatoriamente ordinare
 la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi;
    Ritenuto che tale ordine determinerebbe una  situazione  giuridica
 di incompatibilita' con l'ottenuta legittima concessione ad edificare
 sul  luogo  medesimo  e' ritenuto che questo contrasto pare il frutto
 della assenza di una chiara valutazione legislativa del rapporto  tra
 la  legge  n. 47/1985 - ed in particolare il suo art. 20 - e la legge
 n. 431/1985 - ed in particolare l'art. 1-sexies - e non  puo'  essere
 superato in via interpretativa, per le ragioni sopra esposte;
    Ritenuto  che  appare  pertanto  non  manifestamente  infondata la
 questione di  legittimita'  costituzionale  del  capoverso  dell'art.
 1-sexies  della legge n. 431/1985, nella parte in cui non attribuisce
 al giudice la facolta' di ordinare  il  ripristino  dei  luoghi  allo
 stato   originario   (facolta'   che  consentirebbe  di  superare  le
 contraddizioni   della   normativa,   rispettando   le    valutazioni
 legittimamente  espresse dalla competente autorita' amministrativa in
 situazioni di fatto quali quella descritta  nel  presente  processo),
 prevededo l'obbligo insindacabile di dare ordine;
    Ritenuto  che  parametro  del giudizio di costituzionalita' appare
 l'art. 97 della Costituzione, in quanto sembra essersi in presenza di
 una normativa la quale, accedendo all'interpretazione  seguita  dalla
 Corte   di  cassazione  e  condivisa  da  questo  giudice,  determina
 irrazionali   sovrapposizioni   di   competenze   e   obblighi   che,
 legittimamente   esercitate   ed  adempiuti,  conducono  a  risultati
 insuperabilmente contraddittori;
    Ritenuto che la  questione  e'  rilevante  nel  presente  giudizio
 giacche',  ove  fosse  accolta, consentirebbe a questo giudice di non
 ordinare il ripristino dello  stato  originario  dei  luoghi,  tenuto
 conto del fatto che le competenti autorita' amministrative hanno gia'
 legittimamente  autorizzato  la edificazione di un immobile su quegli
 stessi luoghi;
    Ritenuto che vanno adottati i provvedimenti ordinatori di  cui  al
 dispositivo;