IL PRETORE Letti gli atti del procedimento penale a carico di Di Francescantonio Silvano + 1; Rilevato che, in esito al dibattimento, p.m. e difesa hanno concluso come da verbale; Rilevato che si procede nei confronti degli imputati in relazione al reato di cui agli artt. 1, lett. c) , 1-sexies della legge n. 431/1985 in relazione all'art. 20, lett. c) della legge n. 47/1985, per avere effettuato o comunque disposto lavori di livellamento, tramite sbancamento, in zona sottoposta a vincolo ambientale in assenza della autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939; Rilevato che in esito all'istruttoria dibattimentale e' pacificamente acquisito agli atti che gli imputati hanno ottenuto tale autorizzazione in sanatoria e, successivamente, hanno ottenuto anche il rilascio di apposita concessione edilizia per la costruzione di un capannone industriale nel luogo dello sbancamento, con il nulla osta dell'amministrazione provinciale; Rilevato che si pone il problema del rapporto tra l'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 e l'art. 20 legge n. 47/1985; Rilevato che le pregevoli argomentazioni difensive, compendiate nella memoria oggi prodotta, volte a sostenere l'applicabilita' nella fattispecie del principio di specialita', di cui all'art. 15 del c.p., con la conseguenza che sarebbe applicabile il solo art. 20, lett. c), e sarebbe quindi estinto il reato - avendo gli imputati ottenuto in precedenza anche la concessione edilizia in sanatoria per l'attivita' di movimento terra con livellamenti, a condizione dell'inerbamento della superficie e del collocamento di essenze locali d'alto fusto -, non possono essere accolte; Ritenuto infatti, in particolare, che non solo la giurisprudenza della s.c. costantemente ha affermato l'autonomia dei due reati, tra i quali si sostiene sussistere concorso formale (ad esempio sez. 3, sent. 1131 del 22 maggio 1987, imp. Di Iorio), ma inequivoco appare l'orientamento del legislatore che, nell'ultimo decreto di amnistia (art. 3, lett. e), n. 2, del d.p.r. n. 75/1990), ha confermato l'autonomia dei reati prevedendo che la sanatoria determina l'estinzione per amnistia e non l'estinzione ai sensi dell'art. 22 della legge edilizia; Ritenuto peraltro che, ai sensi del secondo comma dell'art. 1-sexies citato, questo pretore dovrebbe obbligatoriamente ordinare la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi; Ritenuto che tale ordine determinerebbe una situazione giuridica di incompatibilita' con l'ottenuta legittima concessione ad edificare sul luogo medesimo e' ritenuto che questo contrasto pare il frutto della assenza di una chiara valutazione legislativa del rapporto tra la legge n. 47/1985 - ed in particolare il suo art. 20 - e la legge n. 431/1985 - ed in particolare l'art. 1-sexies - e non puo' essere superato in via interpretativa, per le ragioni sopra esposte; Ritenuto che appare pertanto non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del capoverso dell'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, nella parte in cui non attribuisce al giudice la facolta' di ordinare il ripristino dei luoghi allo stato originario (facolta' che consentirebbe di superare le contraddizioni della normativa, rispettando le valutazioni legittimamente espresse dalla competente autorita' amministrativa in situazioni di fatto quali quella descritta nel presente processo), prevededo l'obbligo insindacabile di dare ordine; Ritenuto che parametro del giudizio di costituzionalita' appare l'art. 97 della Costituzione, in quanto sembra essersi in presenza di una normativa la quale, accedendo all'interpretazione seguita dalla Corte di cassazione e condivisa da questo giudice, determina irrazionali sovrapposizioni di competenze e obblighi che, legittimamente esercitate ed adempiuti, conducono a risultati insuperabilmente contraddittori; Ritenuto che la questione e' rilevante nel presente giudizio giacche', ove fosse accolta, consentirebbe a questo giudice di non ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi, tenuto conto del fatto che le competenti autorita' amministrative hanno gia' legittimamente autorizzato la edificazione di un immobile su quegli stessi luoghi; Ritenuto che vanno adottati i provvedimenti ordinatori di cui al dispositivo;